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Se sussiste il pericolo sociale le misure di sicurezza possono essere a durata indeterminata: una recente pronuncia della Corte EDU

If there is a social danger, security measures can be of indefinite duration: a recent ruling of the ECtHR

dalla Redazione

Con la sentenza in rassegna (Corte EDU, Sezione Quinta, 12 maggio 2026, B.M. c. Svizzera), la Corte di Strasburgo ha affrontato l’application mossa da un cittadino svizzero, nato nel 1946, internato a partire dal 2005 a seguito di condanne riportate per violenza sessuale ai danni di minori, nonché per fatti di pedopornografia, realizzati, quest’ultimi, dall’individuo anche nel corso dei periodi di detenzione.

Il ricorrente, in particolare, aveva esposto di aver formulato nel corso degli anni innumerevoli istanze per ottenere la libertà o, comunque, la concessione di misure meno restrittive rispetto a quella intramoenia e, in ogni caso, dei benefici, sempre rigettate, però, dalle autorità svizzere.

Le censure, dunque, si innestavano sulla mancata ponderazione della pericolosità attenuata dall’età avanzata e, comunque, dalla circostanza che le misure fossero state adottate senza l’audizione da parte del giudice competente per decidere sulle istanze de libertate.

Dalla pronuncia in disamina emerge come le autorità svizzere avessero sottoposto, a più riprese, il detenuto a perizie psichiatriche che avevano evidenziato, anche in tempi recenti, il persistere del pericolo di recidiva, poiché le tendenze pedofile, secondo gli esperti, avrebbero rappresentato, nel caso di specie, frutto di un disturbo permanente, a fronte, peraltro del comportamento del reo che, lungi dall’ammettere le proprie responsabilità, non aveva mai manifestato alcun ravvedimento.

La Corte, allora, ha riconosciuto che la circostanza che il ricorrente non fosse stato ascoltato direttamente dall’autorità giudiziaria investita delle istanze dell’internato costituisse una violazione dell’art. 5 § 4 della Convenzione, accordando un risarcimento del danno all’interessato.

Per altro verso, è stato riconosciuto, però, che nel caso di pericolo sociale accertato da competenti autorità mediche, che abbiano attestato la sussistenza di un disturbo mentale tale da determinare un pericolo per la società, gli ordinamenti degli Stati aderenti ben potrebbero prevedere internamenti sine die.

La Corte europea ha sottolineato l’importanza delle garanzie procedurali, anche in presenza di un rischio elevato di recidiva, ribadendo che il diritto ad essere ascoltati personalmente non può essere trascurato.

La sentenza è disponibile in lingua francese al seguente link:AFFAIRE B.M. c. SUISSE (1)