Per la Consulta la mancata previsione di poteri istruttori integrativi in capo al giudice dell’udienza “predibattimentale” non è irragionevole
For the Constitutional Court, the lack of additional investigative powers for the judge of the “pre-trial” hearing is not unreasonable
dalla Redazione
Con la sentenza in rassegna (Corte cost., 27 aprile 2026, ud. 12 marzo 2026, n. 58, Pres. Amoroso, Rel. Viganò), la Corte costituzionale si è pronunciata su questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Siena in ordine all’art. 554-ter c.p.p., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 esprimendo la seguente massima: «è conforme ai principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.) e di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) la disciplina dell’udienza predibattimentale, sebbene non sia attribuito al giudice di predetta udienza il giudice il potere di assumere nuove prove, seppur decisive ai fini del non luogo a procedere».
Come risaputo, nei procedimenti a citazione diretta a giudizio, il sistema attuale prevede la celebrazione di un’udienza “filtro” (“predibattimentale”), in cui il giudice, esercitata l’azione penale, deve valutare se gli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini preliminari siano indicativi del fatto che, in relazione al successivo dibattimento, è ragionevole prevedere la condanna.
La Consulta, allora, posta in luce la funzione della predetta udienza, ovverosia quello di evitare un inutile dispendio di risorse pubbliche e, nel contempo, gli effetti negativi che ricadono sull’imputato già solo per via della pendenza del giudizio, ha affermato che, comunque, la lacuna denunciata dal giudice a quo (indipendentemente dall’asimmetria rispetto alla disciplina dell’udienza preliminare) non sarebbe tale da frustrare suddette esigenze, atteso che, così si è rilevato, mentre l’approfondimento istruttorio in quella sede potrebbe condurre ad una dilatazione dei tempi processuali, il dibattimento sarebbe destinato a concludersi in termini particolarmente brevi: «fermo restando che, nel corso delle indagini preliminari o dopo la chiusura delle stesse, l’indagato può svolgere investigazioni difensive o chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nei processi a citazione diretta, in effetti, a una simile patologia potrà porsi tempestivo rimedio durante il dibattimento, che è qui di solito destinato a essere definito nell’arco di una o poche udienze: nel corso delle quali la difesa avrà il diritto di chiedere l’assunzione delle prove sulle circostanze che il pubblico ministero abbia omesso di approfondire. Senza, dunque, che sia strettamente necessario – al fine di porre rimedio alla lacunosità delle indagini, e quindi ai vizi che affliggono lo stesso promovimento dell’azione penale, nel senso appena precisato, oltre che al fine di garantire il pieno dispiegarsi del diritto di difesa dell’imputato – anticipare all’udienza predibattimentale tale adempimento, con tutte le ripercussioni sistematiche di cui si è detto supra».
La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/05/Corte-cost.-58-2026.pdf
