La Consulta boccia il requisito di residenza protratta per accedere alle case popolari: è irragionevole e discriminatorio, perché scollegato dal bisogno abitativo
The Constitutional Court rejects the requirement of prolonged residence to access social housing: it is unreasonable and discriminatory, because it is disconnected from the housing need
dalla Redazione
La Corte costituzionale, con la sentenza Corte cost., 7 maggio 2026, ud. 10 marzo 2026, Pres. Amoroso, Rel. Patroni Griffi, è intervenuta nel giudizio di legittimità dell’art. 29, comma 1, lett. c), della LR Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1.
Ciò dichiarando illegittimo il requisito previsto che subordinava l’assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata alla residenza anagrafica in regione per almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la domanda. Secondo la Corte, questo criterio viola l’art. 3 Cost., perché introduce una discriminazione irragionevole tra persone che si trovano nella stessa condizione di bisogno abitativo.
La vicenda nasce dal ricorso di un soggetto al quale l’ATER di Pordenone aveva negato un alloggio ERP proprio per la mancanza del requisito di residenza protratta. Il TAR Friuli-Venezia Giulia aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma regionale fosse in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza già affermati dalla giurisprudenza costituzionale in casi analoghi.
Nel merito, la Consulta ribadisce che il diritto all’abitazione è un diritto sociale fondamentale e che l’edilizia residenziale pubblica deve essere orientata a soddisfare il bisogno concreto delle persone economicamente fragili. Per questo, un criterio come quello della residenza pregressa e non è collegato alla finalità del servizio: non misura lo stato di bisogno, non dimostra un effettivo radicamento e finisce per escludere proprio soggetti vulnerabili che potrebbero essersi spostati nel tempo in cerca di lavoro o condizioni di vita migliori.
La Corte sottolinea inoltre che la durata della residenza non può essere usata come soglia di accesso a un servizio sociale essenziale. Può eventualmente rilevare, in modo proporzionato, in sede di graduatoria e solo attraverso indicatori più coerenti con il bisogno reale, ma non come barriera preventiva all’ammissione.
La decisione colpisce, in particolare, la successiva modifica legislativa del 2024, con cui la Regione aveva ridotto da cinque a due anni il requisito di residenza per l’accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata. La Corte la dichiara costituzionalmente illegittima in via consequenziale, chiarendo che anche questa versione conserva lo stesso vizio di fondo: richiedere una residenza pregressa e protratta per accedere all’ERP.
In conclusione, la sentenza elimina dall’ordinamento regionale friulano qualsiasi requisito di residenza protratta per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, riaffermando che l’accesso all’edilizia pubblica deve essere fondato sulla condizione di bisogno e non sulla maggiore o minore anzianità di presenza sul territorio.
La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/05/Alloggi-edilizia-popolare-Consulta.pdf
