Per le Sezioni Unite l’aggravante del nesso teleologico correlata all’omicidio volontario non è assorbita dalla fattispecie di rapina impropria: non sussiste concorso apparente
For the United Sections, the aggravating circumstance of the teleological link related to voluntary homicide is not absorbed by the case of improper robbery: there is no apparent concurrence
dalla Redazione
Con la sentenza Cass., Sez. Un., 4 maggio 2026, ud. 27 novembre 2025, n. 16114, Pres. Beltrani, Rel. Siani, la Corte ha affrontato il contrasto giurisprudenziale relativo alla possibilità di configurare, nel rapporto tra rapina impropria tentata o consumata e omicidio volontario, l’aggravante del nesso teleologico o consequenziale. La Corte muove da una ricostruzione sistematica del rapporto tra reato predatorio e delitto contro la persona e colloca la questione sul terreno del concorso di reati e del concorso apparente di norme, chiarendo che il nodo è quello della sorte della circostanza aggravante finalistica tra i due reati.
Quanto al concorso di reati, la sentenza ribadisce che, quando la violenza successiva alla sottrazione eccede la soglia delle mere percosse e si traduce in lesioni o nella morte della vittima, si è in presenza di fattispecie autonome che possono concorrere. In questo quadro, la Corte sottolinea che il dolo specifico della rapina impropria resta confinato alla struttura del reato predatorio, mentre la condotta ulteriore che integra il delitto contro la persona conserva autonoma rilevanza penale. In un passaggio chiave si legge infatti che il dolo specifico della rapina impropria “esaurisce la sua funzione entro i confini di tale fattispecie”, identificandosi nello scopo di assicurare il possesso della cosa o l’impunità mediante una violenza non eccedente le percosse, mentre l’ulteriore condotta violenta che sfocia nell’omicidio si colloca “al di fuori della fattispecie predatoria”. Da qui la conclusione che l’omicidio e la rapina impropria restano in concorso, con possibilità di riconoscere anche l’aggravante del nesso consequenziale sul delitto contro la persona.
Sul versante del concorso apparente di norme, le Sezioni Unite escludono che il caso possa essere risolto in senso favorevole all’imputato facendo applicazione del principio di specialità di cui all’art. 15 c.p. La Corte osserva che la specialità opera solo quando una norma contiene, già in astratto, tutti gli elementi dell’altra, con un quid pluris specializzante, escludendo tale eventualità nel caso di specialità bilaterale/reciproca per aggiunta; situazione, quest’ultima, ricorrente nel caso specifico, perché da un lato l’omicidio ha come elemento costitutivo l’evento morte, dall’altro la rapina impropria incorpora l’aggressione al patrimonio. Per questo non vi è una norma “contenente” e una “contenuta”, ma un rapporto di “specialità reciproca bilaterale per aggiunta”, figura che non consente l’assorbimento. In termini espliciti, la sentenza afferma che “non è […] possibile ritenere l’applicazione di una soltanto delle fattispecie concorrenti, in quanto in ipotesi speciale rispetto all’altra”. Ne consegue che non vi è concorso apparente, bensì concorso di reati, e che l’aggravante del nesso consequenziale non resta assorbita nel reato di rapina impropria.
Più in dettaglio, il decisum sul rapporto tra aggravante e rapina impropria si fonda su una netta distinzione funzionale tra il segmento di violenza che entra nella struttura del reato predatorio e quello che, superandone i limiti tipici, si salda al delitto contro la persona. Le Sezioni Unite precisano che la finalità di assicurarsi il possesso della cosa o l’impunità, rilevante nella rapina impropria, opera solo entro il perimetro della violenza compatibile con tale fattispecie, cioè quella che non eccede le percosse; la violenza ulteriore, che cagiona la morte, non viene invece “consumata” dalla rapina, ma resta giuridicamente autonoma e può perciò essere aggravata dal nesso consequenziale. In questa prospettiva, la Corte esclude che vi sia una duplicazione indebita del medesimo elemento soggettivo: la medesima finalità di impunità, pur riferita allo stesso contesto fattuale, assume una valenza diversa a seconda del reato cui accede. Da un lato, essa integra il dolo specifico della rapina impropria; dall’altro, per la parte riferibile alla condotta omicidiaria, sostiene la circostanza aggravante dell’omicidio. È questo il passaggio centrale della motivazione, là dove si afferma che il dolo della rapina impropria si identifica nello scopo di conseguire l’impunità “mediante la realizzazione di una violenza non eccedente le percosse”, mentre la circostanza aggravante, riferita all’omicidio, si collega a una “condotta ulteriore” e “si colloca al di fuori della fattispecie predatoria”. Il punto, quindi, non è solo che omicidio e rapina impropria concorrono, ma che il collegamento finalistico con il reato predatorio mantiene autonoma capacità aggravatrice rispetto all’omicidio proprio perché non viene interamente assorbito dalla struttura della rapina impropria.
In conclusione, le Sezioni Unite aderiscono all’orientamento maggioritario e affermano che, quando la violenza della rapina impropria tentata o consumata cagiona la morte della persona offesa, è configurabile, rispetto all’omicidio volontario, l’aggravante del nesso consequenziale. Il principio di diritto enunciato stabilisce infatti che, “nel caso in cui la violenza che integra il reato di rapina c.d. impropria, tentata o consumata, abbia cagionato la morte della persona offesa, è configurabile, in riferimento al reato di omicidio volontario, la circostanza aggravante del nesso consequenziale” ai sensi degli artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, c.p.
La sentenza è consultabile al seguente link: https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/05/16114_05_2026-Sezioni-Unite-rapina-impropria-aggravante-teleologica-omicidio.pdf
