Discarica rifiuti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 3

riunita con l’intervento dei signori:
SERPOTTA VINCENZO -Presidente –
LUCA ANTONINO – Relatore –
CASCINO GIANCARLO VINCENZO – Giudice –
ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.15452/2010
depositato il 9/11/2010
– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO N._______ TIA 2008
contro:
SIMETO AMBIENTE S.P.A. – ATO CATANIA 3

proposto dal ricorrente:
P.P.M.
difeso da:
ESPOSITO AVV. ORAZIO
VIA CARMELO PATANè ROMEO 28 95100 CATANIA CT

Svolgimento del processo

La ricorrente P. P. proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n.  ** in epigrafe per un importo di €.392,00 notificata dalla SERIT SICILIA S.p.A. in data 29 luglio 2010 rinveniente dalla fattura di pagamento n.2008-088394 relativa alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) anno 2008 emessa dalla società ATO CT3 SIMETO AMBIENTE S.p.A. per la detenzione di un immobile in Paternò eccependo:

1) la mancata preventiva istituzione e regolamentazione della TIA ad opera del Consiglio Comunale in violazione dell’art. 49 commi 1 bis, 2 e 16 del D.lgs. 22/97, noto come decreto Ronchi, che regolamenta la materia in merito alla raccolta, al riciclaggio e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, nonché alla riscossione delle tariffe per i servizi da questi derivati, da parte delle istituite Società ottimali d’Ambito (ATO); la predetta norma trova corrispondenza alla fattispecie che interessa, assegna ai comuni la competenza ad istituire la tariffa relativa al servizio di igiene ambientale (TIA); tale previsione trova corrispondenza nell’art. 32 comma 2 lett. g) della legge 142/1990 (applicabile anche in Sicilia in virtù della legge regionale n. 48/1991) secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza in materia di “istituzione e ordinamento dei tributi” e di “disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi” e pertanto è il Comune di Paternò l’organo specificatamente competente ad istituire e a disciplinare i tributi locali, nel cui novero rientra senza dubbio la TIA e nella fattispecie il Consiglio Comunale del Comune di appartenenza del ricorrente non ha istituito né regolamentato la TIA tempestivamente per l’anno 2008 per cui è applicabile esclusivamente il vecchio regime TARSU;

2) la mancata determinazione dell’importo della tariffa da parte del Consiglio comunale a norma dell’art. 49 comma 8 Dlgs. n. 22/1997 e dell’art. 3 comma 1 DPR 158/1999 secondo cui il Comune, non solo istituisce e regolamenta il tributo, ma altresì determina l’importo concreto della TIA in ambito comunale anche sulla base del piano finanziario relativo al costo del servizio di gestione dei rifiuti fornito dal soggetto gestore del servizio. Nella fattispecie il Consiglio comunale di Paternò, oltre a non avere istituito e regolamentato la TIA per l’anno in questione, non ha nemmeno determinato l’importo concreto né ha determinato tale importo sulla base della presentazione dell’apposito piano finanziario da parte dei gestore del servizio;

3) la illegittimità di richiesta dell’IVA al 10% sulla TIA trattandosi di un tributo gravato da altro tributo (IVA).
Concludeva chiedendo dichiararsi la illegittimità della cartella di pagamento impugnata nonché della fattura presupposta.

La SIMETO AMBIENTE S.p.A. A.T.O. CATANIA 3, sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.

Motivazione

Questa Commissione osserva che il ricorso è parzialmente fondato per i motivi che seguono.
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. N. 22/97, così come modificato dalla legge n. 488/99, “…i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico sono coperti dai Comuni mediante la istituzione di una tariffa…composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio…e da una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativo al servizio.” Con tale previsione legislativa, com’è evidente, è stata attribuita ai Comuni una specifica funzione, indiscutibilmente di natura pubblicistica, che riguarda espressamente la determinazione della tariffa correlata all’espletamento di un servizio collettivo, funzione alla quale gli stessi, in difetto di una previsione normativa di rango pari a quella della fonte attributiva, non possono rinunziare mediante l’esercizio del potere di delega senza pregiudicare la legittimità del proprio operato e di ogni provvedimento consequenziale.

A conferma della esattezza di tale principio va richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui “il potere di delega, in quanto altera l’ordine delle competenze degli organi abilitati ad emettere atti con efficacia esterna stabilite con atto normativo principale o secondario, necessita di un supporto normativo di valore almeno pari a quello attribuito della competenza ordinaria, in quanto diversamente opinando si renderebbe arbitra l’Amministrazione di spostarla caso per caso, e senza alcuna previsione di limiti oggettivi e soggettivi, con l’effetto di privare l’amministrato delle garanzie che sono insite nelle attribuzioni di uno specifico organo.” Nel caso in esame, ad avviso di questa Commissione, le delibere commissariali e consiliari sulle quali la Simeto ambiente S,p.A. – A.T.O. Catania 3 fonda la propria legittimazione ad istituire le tariffe per il servizio, determinandone I’entità, sono da considerarsi illegittime perché adottate in assenza di disposizione di legge che le autorizzassero e devono essere disapplicate a norma dell’art. 7 comma 5 del Dlgs. 546/92, quale reiterazione del principio espresso dall’art. 5 della legge 20/3/1865 n. 2248, All. E, secondo cui il giudice è tenuto ad applicare “gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”.

