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La relazione finale della Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro

The final report of the Study Commission for Prevention and Safety in the Workplace

dalla Redazione

Il 12 maggio 2026 è stata presentata la relazione finale della Commissione di studio nominata con D.M. 27 marzo 2024, presieduta dal Senatore Francesco Paolo Sisto.

La relazione, prendendo atto delle statistiche in materia di infortuni sul lavoro, che hanno mostrato andamenti costanti e preoccupanti negli ultimi anni, ha proposto il conferimento da parte del Parlamento di una delega al Governo al fine di varare una riforma.

Sebbene la Commissione abbia dichiarato di muovere dall’idea di puntare sulla prevenzione piuttosto che sulla punizione, è stato proposto l’aumento delle pene edittali previste per le fattispecie di omicidio e lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, seppur con lievi ritocchi.

Assai più interessante, invece, è l’idea dell’introduzione di una circostanza attenuante per il caso in cui l’infortunio si sia verificato per cause non esclusivamente riconducibili al garante, riproponendosi un’ipotesi diminuente già prevista nel contesto dell’infortunistica stradale.

Per altro verso, si propugna un “gran ritorno”, in questo settore, della colpa grave: sulla base di una nuova previsione da introdurre nel corpo del codice penale, si tratterebbe di stabilire che, nel caso di adozione di modelli di organizzazione e gestione “adeguati”, il garante della sfera dei lavoratori, in caso di infortunio, possa rispondere soltanto, per l’appunto, per colpa grave. Si è fatto riferimento ad un “gran ritorno” in quanto il modello evoca quello illo tempore introdotto nel contesto della responsabilità medica dal c.d. “Decreto Balduzzi” che, per il vero, oltre a sollevare dubbi interpretativi e applicativi, nonché di tenuta costituzionale, ha avuto una assai breve e travagliata vita.

Al netto delle perplessità che potrebbe evocare il ricorso alla limitazione di responsabilità “ossimorica” de qua (determinata dal collegamento tra adeguatezza del MOG, a livello aziendale, e colpa grave, a livello individuale), che tenta di correlare la sfera delle contromisure “231” con quelle in carico all’individuo-garante, e di lievi modifiche al codice di procedura penale (tese all’accelerazione del procedimento e a rafforzare garanzie per le vittime), prendendosi atto dell’iper-colpevolizzazione del datore di lavoro emergente dalla prassi applicativa, la Commissione ha proposto un rimodellamento della funzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, finalizzato ad attribuire al RSPP medesimo un ruolo di garanzia autonomo, idoneo a limitare fortemente, a determinate condizioni, la responsabilità del datore.

Le criticità che emergono dall’articolato, in sintesi, possono essere così rappresentate:

– la relazione, pur riconoscendo la gravità del fenomeno infortunistico, non analizza con chiarezza l’impatto atteso dai minimi ritocchi delle pene edittali proposti e, soprattutto, sembra far leva ancora (al di là delle dichiarazioni d’intento) sul riflesso general-preventivo dello strumentario che, sino ad oggi, si è rivelato alquanto inefficace. Senza una pervasiva riforma e rafforzamento dei sistema dei controlli, l’impiego del penale si traduce in un utilizzo simbolico dello strumento della riforma;

– la definizione di “colpa grave” e i criteri per la sua valutazione lasciano, comunque, ampi margini di discrezionalità interpretativa, che potrebbero generare forte incertezza applicativa;

– la relazione promuove l’introduzione dell’esonero dalla responsabilità penale per colpa non grave condizionato alla preventiva adozione di un modello di organizzazione e gestione (MOG) adeguato ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008. Ciò mirando a stimolarne l’impiego da parte delle imprese. Resta, anche in questa prospettiva, la discrezionalità del giudice nella valutazione dell’adeguatezza del MOG, idonea a generare una incertezza in fase giudiziale, a questo punto, “a doppia colonna”. Inoltre si crea una tensione logica, in quanto si ammette la possibilità di coesistenza tra modello adeguato e comportamenti individuali gravemente negligenti;

– l’idea di rimodellare la figura del RSPP per “alleggerire” il carico di responsabilità del datore di lavoro, seppur comprensibile in ragione della diffusione, in giurisprudenza, di orientamenti eccessivamente severi, potrebbe, nel contempo, alimentare pratiche strumentali all’interno delle imprese, tese alla creazione di una figura “parafulmine”, senza contare le difficoltà che sottendono all’applicazione in concreto dei criteri per determinare la colpa del RSPP medesimo e, in particolare, quello della disponibilità di adeguate risorse.

La relazione finale è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/05/1779030784_30-04-2026-commissione-di-studio-per-la-prevenzione-e-la-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro-consegnata-al-ministro.pdf