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La Consulta interviene sull’incompatibilità del giudice dell’udienza predibattimentale per attività decisoria svolta rispetto ad alcuni imputati in relazione a reati a concorso necessario

The Constitutional Court intervenes on the incompatibility of the judge of the pre-trial hearing for decision-making activity carried out with respect to some defendants in relation to crimes of necessary complicity

dalla Redazione

Con la sentenza in rassegna (Corte cost., 30 aprile 2026, ud. 23 febbraio 2026, n. 64, Pres. Amoroso, Rel. D’Alberti) la Consulta è intervenuta nel giudizio incidentale promosso dal Tribunale di Siena, dichiarando non fondate le questioni di legittimità dell’art. 34, comma 2, c.p.p., sollevate in relazione alla mancata previsione dell’incompatibilità del giudice dell’udienza predibattimentale a celebrare il successivo giudizio abbreviato nei confronti di un coimputato del reato di rissa. Il giudice rimettente aveva sostenuto che, trattandosi di reato a concorso necessario, la decisione assunta ai sensi dell’art. 554-ter, comma 3, c.p.p. nei confronti di alcuni imputati avrebbe comportato una valutazione di merito idonea a pregiudicare la terzietà del giudicante rispetto al concorrente che aveva richiesto il rito abbreviato.

La Corte ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura dello Stato, ritenendo adeguatamente motivato il richiamo ai parametri costituzionali e sufficiente, ai fini della rilevanza, la ricostruzione operata dal rimettente. Nel merito, il giudice delle leggi ha ribadito che l’incompatibilità processuale richiede una precedente attività valutativa sul merito dell’accusa, idonea a condizionare la successiva decisione, ma ha precisato che tale pregiudizio non ricorre quando – come nel caso di specie – la separazione dei procedimenti consente autonome valutazioni sulle condotte dei singoli concorrenti.

La Corte ha, inoltre, richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, nei reati a concorso necessario, l’incompatibilità può configurarsi solo quando la posizione dell’imputato da giudicare sia stata già oggetto di valutazione imprescindibile ai fini della configurabilità del reato, circostanza esclusa nel caso concreto: la rissa risultava integrata dalla partecipazione di almeno tre persone, mentre i coimputati già rinviati a giudizio erano cinque, sicché la condotta del soggetto ammesso al rito abbreviato non costituiva elemento essenziale della fattispecie.

Accertata l’assenza di un effettivo pregiudizio alla terzietà del giudice, la Corte ha quindi dichiarato non fondate le questioni.

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/05/incompatibilita-giudice-udienza-predibattimentale.pdf