2 minuti

La Cassazione sul trattamento sanzionatorio dei concorrenti: deve essere annullata la sentenza che importa una pena più alta per uno dei correi senza adeguata motivazione

The Supreme Court on the sanctioning treatment of competitors: the sentence that imposes a higher penalty for one of the co-conspirators without adequate justification must be annulled

dalla Redazione

La sentenza Cass., Sez. VI, 12 maggio 2026, ud. 25.3.2026, n. 16971, Pres. De Amicis, Rel. Rosati, è intervenuta sul ricorso di un imputato che era stato accusato della commissione di una serie di reati. L’interessato, mediante il gravame, per quel che qui più interessa, si era lamentato della circostanza che, essendo stati contestati davanti al giudice minorile e a quello ordinario fatti avvinti dal la continuazione, ex art. 81 c.p., egli avrebbe ricevuto una pena complessiva, calcolata in base alla predetta disposizione, più elevata rispetto a quella irrogata agli altri concorrenti, convenuti, con lui, per tutti i fatti in concorso soltanto davanti al giudice ordinario.

La Cassazione, allora, rigettando per infondatezza alcune delle ulteriori doglianze spiegate (ne bis in idem; illegittimità costituzionale delle norme di sistema che non consentirebbero il simultaneus processus per fatti di reato commessi, come nel caso di specie, dal medesimo soggetto da minore e poi da maggiorenne, pur in caso di riconoscibilità della medesimezza del disegno criminoso) ha accolto la censura relativa al difetto di motivazione per il trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente.

Nell’occasione, la Corte ha rimarcato come la decisione di accordare un trattamento più severo nei confronti di uno dei concorrenti dovrebbe essere sorretta da congrua motivazione, laddove il principio di proporzionalità imporrebbe una valutazione della complessiva risposta sanzionatoria accordata per fatti criminosi autonomi, compiuti in fasi temporali diverse, ma pur sempre unificati dal medesimo intento criminoso.

Talché, l’annullamento con rinvio.

La sentenza è consultabile al seguente link:concorso e proporzionalità