5 minuti

Lunicità del centro decisionale, ai fini dell’esclusione dei partecipanti, non deve essere verificata soltanto rispetto ad uno dei lotti a bando

The uniqueness of the decision-making centre, for the purposes of excluding participants, does not have to be verified only with respect to one of the lots in the tender

dalla Redazione

Con la sentenza TAR Campania – Napoli, Sez. IV, 12 maggio 2026, ud. 6 maggio 2026, n. 3002, Pres. Severini, Rel. Lo Sapio, è stata annullata l’aggiudicazione di uno dei lotti banditi dal Comune di Napoli, ai fini della conclusione di accordi quadro, per il servizio di refezione scolastica appannaggio delle dieci municipalità del capoluogo.

Il Tribunale partenopeo ha accolto il ricorso presentato da un’impresa, collocata in seconda posizione di graduatoria, contro il Comune di Napoli e la società che si era aggiudicata un lotto, annullando l’aggiudicazione definitiva.

La ricorrente, in particolare, si era lamenta dell’esito della procedura rilevando la violazione delle norme sulla concorrenza (art. 95, comma 1, lett. d del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e la mancata esclusione della controinteressata per la presenza di un unico centro decisionale tra più società aggiudicatarie, tutte riconducibili alla medesima holding.

Il TAR ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze rilevando la sussistenza di una pluralità di indizi circa l’unicità del centro decisionale: controllo totalitario delle società aggiudicatarie da parte della holding, intrecci tra cariche sociali, stessa sede operativa e notevoli similitudini nelle offerte tecniche presentate.

Sicchè, è stata rigettata l’argomentazione difensiva spiegata dalla stazione appaltante, per la quale «il divieto di collegamento sostanziale non può operare in caso di partecipazione delle imprese a lotti diversi. La suddivisione in lotti infatti esclude la configurazione di una gara unitaria e, pertanto, rende non operante il divieto di collegamento sostanziale tra imprese», che, invece, opererebbe solo nell’ambito di uno specifico lotto.

Con l’occasione, il Tribunale ha anche specificato i rapporti del divieto di unico centro decisionale con quello del vincolo di aggiudicazione, di cui all’art. 58 del Codice. Si riportano alcuni passi fondamentali del pronunciamento: «il vincolo di aggiudicazione, di cui all’art. 58, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, e il divieto di unico centro decisionale, di cui all’art. 95, comma 1, lett. d), del medesimo decreto, sono istituti distinti per presupposti, struttura e funzione, ancorché convergenti nella medesima finalità pro-concorrenziale. Il vincolo di aggiudicazione opera sul piano formale-soggettivo: alla stazione appaltante, in sede di predisposizione delle regole di gara, è consentito limitare il numero di lotti aggiudicabili a ciascun concorrente, nella veste giuridica in cui partecipa alla procedura. Peraltro, alla luce del riconoscimento del potere discrezionale che il d.lgs. 36/2023 riserva all’Amministrazione nella gestione delle procedure di gara, spetta ad essa anche la decisione ex ante di estendere formalmente il vincolo all’intero gruppo societario di appartenenza, ai sensi del citato art. 58, comma 4, del d.lgs. 36/2023 (facoltà che, nel caso di specie, non è stata esercitata, come eccepito sia dalla Stazione appaltante che dalla controinteressata, nelle rispettive difese). Ma – ed è questo il punto su cui occorre evitare equivoche sovrapposizioni – la mancata estensione soggettiva ex art. 58, comma 4, non equivale ad una sostanziale inapplicabilità della diversa fattispecie di esclusione non automatica prevista dall’art. 95, comma 1, lett. d). Il divieto di unico centro decisionale opera sul piano sostanziale-funzionale: prescinde, infatti, dalla veste giuridica dei concorrenti e guarda alla realtà economica sottostante, facendo emergere, sulla base di un rigoroso standard probatorio, imposto a chi intende affermarne l’esistenza in concreto, sotto la distinzione formale delle soggettività giuridiche e degli assetti societari più o meno collegati, un’unica volontà imprenditoriale. La sussistenza di un unico centro decisionale non coincide con il mero collegamento societario, tra i diversi operatori, ma richiede la dimostrazione di indizi plurimi, precisi e concordanti, desumibili sia dall’assetto organizzativo dei soggetti coinvolti, sia dal contenuto delle offerte presentate. Chiarita la distinzione concettuale tra i due istituti, occorre affrontare la questione, anch’essa rilevante ai fini del perimetro applicativo dell’art. 95, comma 1, lett. d) nel presente giudizio, se, in una procedura di affidamento suddivisa in lotti con vincolo di aggiudicazione, la verifica sull’unicità del centro decisionale debba essere confinata al singolo lotto ovvero si estenda all’intera procedura e quindi a più lotti, anche diversi da quello in controversia. Il riferimento normativo alla “gara” e non al “lotto”, implica che la valutazione relativa all’unicità del centro decisionale debba essere eseguita in relazione a tutti i lotti oggetto di gara».

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/05/Unicita-centro-decisionale.pdf