La pensione di reversibilità deve essere riconosciuta al partner superstite di coppia omosessuale anche nel caso di decesso intervenuto prima dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili
The survivor’s pension must be granted to the survivor partner of a homosexual couple even in the event of death occurring before the entry into force of the law on civil unions
dalla Redazione
Con la sentenza Corte cost., 28 maggio 2026, ud. 25 febbraio 2026, n. 91, Pres. Amoroso, Rel. Luciani, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, nella parte in cui non consentiva l’attribuzione della pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero, in caso di decesso dell’altro componente avvenuto prima dell’entrata in vigore della l. 20 maggio 2016, n. 76.
La questione nasce dal ricorso dell’INPS contro una sentenza di secondo grado che aveva riconosciuto il diritto alla pensione indiretta a favore del parner superstite e del figlio minore della coppia omossessuale, a seguito del decesso del congiunto avvenuto nel 2015. La coppia, legata da stabile convivenza, aveva contratto matrimonio a New York nel 2013 e aveva avuto un figlio negli Stati Uniti. Tuttavia, il matrimonio era stato trascritto in Italia come unione civile solo nel 2016, dopo la morte dell’uomo, a causa dell’assenza di una normativa italiana che, illo tempore, riconoscesse tali unioni.
La Corte di cassazione, investita del ricorso dell’INPS, ritenendo che la Corte territoriale avesse ecceduto i limiti dell’interpretazione della legge, nonché violato il principio di irretroattività, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636/1939, nella parte in cui escludeva il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di una coppia omosessuale che, pur avendo contratto matrimonio all’estero, non poteva ottenerne il riconoscimento in Italia prima del 2016.
La Consulta, allora, ha riconosciuto che la pensione di reversibilità rappresenta una forma di solidarietà familiare che non può essere negata per il solo fatto che la coppia omosessuale, pur avendo contratto matrimonio all’estero, non poteva ottenerne il riconoscimento in Italia a causa di un divieto normativo; la situazione delle coppie omosessuali che avevano formalizzato il vincolo all’estero, ma si sono trovate nell’impossibilità di trascriverlo in Italia prima del 2016, è peculiare e non assimilabile a quella delle semplici convivenze di fatto.
L’esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità, in questi casi, ad avviso della Corte delle leggi, avrebbe generato una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi diritto, in violazione dell’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza).
La Corte Costituzionale ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione indubbiata, aprendo il varco al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità anche per i superstiti di coppie omosessuali che, per ragioni normative, non avevano potuto ottenere il riconoscimento del loro matrimonio in Italia prima del 2016.
La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/06/reversibilita-pensione-coppia-omosessuale.pdf
