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La Cassazione sui rapporti tra maltrattamenti e stalking: il discrimen deve essere individuato nella sussistenza di una comunità affettiva tendenzialmente caratterizzata dalla coabitazione

The Supreme Court on the relationship between mistreatment and stalking: the distinction must be identified in the existence of an affective community tending to be characterized by cohabitation

dalla Redazione

Con la sentenza in rassegna (Cass., Sez. VI, 24 aprile 2026, ud. 17 marzo 2026, n. 14882, Pres. De Amicis, Rel. Capozzi) la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un imputato condannato per maltrattamenti in famiglia (art. 572, commi 1 e 2, c.p.) ai danni della convivente – perpetrati anche durante la gravidanza e in presenza del figlio minore – e per atti persecutori (art. 612-bis c.p.) commessi dopo la cessazione della convivenza.

Nel ricorso l’imputato aveva censurato, da un lato, il mancato assorbimento dello stalking nel reato di maltrattamenti, sostenendo che il rapporto di filiazione avrebbe mantenuto un vincolo “familiare” anche dopo la fine della convivenza; dall’altro, aveva contestato la sussistenza dell’aggravante relativa alla presenza del minore, lamentando l’assenza di prova sulla percezione del lattante.

La Cassazione ha ritenuto infondata la doglianza sull’assorbimento, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, cessata la convivenza “more uxorio”, le condotte persecutorie successive integrano autonomamente il reato di cui all’art. 612-bis c.p., non potendo essere ricondotte alla fattispecie di maltrattamenti, che presuppone una stabile comunità affettiva e abitativa. La mera filiazione comune – ribadisce la Corte – non genera un rapporto familiare ulteriore tra i genitori, né può estendere in via analogica la nozione di convivenza ai fini dell’art. 572 c.p. Né rileva, ai fini dell’assorbimento, la recente modifica legislativa del 2025 che ha incluso i genitori non conviventi tra i soggetti tutelati dall’art. 572 c.p., poiché la novella non è applicabile retroattivamente.

Quanto alle aggravanti, la Corte ha confermato quella relativa alla presenza del minore, ribadendo che non è necessario che il bambino abbia la maturità per comprendere la portata offensiva degli atti: è sufficiente la mera esposizione percettiva alla condotta violenta, secondo un orientamento già affermato in tema di maltrattamenti e altre fattispecie, anche quando il minore sia neonato.

Rigettato integralmente il ricorso, la Cassazione ha confermato la condanna dell’imputato.

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/05/maltrattamenti-stalking.pdf