Nelle gare “ponte” per le concessioni demaniali marittime è legittima la previsione tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di una royalty in favore dell’Ente pubblico concedente
In “bridge” tenders for state-owned maritime concessions, it is legitimate to provide among the evaluation criteria of the most economically advantageous offer of a royalty in favor of the granting public body
dalla Redazione
Con la sentenza TAR Lazio – Roma, Sez. V-ter, 11 maggio 2026, ud. 28 aprile 2026, n. 8660, Pres. Verlengia, Rel. Tricarico, il Tribunale è intervenuto sull’annosa e controversa questione delle concessioni demaniali marittime, scrutinando i due ricorsi proposti da un operatore di mercato avverso il bando di Roma Capitale per l’affidamento di 31 concessioni del litorale e sul successivo provvedimento di esclusione dalla procedura, dichiarando in parte inammissibile e in parte respingendo il primo ricorso e respingendo integralmente il secondo.
La sentenza conferma, in termini generali, la legittimità della scelta capitolina di indire una gara-ponte per assicurare continuità ai servizi turistico-ricreativi in un contesto in cui non vi erano più concessioni in essere prorogabili, ma ritiene infondate anche le censure rivolte contro la previsione della royalty e contro l’esclusione per unicità del centro decisionale.
Sotto il primo profilo, il Collegio afferma che la disciplina statale sopravvenuta in materia di concessioni demaniali marittime è immediatamente applicabile, ma non esclude, nelle peculiari condizioni del litorale romano, il ricorso a una procedura transitoria di durata limitata. Secondo il TAR, la gara-ponte è giustificata dall’esigenza di accompagnare l’ordinata programmazione delle future procedure selettive previste dalla legge e, insieme, di garantire la continuità dei servizi balneari in assenza di titoli ancora prorogabili. La sentenza reputa, inoltre, non irragionevole la scelta di affiancare al canone una royalty parametrata al fatturato del concessionario (indicata tra i criteri di valutazione dell’offerta), ritenendola coerente con la logica di valorizzazione economica del bene demaniale e con la natura temporanea dell’affidamento, senza che ciò renda indeterminabile l’offerta economica.
Quanto al secondo ricorso, il TAR ritiene legittima l’esclusione della società dalla procedura per la presenza di rilevanti indizi di riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici. La decisione valorizza il complesso degli elementi acquisiti dall’amministrazione: gli stretti rapporti di parentela tra i titolari e amministratori delle società coinvolte, la coincidenza di sedi e domicili, la successione ravvicinata di costituzione e iscrizione camerale delle società, nonché la partecipazione ai medesimi lotti di gara. In questo quadro, il mancato contraddittorio procedimentale non è ritenuto decisivo, poiché le deduzioni della ricorrente non sarebbero state comunque idonee, ad avviso del Giudice, a sovvertire l’esito dell’accertamento tecnico compiuto dall’amministrazione.
In conclusione, la sentenza consolida il percorso scelto da Roma Capitale per l’assegnazione transitoria delle concessioni del litorale, escludendo che il nuovo quadro normativo impedisse in assoluto una gara-ponte e riconoscendo all’amministrazione un margine di adattamento degli strumenti di affidamento alle condizioni concrete del territorio. Allo stesso tempo, il TAR conferma l’ampiezza del potere di verifica della stazione appaltante sugli indici di collegamento sostanziale tra concorrenti, ritenendo sufficiente un quadro presuntivo grave, preciso e concordante per giustificare l’esclusione. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la novità delle questioni trattate.
La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/05/royalties-gare-ponte.pdf
