Alla Consulta le questioni di legittimità dell’art. 27 del Codice antimafia, che non prevede l’impugnabilità del rigetto dell’istanza di revoca del sequestro da parte del terzo
To the Constitutional Court, the questions of legitimacy of art. 27 of the Anti-Mafia Code, which does not provide for the possibility of appealing against the rejection of the request to revoke the seizure by the third party
dalla Redazione
Con l’ordinanza in rassegna (Cass., Sez. Un., 24 aprile 2026, ud. 11 novembre 2025, n. 11513, Pres. Mogini, Rel. Centonze), le Sezioni Unite si sono pronunciate sul tema della legittimazione del terzo ad impugnare il rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo adottato nei confronti del preposto-dante causa del terzo medesimo, nel corso di un procedimento in cui il ricorrente non sia stato posto in condizione di partecipare.
La quaestio iuris, più di preciso, era: «se, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della l. 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca sia inoppugnabile oppure possa essere contestato mediante incidente di esecuzione ovvero attraverso ricorso alla corte d’appello o in cassazione secondo la disciplina generale di cui all’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011».
Le Sezioni Unite hanno dato atto, preliminarmente, di un orientamento che «esclude sia la possibilità di impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, sia la facoltà di attivare lo strumento dell’incidente di esecuzione. Tale opzione interpretativa trae fondamento dall’assenza di norme che prevedono l’impugnazione del provvedimento di diniego dell’istanza di revoca del sequestro, che non può essere ammessa, in via interpretativa, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568 c.p.p.».
Il Collegio, allora, ha aderito a tale linea esegetica rilevando:
– «l’inequivoco tenore letterale del vigente art. 27 e l’espresso rinvio operato dal comma 4 dell’art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011 al codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all’applicazione delle misure di sicurezza. Risulta dunque richiamata anche l’art. 680 c.p.p. che sancisce il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione»;
– «l’art. 27 ha indicato in modo espresso e compiuto i provvedimenti impugnabili nel campo delle misure di prevenzione patrimoniali. Ciò ha fatto, per quanto rileva in questo caso, aggiungendo alla previgente formulazione di quella disposizione i provvedimenti di applicazione e di diniego del sequestro (oltre a quelli di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro), essendo già in precedenza prevista l’impugnazione del procedimento di revoca del sequestro. Dunque, per il combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 27, tra i provvedimenti soggetti a impugnazione non compare il diniego della revoca del sequestro, pur essendo autonomamente impugnabili (con ricorso alla corte di appello e successivo ricorso in cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011) il provvedimento applicativo del sequestro, quello reiettivo della richiesta di sequestro e quello di revoca del sequestro»;
– «l’inoppugnabilità dei provvedimenti di diniego di revoca del sequestro lungi dal rappresentare una svista, costituisce una soluzione normativa frutto di una consapevole scelta. La “mini-riforma” del 2017 ha infatti ampliato, come si è visto, il perimetro dei provvedimenti riguardanti misure di prevenzione patrimoniali suscettibili di impugnazione ai sensi dell’art. 27. La tutela degli interessi delle parti private destinatarie del sequestro è ora affidata alla previsione di autonoma impugnazione del provvedimento genetico del vincolo cautelare. Al contrario, nell’ottica legislativa, l’eventuale provvedimento negativo si risolve nel mantenimento temporaneo del vincolo di indisponibilità – in attesa della pronuncia sulla domanda di confisca, anch’essa impugnabile – che il legislatore ha valutato, nel dispiegamento della discrezionalità che gli è propria, non richiedere autonoma e specifica tutela in sede di impugnazione»;
– «in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca è inoppugnabile e avverso detto provvedimento non è esperibile il rimedio dell’opposizione previsto dall’art. 667, comma 4, c.p.p.».
Nel contempo, la Corte, esclusa la praticabilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni de quibus, ha giudicato l’impianto in violazione di vari parametri costituzionali, rimarcando l’asimmetria dei diritti spettanti al pubblico ministero e alle parti private.
«In definitiva, escludendo la possibilità di impugnare il rigetto dell’istanza di revoca controversa, la posizione del terzo, pur se in ipotesi pesantemente incisa dal sequestro adottato nei confronti del proposto, riceverebbe una tutela inadeguata e irragionevolmente asimmetrica rispetto a quella riconosciuta al pubblico ministero dall’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (che può impugnare l’accoglimento dell’istanza di revoca), la cui applicazione al caso di specie impone di ritenere la questione di legittimità, anche sotto questo profilo, rilevante».
Talché la rimessione alla Consulta delle questioni di legittimità del citato art. 27 del Codice antimafia rispetto ai parametri costituiti dagli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Protocollo addizionale CEDU, in ragione del fatto che la disposizione codicistica sopra citata «non prevede l’impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione».
Il provvedimento è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/05/Sezioni-Unite-revoca-sequestro-prevenzione.pdf
