L’udienza presenziale può essere richiesta dall’imputato anche con l’atto di appello
The in-person hearing can also be requested by the interested party with the act of appeal
dalla Redazione
Con la sentenza Cass., Sez. VI, 28 maggio 2026, ud. 18 febbraio 2026, n. 19439, Pres. Di Stefano, Rel. Silvestri, la suprema Corte si è soffermata sul tema dell’istanza di partecipazione all’udienza di appello, di cui al comma 2 dell’art. 598-bis c.p.p. La vicenda era insorta per via della circostanza che l’imputato aveva richiesto la trattazione orale con l’atto di appello ma la Corte territoriale aveva giudicato intempestiva la prima richiesta (perché anteriore alla notifica) e tardiva la seconda (perché oltre il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’art. 601 c.p.p.).
La Corte di Cassazione, quindi, ha chiarito che, secondo l’art. 598-bis c.p.p., la richiesta di trattazione orale può essere presentata anche con l’atto di impugnazione, non essendovi preclusioni testuali.
La normativa attuale – ha proseguito la Corte regolatrice – prevede che il rito ordinario sia cartolare, ma la trattazione orale può essere richiesta entro 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione o dell’avviso della data fissata per il giudizio. La Corte di Cassazione ha sottolineato, dunque, che la tutela delle garanzie primarie (diritto di difesa, contraddittorio) prevale sul principio della ragionevole durata del processo. Nel caso specifico, la Corte d’appello ha violato la legge precludendo la trattazione in presenza, nonostante la richiesta fosse stata ritualmente presentata.
La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Perugia.
La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/06/udienza-presenziale-in-appello.pdf
