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La giurisdizione in ordine alle clausole di adeguamento del prezzo nel contratto di appalto pubblico spetta al giudice ordinario se non vi è margine discrezionale in capo alla P.A. nella sua determinazione

Jurisdiction over price adjustment clauses in the public procurement contract lies with the ordinary courts if there is no discretion on the part of the Public Administration in determining it

dalla Redazione

Con la sentenza in rassegna (TAR Lazio – Roma, Sez. III-quater, 24 aprile 2026, ud. 22 aprile 2026, n. 7432, Pres. Quiligotti, Rel. Neppi), è stata affrontata una controversia insorta nell’esecuzione di appalto di servizi affidato dalla Regione Lazio ad un consorzio, per la guardiania presso strutture sanitarie. Gli atti negoziali, sottoscritti nel 2021, contenevano una clausola di revisione prezzi che consentiva al fornitore, «a partire dal secondo anno di contratto», di richiedere l’adeguamento dei corrispettivi «in base a maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei nuovi CCNL». In applicazione di tale clausola, il consorzio aveva già ottenuto un primo adeguamento nel 2023; successivamente aveva presentato una nuova istanza a seguito del rinnovo del CCNL del 16 febbraio 2024, ottenendo però un riconoscimento solo parziale con determinazione regionale.

L’operatore economico, dunque, ha impugnato tale determinazione, lamentando che la P.A. avesse riconosciuto un incremento inferiore a quello dovuto, in violazione dell’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della clausola convenzionale. La doglianza si fondava sull’assunto che la clausola di revisione prezzi imponesse alla stazione appaltante un obbligo pieno di adeguamento, correlato agli incrementi del costo della manodopera derivanti dal rinnovo contrattuale, e che la Regione avesse errato nel quantificarlo.

La Regione Lazio, costituitasi in giudizio, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia non riguardasse l’esercizio di un potere autoritativo, ma l’esecuzione di un rapporto contrattuale paritetico.

Il TAR ha accolto tale eccezione, muovendo da una ricostruzione sistematica del regime della revisione prezzi nel d.lgs. n. 50/2016 e nel d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Sotto il vigore del precedente codice – ha rimarcato il Tribunale – la previsione di clausole di revisione era rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante; ciò a differenza di quanto stabilito dall’art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, che impone la presenza della clausola e che costituisce il presupposto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. Proprio questa diversità normativa, osserva il TAR, impedisce di ricondurre la fattispecie nell’alveo delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva.

Il Tribunale richiama, poi, la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui il criterio dirimente nel riparto di giurisdizione è la presenza o meno, nella clausola contrattuale, di un potere discrezionale della P.A. Quando la clausola attribuisce alla P.A. un margine valutativo, la controversia attiene all’esercizio di un potere e rientra nella giurisdizione amministrativa; quando, invece, la clausola configura un obbligo vincolato, la lite riguarda un diritto soggettivo all’esatto adempimento e spetta al giudice ordinario. Nel caso di specie, la clausola contrattuale, ad avviso del giudice amministrativo, non avrebbe attribuito alcuna discrezionalità alla Regione: essa prevedeva un meccanismo automatico di adeguamento, attivabile su richiesta del fornitore.

Da ciò discende la conclusione del TAR: il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendo la controversia essere proposta davanti al giudice ordinario.

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/05/Giurisdizione-adeguamento-prezzi-appalti-pubblici-TAR-Lazio.pdf