3 minuti

Se l’operatore economico non spende i requisiti dell’impresa affittante l’azienda, sottoposta a liquidazione giudiziale, non matura la condizione di esclusione dalla gara d’appalto

If the economic operator does not meet the requirements of the company renting the company, subject to judicial liquidation, the condition of exclusion from the tender does not mature

dalla Redazione

Con la sentenza TAR Lazio – Roma, Sez. III, 28 maggio 2026, ud. 29 aprile 2026, Pres. Stanizzi, Rel. Vigliotti, il Giudice amministrativo è intervenuto sull’impugnazione promossa da un’impresa risultata terza classificata in una gara bandita per l’affidamento di servizi all’interno di struttura aeroportuale secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In particolare, la ricorrente aveva aggredito gli atti amministrativi che avevano interessato le imprese collocatesi in posizione più alta di graduatoria, rilevando, tra l’altro, come la seconda classificata avesse formulato la propria offerta quale affittuaria dell’azienda facente capo ad altra impresa, sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale prima dello spirare del termine per la presentazione delle offerte.

Talché, ad avviso di parte istante, sarebbero maturati in capo all’offerente le condizioni di esclusione rappresentati dalla sottoposizione dell’operatore economico a procedura concorsuale.

Secondo la ricorrente, la seconda classificata avrebbe beneficiato della continuità aziendale con l’impresa affittante, valorizzando nell’offerta tecnica il know-how, l’organizzazione e le esperienze maturate dalla impresa sottoposta a procedura concorsuale, e avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per effetto della liquidazione giudiziale (secondo il principio “ubi commoda ibi incommoda”).

La questione centrale era, dunque, se l’affittuario debba subire le conseguenze negative (esclusione dalla gara) derivanti dalla situazione concorsuale dell’affittante, soprattutto se trae vantaggio dai requisiti e dall’esperienza di quest’ultimo.

Per un primo orientamento, la continuità aziendale comporterebbe che l’affittuario, utilizzando i requisiti dell’affittante, debba anche subire le relative cause di esclusione (CdS, Sez. V, 26 marzo 2025, n. 2519); per un secondo orientamento, invece, il discrimine non sarebbe la continuità aziendale, ma il fatto che l’affittuario abbia formalmente speso i requisiti dell’affittante per partecipare alla gara (CdS, Sez. V, 25 aprile 2025, n. 3418).

Il Collegio, dunque, pur dando atto di orientamenti giurisprudenziali non del tutto univoci sulla questione, ha rigettato il motivo di ricorso e, ritenendo non fornita la prova di resistenza, ha ritenuto l’iniziativa impugnatoria infondata tout court. Ciò in quanto la partecipante non si sarebbe avvalsa di requisiti dell’affittante, bensì di quelli intrinseci all’azienda affittata.

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/06/affitto-azienda-liquidazione-giudiziale.pdf