Le Sezioni Unite sulla sospensione “impropria” del processo civile
The United Sections on the “improper“ suspension of civil proceedings
dalla Redazione
La controversia nasce dalla domanda giudiziale promossa da un dipendente, per differenze retributive, bei confronti di un ente pubblico. A seguito dell’accoglimento dell’azione del lavoratore, la controparte aveva spiegato appello e, nel corso del secondo grado di giudizio, le parti, concordemente, avevano richiesto la sospensione del procedimento, in attesa della futura pronuncia della Cassazione su caso analogo.
Pubblicata la decisione della suprema Corte, il datore aveva riassunto il giudizio ma la Corte territoriale, investita del gravame, aveva dichiarato il giudizio estinto, per tardività ex art. 297 c.p.c. della riassunzione, disposizione ritenuta applicabile alla sospensione de qua. Ciò in quanto, in estrema sintesi, la riassunzione aveva avuto luogo oltre il termine di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione (id est, la pronuncia della Cassazione, attesa dalle parti e immediatamente conosciuta dall’appellante, in quanto parte in causa anche in quel giudizio).
Avverso la decisione, dunque, era insorta la parte interessata, spiegando ricorso per cassazione, che aveva sostenuto come la disciplina compendiata nella sopra richiamata disposizione non potesse essere applicabile alla sospensione del giudizio a quo; il ricorso, quindi, è stato rimesso alle Sezioni Unite dal Presidente Aggiunto, che aveva ritenuto la questione di massima e particolare importanza, in un contesto, per di più, di oscillazione giurisprudenziale.
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d’appello di Venezia e rinviando la causa per nuovo esame, stabilendo che:
– non è consentita al giudice alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile, d’ufficio o su accordo delle parti, fuori dai casi tassativi previsti dalla legge;
– il provvedimento che dispone una sospensione atipica può essere impugnato con regolamento di competenza;
– in caso di sospensione impropria non impugnata, non si applica l’art. 297 c.p.c.: il giudice non può dichiarare l’estinzione del processo per mancata riassunzione entro tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione;
– riscontrata l’erroneità della sospensione, il giudice può fissare d’ufficio o su istanza di parte l’udienza per la prosecuzione della causa.
La sentenza chiarisce che la sospensione del processo, anche se concordata tra le parti, non può derogare ai modelli legali previsti dagli artt. 295 e 296 c.p.c. e non comporta l’applicazione automatica dei termini di riassunzione ex art. 297 c.p.c. La decisione tutela la ragionevole durata del processo e la certezza delle regole processuali, rispetto ad una prassi dispositiva che, come rammenteranno certamente gli operatori del diritto con più esperienza, è invalsa per anni nelle aule giudiziarie italiane.
La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/05/sospensione-impropria.pdf
