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L’Italia ha violato la normativa europea sul lavoro a tempo determinato nel comparto scuola. La sentenza della Corte di Giustizia

Italy has violated European legislation on fixed-term work in the school sector. The judgment of the Court of Justice

dalla Redazione

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza CGUE, Decima Sezione, 13 maggio 2026, Commissione Europea c. Italia, C‑155/25, ha accertato l’inadempimento della Repubblica italiana per non aver introdotto misure idonee a prevenire l’abuso nella reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati con il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) supplente delle istituzioni scolastiche statali.

La Commissione aveva contestato l’assenza, nell’ordinamento italiano, di strumenti conformi alla clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, rilevando in particolare la mancanza di limiti alla durata complessiva dei rapporti, al numero dei rinnovi e di ragioni obiettive che giustificassero il ricorso sistematico a contratti a termine.

La Corte ha condiviso tali rilievi, osservando che la normativa nazionale – incentrata sull’art. 4 della l. 3 maggio 1999, n. 124 e sull’art. 554 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 – consente di coprire posti vacanti e disponibili mediante supplenze annuali “in attesa” di procedure concorsuali prive, tuttavia, di una cadenza certa, con il risultato di trasformare un meccanismo formalmente temporaneo in uno strumento strutturale di gestione del personale.

Né la pretesa esigenza di flessibilità del sistema scolastico, né l’argomento secondo cui la reiterazione dei contratti favorirebbe l’accesso ai concorsi sono stati ritenuti idonei a integrare “ragioni obiettive” ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), poiché la disciplina non consente di verificare in concreto la natura realmente temporanea delle esigenze coperte.

La Corte ha, inoltre, escluso che l’organizzazione sporadica di procedure concorsuali possa qualificarsi come “norma equivalente”, mancando termini certi e prevedibili tali da prevenire l’abuso. Accertato l’inadempimento, la Repubblica italiana è stata condannata alle spese.

Si tratta della statuizione di principi che, a ben considerare, potrebbero essere estesi anche al contesto universitario, ove, come risaputo, la docenza a contratto, di frequente, costituisce uno strumento “a basso costo” impiegato per coprire esigenze didattiche tutt’altro che contingenti, con proroghe annuali ripetute dei contratti di insegnamento già in essere, o con ripetuti bandi, anno per anno.

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/05/C-0155-25-00000000RD-01-P-01_ARRET_320721-IT-1.pdf