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Il giudizio sull’anomalia delle offerte negli appalti pubblici è di carattere discrezionale e non richiede una motivazione analitica

The judgment on the anomaly of bids in public procurement is discretionary and does not require analytical justification

dalla Redazione

Con la sentenza in rassegna (TAR Lazio – Roma, Sez. III-quater, 14 aprile 2026, ud. 10 marzo 2026, n. 6722, Pres. Quiligotti, Rel. Piemonte) è stato scrutinato il ricorso presentato da un operatore economico, secondo classificato in una procedura di gara aggiudicata in favore di un controinteressato, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione del verde presso alcuni presidi ospedalieri.

L’istante aveva contestato la valutazione di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria nell’ambito di un appalto “a corpo”, bandito con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108, comma 1, d.lgs. n. 36/2023.

La ricorrente aveva dedotto la violazione degli artt. 1, 2 e 110 (in tema di verifica di congruità) del d.lgs. n. 36/2023, nonché degli artt. 3 e 97 Cost., lamentando l’illegittimità del giudizio di anomalia svolto dal RUP, perché incentrato sul costo della manodopera e privo di adeguata istruttoria e motivazione, in difetto di valutazione di mezzi d’opera, attrezzature, costi generali, sicurezza e utili, nonché degli oneri derivanti dalle migliorie offerte dall’aggiudicataria.

Il TAR ha respinto il ricorso, ribadendo che la verifica di anomalia costituisce espressione di potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale salvo manifesta irragionevolezza o macroscopica erroneità. La valutazione deve essere globale e sintetica, non parcellizzata, e la stazione appaltante non è tenuta a richiedere giustificativi su ogni singola voce, potendo limitarsi ai costi più rilevanti. Nel caso di specie, la congruità del costo della manodopera – voce preponderante nell’offerta dell’aggiudicataria – era stata verificata dal RUP tramite ricorso a parere specialistico, e l’appalto “a corpo” esclude la necessità di analisi puntuale dei prezzi unitari o dei costi marginali. Il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui la motivazione del giudizio di non anomalia può avvenire anche per relationem e che non esiste una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi ex se anomala.

Accertata l’assenza di vizi istruttori o illogicità manifeste, il Tribunale respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della stazione appaltante e della controinteressata.

La pronuncia mette a nudo il self restraint della giurisprudenza amministrativa in ordine alle valutazioni condotte dalla P.A. in ordine all’anomalia delle offerte, che – a fronte della tendenziale incensurabilità di motivazioni talora assai stringate rese sul punto – divengono più penetranti soltanto nel caso in cui la parte interessata produca elementi documentali atti ad evidenziare in modo stringente l’inaffidabilità della proposta oggetto di aggiudicazione.

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/05/Anamalia-offerta-appalto-a-corpo.pdf