Dell’interesse dell’imputato a ricorrere nel caso di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato: una recente pronuncia della Cassazione
Of the defendant‘s interest in appealing in the event of acquittal due to the statute of limitations of the crime: a recent ruling of the Supreme Court
dalla Redazione
Con la sentenza in rassegna (Cass., Sez. IV, 20 aprile 2026, ud. 8 aprile 2026, n. 14212, Pres. Serrao, Rel. Mari) la suprema Corte ha scrutinato il ricorso spiegato da alcuni imputati avverso un pronunciamento della Corte d’appello di Salerno, intervenuta su di un infortunio sul lavoro con esito mortale.
Per quel che più interessa in questa sede, uno degli imputati si era lamentato della circostanza che il giudice del secondo grado, nel proscioglierlo per intervenuta prescrizione di taluni reati contro l’amministrazione della giustizia e la fede pubblica, avrebbe errato nel non assolverlo nel merito, pronunciando generica condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite.
La Cassazione, allora, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La Corte ha precisato che nel caso di declaratoria di prescrizione, in assenza delle parti civili, l’imputato che non avesse rinunciato alla prescrizione medesima dovrebbe dedurre, in sede di gravame, specifici motivi atti ad evidenziare che dal processo fossero emersi elementi ictu oculi dimostrativi dell’insussistenza della responsabilità penale, non potendosi, altrimenti, formulare censure circa la correttezza della valutazione delle prove da parte del giudice del merito. Insomma, l’assoluzione nel merito «presuppone l’evidenza della prova d’innocenza» e, dunque, l’impugnazione è limitati ai casi, si potrebbe osservare, di travisamento della prova confinante con l’errore materiale, tenendo conto della circostanza che il giudice è tenuto a pronunciare, in dette circostanze, ex art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato salvo che siano emersi, per l’appunto, elementi incontrovertibili dimostrativi dell’innocenza dell’imputato.
Nell’ipotesi, invece, di domande risarcitorie spiegate dalle parti civili, invece, il proscioglimento per causa estintiva segue una valutazione più articolata, dovendo il giudice valutare il compendio probatorio secondo le regole ordinarie, dovendo assolvere, pertanto, l’imputato in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova.
In tale ultima prospettiva, dunque, la pronuncia sarebbe impugnabile da parte dell’imputato qualora il giudice avesse erroneamente applicato i suddetti parametri, impiegando la regola del difetto di prova dell’innocenza invece che quella dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Fuori da tale evenienza, quanto, cioè, al riesame del materiale probatorio, ad avviso della Corte, l’impugnativa non potrebbe comunque tendere ad una rivalutazione delle prove, dovendosi innestare soltanto sulla circostanza che l’istruttoria abbia posto in evidenza una soluzione “incontrovertibile”, in termini di assoluta insussistenza della responsabilità penale. Ciò non essendo ammissibile, tanto meno con riferimento al ricorso per cassazione, la proposta di rivalutazione della prova o la censura in punto di congruità della motivazione. Fermo l’obbligo, ulteriore, del ricorrente di evidenziare e comprovare la sussistenza di un interesse, concreto e attuale, alla riforma.
La sentenza, in fase di oscuramento sul sito Italgiure, è reperibile sulla banca dati online dell’Osservatorio Olympus.
