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Nelle gare “multilotto” con limiti al numero delle aggiudicazioni, l’eventuale accoglimento di ricorsi in sede giurisdizionale riespande il diritto dell’operatore di mercato a vedersi riassegnati i lotti “sovrannumerari”

In “multi-lottenders with limits on the number of awards, the possible acceptance of appeals in court expands the right of the market operator to have the “supernumerary” lots reassigned

dalla Redazione

Con la recente sentenza TAR Lazio – Roma, Sez. I-bis, 11 maggio 2026, ud. 22 aprile 2026, n. 8990, Pres. Iannini, Rel. De Martino, il Tribunale ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto dalla terza classificata contro l’aggiudicazione ad altra impresa del lotto della gara “multilotto” indetta dal Ministero della Difesa per il servizio di ristorazione. Al centro della decisione c’è la disciplina di gara, che limitava a due il numero massimo di lotti aggiudicabili a ciascun concorrente e prevedeva, in caso di superamento del limite, l’attribuzione automatica dei due lotti di maggior valore.

Secondo il Tribunale, l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione del lotto oggetto del giudizio non avrebbe determinato il subentro della ricorrente, ma quello della seconda classificata, già aggiudicataria di altri due lotti di minor valore. In applicazione della lex specialis, infatti, la seconda classificata avrebbe titolo a ottenere l’affidamento del lotto oggetto di lite, rinunciando al lotto meno rilevante economicamente tra quelli già conseguiti. Da qui la conclusione che la terza classificata non ricaverebbe un’utilità immediata e concreta dall’annullamento dell’aggiudicazione impugnata e, quindi, difetta di interesse a ricorrere.

Il TAR esclude anche che questa conclusione possa essere superata invocando il principio di invarianza previsto dall’articolo 108, comma 12, del Codice dei contratti pubblici. La norma, osserva il Collegio, ha un ambito applicativo circoscritto e non può essere estesa fino a “congelare” definitivamente l’assetto dei lotti già aggiudicati, impedendo la riallocazione conseguente all’applicazione delle regole della gara. Al contrario, in una procedura multilotto, resta operante il meccanismo predisposto dalla lex specialis per garantire il rispetto del limite massimo di lotti aggiudicabili e l’attribuzione di quelli di maggior valore.

In definitiva, la sentenza conferma che, nelle gare multilotto con limite al numero di aggiudicazioni, l’eventuale accoglimento di un ricorso può travolgere l’assetto degli altri lotti e può determinare una riallocazione coerente con la lex specialis. Proprio per questo, la terza classificata non può limitarsi a contestare la sola prima aggiudicataria se la seconda mantiene titolo al subentro in base alle regole della gara, risultando inadempiuto l’onere di dimostrare l’interesse a ricorrere e di fornire la c.d. “prova di resistenza”.

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/05/gara-multilotto-TAR-Lazio.pdf