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Dal 2 giugno in vigore il d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente

From 2 June in force the d.lgs. 81 of 21 April 2026, implementing Directive (EU) 2024/1203 on the protection of the environment through criminal law

 dalla Redazione

Il d.lgs. n. 81 del 21 aprile 2026 attua la Direttiva (UE) 2024/1203, sostituendo le precedenti Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, con l’obiettivo di rafforzare la tutela penale dell’ambiente in Italia.

Il provvedimento introduce modifiche sostanziali al codice penale e ad altre normative, ampliando la protezione di habitat, ecosistemi e risorse naturali, e inasprendo le sanzioni per i reati ambientali.

Dopo aver definito (art. 2) i concetti di habitat e di ecosistema, il legislatore ha apportato varie modifiche al codice penale, ampliando (incidendo sull’art. 452-bis c.p.) la definizione di inquinamento ambientale, includendo anche il danno agli habitat. Le pene sono aumentate se l’inquinamento avviene in aree protette, in danno di specie protette, di ecosistemi di grandi dimensioni o con effetti durevoli.

È stato introdotto l’art. 452-bis.1 c.p. ed il delitto di commercio di prodotti inquinanti, punendo chi immette sul mercato prodotti che causano danni significativi e misurabili all’ambiente, con aggravanti se ne deriva pericolo per la vita o la salute delle persone o per la qualità dell’ambiente.

È stato chiarito, attraverso una specifica previsione, che l’avverbio “abusivamente” si riferisce anche a condotte in violazione di normative UE o nazionali, o basate su autorizzazioni ottenute fraudolentemente; sono state introdotte circostanze aggravanti per il caso del profitto rilevante derivante da reato o se quest’ultimo è commesso con documenti falsi.

È stato varato il nuovo reato (art. 4) di “Produzione e commercio di sostanze ozono lesive”, con la reclusione da 2 a 5 anni e multa da 10.000 a 80.000 euro per chi produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono senza autorizzazione, nonché quello (art. 5) di “Produzione e commercio di gas a effetto serra” (con la previsione dell’arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da 10.000 a 150.000 euro per chi produce, importa o esporta gas fluorurati a effetto serra senza autorizzazione).

Sono state rafforzate le sanzioni “amministrative” per le persone giuridiche (d.lgs. 231/2001), con aumenti delle sanzioni pecuniarie in caso di reati aggravati.

È stato previsto che il Ministero della giustizia debba inviare annualmente alla Commissione europea dati statistici sui reati ambientali e pubblicarli ogni tre anni sul proprio sito.

Si è, altresì, previsto un sistema di coordinamento nazionale, istituito presso la Procura generale della Corte di cassazione, per assicurare il coordinamento tra le autorità nella prevenzione e repressione dei reati ambientali ed è stato imposto al Governo di adottare entro il 2027 una strategia nazionale, aggiornata ogni tre anni, che definisce obiettivi, risorse, ruoli delle autorità e misure di sensibilizzazione.

Il testo del decreto è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/06/DL-2026-81-tutela-penale-ambiente_1.pdf