4 minuti

Il requisito della competenza dei membri della commissione di gara è integrato anche attraverso esperienze professionali in settori attigui

The uniqueness of the decision-making centre, for the purposes of excluding participants, does not have to be verified only with respect to one of the lots in the tender

 dalla Redazione

Con la sentenza TAR Campania – Napoli, Sez. I, 27 aprile 2026, ud. 25 febbraio 2026, n. 2708, Pres. Gaviano, Rel. Sorrentino, è stata affrontata la questione relativa alla competenza dei membri della commissione di gara.

Come rammenterà il lettore, il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) ha previsto l’obbligo della nomina della commissione di gara soltanto per l’ipotesi degli appalti e concessioni da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre per le procedure bandite col criterio del minor prezzo è possibile nominare anche un seggio di gara, anche di tipo monocratico.

Nel nuovo sistema, abolito l’elenco ANAC, è ora prevista la nomina dei membri direttamente dalla stazione appaltante, che li seleziona, di massima, tra i propri dipendenti e, in difetto di adeguate competenze, tra soggetti esterni. La nomina deve intervenire dopo lo spirare dei termini di partecipazione e la commissione deve essere formata da componenti in numero dispari. Essi devono essere esperti/tecnici nel settore oggetto dell’appalto, con esclusione di membri “politici”, tanto più se componenti degli organi di indirizzo della medesima stazione appaltante nei due anni antecedenti all’indizione della procedura. Si tratta di una condizione ostativa che – eliminata, comunque, l’incompetenza c.d. “endoprocedimentale” e ammettendosi la possibilità del RUP di far parte della commissione – si assomma ad una vasta serie di ulteriori condizioni ostative alla nomina a commissario, tra cui la sussistenza di un conflitto di interessi.

Quanto alla competenza “tecnica” dei membri della commissione, si tratta di un profilo che ha generato dubbi ermeneutici ed ha alimentato un contenzioso abbastanza ampio.

Con la sentenza in rassegna, il Tribunale ha chiarito, allora, che tale requisito debba essere verificato attraverso analisi curriculare, tesa ad accertare il possesso di titoli di studio e/o «pregresse esperienze professionali dei membri della commissione riferibili ad aree tematiche almeno contigue alle attività oggetto dell’appalto, nel qual caso si deve ritenere soddisfatto il requisito della competenza professionale della commissione, rispetto al quale non assume rilevanza esclusiva uno specifico titolo di studio, potendo il requisito essere integrato anche da attività espletate e da incarichi svolti in precedenza. La giurisprudenza ha già da tempo precisato che il sistema non impone una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto, dovendo la competenza ed esperienza richieste ai commissari essere riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto».

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/05/competenza-membri-commissione.pdf