Handling aeroportuale: il regolamento ENAC è parzialmente invalido
Airport handling: the ENAC regulation is partially invalid
dalla Redazione
Il TAR Lazio (TAR Lazio – Roma, Sez. III, 5 maggio 2025, ud. 28 gennaio 2026, n. 8280, Pres. Stanizzi, Rel. Savi), ha accolto nei limiti indicati in motivazione il ricorso proposto da un operatore di mercato contro alcune disposizioni della revisione del regolamento ENAC sulla certificazione dei prestatori di servizi di assistenza a terra, annullando le norme impugnate e imponendo all’Ente di rideterminarsi previo adeguato confronto con gli operatori e opportuna istruttoria.
La sentenza chiarisce che, nel sistema delineato dal d.lgs.13 gennaio 1999, n. 18 e dalla Direttiva 96/67/CE, la limitazione del numero dei prestatori negli aeroporti non può tradursi in una cristallizzazione del mercato, ma deve essere accompagnata da procedure selettive idonee a preservare la contendibilità concorrenziale.
Secondo il Collegio, l’obbligo di gara nei casi di limitazione non è una scelta discrezionale del regolatore, ma un vincolo che discende direttamente dalla disciplina primaria nazionale ed eurounitaria: la gara rappresenta il “naturale contrappeso concorrenziale” della limitazione, perché impedisce che il contingentamento si trasformi in un meccanismo di chiusura del mercato. Da questo punto di vista, il TAR esclude che il precedente assetto regolamentare, fondato in alcuni casi sulla permanenza degli operatori già presenti senza selezione comparativa, potesse costituire un assetto intangibile. La procedura competitiva resta, dunque, coerente con la logica del sistema e con l’esigenza di garantire trasparenza, imparzialità e non discriminazione nella selezione dei prestatori ammessi a operare negli scali limitati.
L’illegittimità del regolamento viene però ravvisata sotto il diverso profilo procedimentale e istruttorio. Il Tribunale osserva che l’ENAC, pur intervenendo su un mercato liberalizzato e su posizioni economiche consolidate, ha modificato in modo significativo il regime delle limitazioni e i criteri di gara senza alcuna consultazione preventiva degli operatori e senza un adeguato supporto conoscitivo. In particolare, la previsione di una griglia generale e uniforme di criteri è ritenuta problematica perché comprime il ruolo del gestore aeroportuale e del comitato degli utenti, ai quali la normativa primaria e unionale riconnette, invece, una valutazione calibrata sul singolo scalo e una preventiva consultazione. La sentenza sottolinea, inoltre, l’assenza di una disciplina transitoria idonea a governare il passaggio dal vecchio al nuovo assetto nei procedimenti di limitazione già avviati, con conseguente sacrificio dell’affidamento maturato dagli operatori.
In conclusione, il TAR non contesta in sé la compatibilità dell’obbligo di gara con il quadro normativo di riferimento, ma censura il modo in cui l’ENAC ha esercitato il proprio potere regolatorio: senza istruttoria, senza confronto con il settore e senza una motivazione idonea a sorreggere modifiche suscettibili di incidere in via immediata sull’assetto concorrenziale del mercato dell’handling aeroportuale. Per effetto della decisione, le disposizioni impugnate vengono annullate e l’Ente dovrà riesaminare la materia attraverso un procedimento fondato su adeguata istruttoria e consultazione degli operatori interessati.
La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/05/TAR-Lazio-Regolamento-ENAC.pdf
