5 minuti

Il Consiglio di Stato precisa contenuti e confini del conflitto di interessi di cui all’art. 16 del Codice dei contratti pubblici

 The Council of State specifies the contents and boundaries of the conflict of interest referred to in art. 16 of the Public Procurement Code

 dalla Redazione

Con la sentenza CdS, Sez. V, 15 aprile 2026, ud. 19 marzo 2026, n. 2982, Pres. Sabatino, Rel. Urso, si è stabilito che «non integra conflitto di interessi del RUP la mera diffida verso un concorrente per presunte condotte denigratorie, in assenza di una grave inimicizia personale documentata».

Un ente aveva impugnato una serie di atti di una gara dalla quale era stata – in thesi – illegittimamente esclusa, deducendo la sussistenza di un conflitto di interessi da parte del RUP, che aveva tenuto – secondo la ricorrente – un comportamento ostile nei confronti di tale soggetto, desumibile da una precedente diffida inviata dal RUP stesso all’associazione per presunte condotte denigratorie.

A seguito della pronuncia del TAR Puglia – Lecce che, comunque, aveva ritenuto infondata la questione sopra indicata, avevano proposto ricorso tanto l’aggiudicataria, quanto l’originaria ricorrente, riproponendo il motivo relativo al conflitto di interesse.

Per quel che più interessa in questa sede, in punto di fatto, il RUP aveva inviato una comunicazione all’associazione esclusa con la quale aveva contestato condotte ritenute diffamatorie, correlate alle funzioni esercitate dal soggetto, riservandosi di agire in via legale.

Il Consiglio di Stato ha rigettato il motivo di doglianza, rilevando: «a norma dell’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. In tale contesto, in coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di elementi specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro. In tali casi il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all’ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione. Come chiarito nella Relazione illustrativa al Codice, la disposizione recepisce la nozione eurounitaria di conflitto di interessi (art. 24 Direttiva 2014/24/UE), con l’obiettivo di perimetrare e rendere tassativa tale nozione comunitaria, non potendosi accettare una definizione generica e indeterminata che non renda possibile inquadrare precisamente l’oggetto (del conflitto, e dunque) della inerente dichiarazione da rendere da parte del pubblico funzionario, così come, in negativo, della relativa “omissione”. In tale prospettiva il comma 2 precisa che un conflitto di interessi si determina le volte in cui a un soggetto sia affidata la funzione di cura di un interesse altrui (c.d. “interesse funzionalizzato”) ed egli si trovi, al contempo, ad essere titolare (de iure vel de facto) di un diverso interesse la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell’interesse funzionalizzato. Coerentemente, la minaccia all’imparzialità e all’indipendenza deve riferirsi ad interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro. Si deve trattare di un interesse economico e finanziario o, comunque, “personale” rilevante per il funzionario. La nozione di interesse personale”, anche alla luce delle disposizioni generali in materia di conflitto d’interessi di cui all’art. 6-bis l. n. 241/1990 e art. 7 d.P.R. n. 62/2013, dovrebbe declinarsi nel caso di specie in ipotesi assimilabile alla grave inimicizia (di cui all’art. 7 d.P.R. n. 62/2013, e, in ambito processuale, all’art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c.). Tuttavia, tale situazione di grave inimicizia per essere rilevante ai fini che qui interessano deve essere reciproca, trovare fondamento esclusivamente in rapporti personali, derivare da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni ed estrinsecarsi in dati di fatto concreti, precisi e documentati; inoltre, la stessa deve configurarsi come autonomamente insorta da rapporti interpersonali legati a vicende della vita estranee alle funzioni pubbliche esercitate da taluna delle parti in causa».

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/04/CdS-conflitto-interessi.pdf