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Il soccorso istruttorio non è ammesso nel caso di omessa produzione di documenti indicati nel bando di gara a pena di inammissibilità dell’offerta

Public Administration assistance is not allowed in the event of failure to produce the documents indicated in the call for tenders, under penalty of inadmissibility of the tender

dalla Redazione

Con la sentenza in rassegna (TAR Lazio – Roma, Sez. I-bis, 30 aprile 2026, ud. 8 aprile 2026, n. 7868, Pres. Iannini, Rel. Amenta) è stato scrutinato il ricorso presentato da un operatore economico escluso da una procedura di gara, indetta dal Ministero dell’Interno – Marina Militare, ripartita in più lotti “regionali”, aggiudicata in favore di un controinteressato, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di derrate alimentari per le mense militari, bandita secondo il criterio del prezzo più basso.

La controversia trae origine dall’esclusione della ricorrente, motivata dalla mancata presentazione della scheda tecnica relativa al prodotto “coppa di Parma IGP”: la ricorrente aveva infatti caricato due volte la scheda del prodotto “coppa dolce stagionata”, privo del marchio IGP, senza depositare la scheda richiesta per il prodotto IGP. Il Collegio ha ritenuto pacifico l’errore e ha qualificato l’offerta come incompleta, richiamando l’art. 17 del capitolato d’oneri, che imponeva, a pena di esclusione, la presentazione delle schede tecniche di tutti i prodotti offerti, e l’art. 15, che escludeva espressamente il ricorso al soccorso istruttorio per carenze dell’offerta.

La differenza qualitativa tra i due prodotti, evidenziata dall’art. 14 del capitolato tecnico, ha confermato l’impossibilità di considerare l’errore come sanabile mediante ricorso istruttorio.

«Il seggio di gara non può fare ricorso al soccorso istruttorio quando tale possibilità è espressamente esclusa dalla documentazione di gara. Del resto, l’esclusione, nel caso di specie, si pone in linea con la consolidata giurisprudenza amministrativa ai sensi della quale il soccorso istruttorio non è ammesso per modifiche all’offerta tecnica o all’offerta economica. Infine, quanto alla dedotta violazione da parte delle citate disposizioni della legge di gara del principio di tassatività delle clausole di esclusione, è sufficiente osservare che per consolidata giurisprudenza l’art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2023 non stabilisce affatto che i partecipanti alla gara possono essere esclusi solo in ragione delle cause escludenti di cui agli artt. 94 e 95 del citato decreto legislativo, ma si limita a prevedere che la stazione appaltante non può introdurre ulteriori ipotesi, rispetto a quelle previste dai citati articoli, di esclusione automatica e non automatica per mancanza dei requisiti generali, essendo invece ben possibile introdurre in sede di gara requisiti speciali ulteriori di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale la cui mancanza comporta l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara».

Il TAR ha, inoltre, respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla controinteressata, valorizzando il carattere unitario della procedura di gara, gestita da un’unica commissione e da un unico RUP per tutti i lotti.

«Il Collegio, infatti, rileva che, in linea generale, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale la gara suddivisa in lotti non ha carattere unitario, perché a ciascun lotto corrisponde una gara finalizzata all’aggiudicazione di un distinto contratto e per cui un bando di gara pubblica suddiviso in lotti è un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione. Tuttavia, deve altresì essere presa in considerazione la circostanza che, pur a fronte della presenza di più lotti e quindi astrattamente di più gare, sussiste il carattere unitario della procedura; invero, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che si è in presenza di un’unica procedura di gara, ancorché divisa in lotti diversi, e non, invece, a diverse procedure di gara per quanti sono i lotti indicati dal bando, qualora l’unitarietà della gara sia dimostrata dalla nomina di un’unica commissione giudicatrice e di un unico responsabile del procedimento, deputati ad adottare provvedimenti di gara riguardanti tutti i lotti nonché dalla circostanza che non tutti i lotti coincidano con un unico territorio regionale, comprendendo, in diversi casi, più regioni. In questi casi deve trovare applicazione l’art. 13, comma 1, c.p.a., che pone, quale criterio ordinario di riparto della competenza, quello della sede dell’autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere, e non il diverso criterio degli effetti dell’atto, non potendosi individuare un ambito diverso da quello della sede della autorità amministrativa nel quale sono destinati ad operare gli effetti diretti del potere».

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/05/soccorso-istruttorio.pdf