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La responsabilità penale del datore di lavoro per infortunio del dipendente: la Cassazione apre ad una effettiva valorizzazione del principio di autoresponsabilità

 The employer’s criminal liability for an employee’s accident: the Supreme Court opens up to an effective enhancement of the principle of self-responsibility

 dalla Redazione

Con la sentenza Cass., Sez. IV, 19 gennaio 2026, ud. 12 novembre 2025, n. 1909, Pres. Di Salvo, Rel. Cirese, si è stabilito che «in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, la circostanza che la condotta del lavoratore non sia abnorme, perché correlata alla mansione affidata, non è sufficiente ad affermare la responsabilità penale del datore di lavoro, dovendosi tener conto del principio di autoresponsabilità ed affidamento».

Con la pronuncia in rassegna (al momento non disponibile sulla banca dati ITALGIURE perché in fase di oscuramento), la suprema Corte si è pronunciata sul ricorso spiegato dalla Procura di Bologna avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale del capoluogo emiliano, sull’accusa di lesioni personali colpose gravi mossa nei confronti di un preposto, responsabile per la sicurezza in un’impresa, per l’infortunio occorso ad una dipendente.

Così, in particolare, la Cassazione ha riassunto il capo di imputazione ed i fatti: «in quanto, quale preposto alla sicurezza e responsabile di produzione del reparto lavorazione fresco, nonché RSPP di un’impresa attiva nel settore ortofrutta, aveva cagionato alla dipendente, assunta con la mansione di carrellista, lesioni personali gravi consistite in trauma da schiacciamento di entrambe le mani con ampia ferita profonda ed esposizione ossea e tendinea del primo raggio della mano destra con prognosi di trenta giorni, successivamente prolungati per un totale di settanta giorni; colpa consistita in negligenza, imperizia, imprudenza, nonché specificamente nell’aver omesso di segnalare al datore di lavoro ex art. 19, lett. f), d.lgs. n. 81 del 2008 che il carter di protezione dei rulli del nastro trasportatore era smontato e di non aver richiesto la ricollocazione dello stesso prima che fosse messo in funzione il nastro medesimo. In particolare, la donna era intervenuta con un legnetto sul nastro trasportatore del bunker della linea di asciugatura delle cipolle, che si era fermato per accumulo di foglie e sul quale non vi era il carter di protezione dei rulli, e, una volta che il nastro era ripartito, aveva trascinato le mani della lavoratrice nella zona di contatto tra il nastro ed il rullo, così provocandone le lesioni dianzi descritte».

Pur annullando la sentenza, con rinvio al Tribunale a quo per una nuova pronuncia, la suprema Corte ha osservato: «nel corso delle indagini si è potuto appurare che ai fini dell’accesso al rullo fosse necessario entrare in un pertugio, all’interno del macchinario e che il carter fosse stato temporaneamente rimosso per consentire un intervento di manutenzione. Si è pure potuto accertare che la responsabilità della supervisione spettasse al preposto, odierno imputato, ma anche che la stessa lavoratrice fosse preposta alla sicurezza dell’area di movimentazione, avendo ricevuto un’apposita formazione. Il Tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione ritenendo la condotta dell’infortunata del tutto eccentrica/abnorme, facendo leva sulla difficoltà di accesso al macchinario, nonché sulla preparazione della lavoratrice/persona offesa. Tale approccio non appare condivisibile, in quanto la abnormità della condotta del lavoratore negli infortuni sul lavoro consiste nella esorbitanza del comportamento del dipendente, il quale realizza atti che fuoriescono dalla sfera di governo del datore di lavoro, innescando un rischio eccentrico. Può definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. Si è, invero, osservato che è necessario non tanto che esso sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Deve comunque aggiungersi come, in presenza della violazione di una norma antinfortunistica che tuteli il rischio realizzatosi, il comportamento negligente ed imprudente del lavoratore non determina un esonero da responsabilità del datore di lavoro garante della sicurezza. In altri termini, il confine tra esorbitanza della condotta del lavoratore e sfera di rischio governata dal datore di lavoro è comunque segnato dalla regola per cui il datore di lavoro deve farsi carico di neutralizzare i comportamenti imprudenti e negligenti del lavoratore rientranti in un ambito di ragionevole previsione, adottando tutte le cautele necessarie. Nel caso di specie, la lavoratrice non ha tenuto una condotta abnorme, né ha innescato un rischio eccentrico. Ad ogni modo, in ossequio ai criteri di imputazione colposa, non può condividersi, in termini assoluti, la ricostruzione secondo cui l’esclusione della responsabilità del datore di lavoro passa unicamente attraverso la valutazione del comportamento del lavoratore come eccezionale o aberrante o comunque eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera di rischio “garantita” dal datore, cosicché laddove si escluda il comportamento abnorme si debba tout court ritenere la responsabilità del datore di lavoro e di altri garanti reperibili lungo la linea dell’organigramma aziendale o societario; dovendosi invece ritenere che, esclusa la abnormità, comunque residui un’area in cui la responsabilità del datore di lavoro vada valutata secondo i criteri di imputazione della responsabilità colposa. Occorre quindi valorizzare l’autoresponsabilità del lavoratore e l’affidamento del datore, con un ridimensionamento, sempre declinato con riguardo alla fattispecie concreta, dei caratteri di attribuzione di una responsabilità che altrimenti finisce per essere di tipo eminentemente oggettivo. Di questo dovrà tener conto, comunque, il giudice del rinvio».