La revoca del porto d’armi ad uso venatorio può intervenire al ricorrere di elementi indicativi di un rischio di impiego indebito
The revocation of the license of firearms for hunting use may occur when there are elements indicative of a risk of undue use
dalla Redazione
Con la sentenza TAR Lazio – Roma, Sez. I-ter, 12 maggio 2026, ud. 13 marzo 2026, n. 8739, Pres. Cavallo, Rel. Polimeno, è stato affrontato un caso di revoca del porto d’armi ad uso venatorio.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato da un cittadino contro la revoca della licenza, disposta dalla Questura di Roma per motivi di sicurezza pubblica.
L’Amministrazione, in particolare, aveva revocato il titolo dopo che il ricorrente era stato segnalato per aver sparato una cartuccia dal proprio balcone in pieno centro abitato. L’episodio aveva portato al ritiro cautelativo di armi, munizioni e titoli.
Il ricorrente ha sostenuto che il colpo fosse stato esploso a salve, dopo aver estratto il piombo dalla cartuccia e che la zona fosse a bassa densità abitativa.
L’Amministrazione aveva, però, ritenuto la condotta grave e incompatibile con le garanzie richieste per la detenzione di armi, sottolineando la necessità di prevenire ulteriori fatti illeciti.
Il ricorrente ha contestato la revoca, sostenendo come fosse titolare di regolare porto d’armi al momento dei fatti; il reato contestato (art. 703 c.p.) era di natura contravvenzionale e le indagini erano ancora in corso; il provvedimento sarebbe stato privo di congrua motivazione.
Il TAR ha ritenuto infondato il ricorso, richiamando la giurisprudenza secondo cui il porto d’armi non è un diritto assoluto bensì una deroga rispetto ad un divieto, e che la revoca della licenza anche in presenza di fatti che facciano dubitare dell’affidabilità del soggetto, senza necessità di una condanna penale.
È stato sottolineato che la valutazione dell’amministrazione è ampiamente discrezionale e che la sicurezza pubblica prevale sull’interesse individuale.
La ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente è stata ritenuta non attendibile e smentita da riscontri oggettivi (presenza di attività commerciale confinante) e l’assenza di precedenti penali non è stata ritenuta sufficiente a controbilanciare la gravità della condotta.
La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/05/revoca-porto-darmi-uso-venatorio.pdf