Tale convincimento trova conforto nella impugnazione proposta dal Commissario dello Stato avverso l’art. 11 comma 1 della Legge Regionale n. 17 del 2004 che esplicitamente assegnava alle Società d’Ambito la competenza a determinare la T.I.A. per il motivo che la disposizione adottata si poneva “in contrasto con quanto previsto dall’art. 49 comma 8 del dlgs. N. 22/97 che assegna agli enti locali la competenza a determinare le tariffe relative al servizio in questione”. A seguito di tale impugnazione, si noti, la legge regionale suddetta è stata pubblicata sulla G.U.R.S. n. 56 del 31/12/2004 senza la norma sopra menzionata, norma che, non è mai entrata in vigore. Né vale richiamare il Dlgs. 3/4/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) non applicabile nella specie perché non ancora in vigore. L’art. 238 comma 6 del Dlgs. testé citato, infatti prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del medesimo decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali e i soggetti interessati, avrebbero disciplinato con apposito regolamento “i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa “. Secondo lo stesso articolo, la tariffa sarebbe stata determinata dalle Autorità d’ambito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento suddetto (art. 238 comma 3) e fino alla emanazione e del regolamento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa avrebbero continuato ad applicarsi “le discipline regolamentari vigenti”, non risultando ancora avvenuta la emanazione dei previsti regolamenti e pertanto restano in vigore le norme precedenti.

Peraltro, la tesi raccolta da questa Commissione trova riscontro nelle sentenze del TAR Sicilia, Sezione prima (vedi sentenze n. 2290/07 e 2295/07). Con tali sentenze, il Tribunale Amministrativo Regionale, difformemente a quanto deciso dalla Sezione staccata di Catania, ha statuito che, in attesa dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 152/2006, il potere di determinare la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti spetta al Consiglio Comunale. A tale conclusione il Tribunale Amministrativo Regionale è pervenuto con le sentenze sopra richiamate considerando: che il legislatore, con l’art. 49 comma 8 del Dlgs. n. 22/97, aveva espressamente previsto che la tariffa era determinata dagli Enti Locali; che anche secondo il DPR n. 158/99 “l’Ente locale determina la tariffa” sulla base del piano finanziario; che alla contraria tesi non giovava il riferimento alle varie ordinanze emesse dal Presidente della Regione – Commissario Straordinario all’emergenza rifiuti; che, del resto, l’O.M. n. 2983 del 31/25/1999 non attribuiva al Commissario Straordinario il potere di apportare deroghe alla previsione normativa dell’art. 49 del Dlgs. n. 22/97; che lo stesso piano di gestione per i rifiuti in Sicilia non risultava utile alla tesi contraria, prevedendo che “la tariffa è determinata dagli Enti locali ed applicata e riscossa dagli Enti gestori del servizio”; che il mantenimento del potere di determinazione delta tariffa in capo all’ente comunale, così come previsto dall’art. 49 del Dlgs. n. 22/92, non costituiva ostacolo alla funzione organizzativa e gestionale dell’A.T.O.; che, ove fosse stato già legittimamente riconosciuto alla società di gestione il potere di fissare la tariffa, non si comprenderebbe il motivo per cui il legislatore regionale aveva attribuito, con l’art. 11 comma 1 della legge regionale n. 17/2004, alle Società d’Ambito detto potere; che tale norma, comunque, era stata impugnata dal Commissario dello Stato per illegittimità costituzionale e non era stata poi pubblicata; che impropriamente era stata richiamata la novella legislativa di cui al Dlgs. n. 152/06 con la quale veniva attribuito alle Autorità d’ambito, peraltro diverse dalle precedenti Società d’ambito, il potere di determinare la tariffa perché non ancora in vigore.

Le delibere commissariali e consiliari sulle quali la Simeto Ambiente S.p.A. – A.T.O. Catania 3 fonda il suo operato, pertanto, in quanto illegittime, devono essere disapplicate.
Non vale rilevare che alla deliberazione abbiano partecipato i Sindaci dei comuni poiché la volontà del Sindaco non è espressione della volontà del Consiglio Comunale.

Per quanto attiene al rilevato potere-dovere di riliquidare il quantum debeatur in relazione al servizio di raccolta rifiuti, non potendosi annullare a priori I’atto per la illegittima determinazione della tariffa da parte della società d’Ambito, si osserva che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la mancata approvazione del nuovo regolamento e delle relative tariffe nei termini stabiliti dal Dlgs. n. 507/93 art. 79 comma 2 (prorogati dapprima per effetto dell’art. 9 comma 2 D.L. n. 444 del 27/10/1995 convertito nella legge 20 dicembre 1995 n. 539 e della legge 8/5/1998 n. 146 art. 33, e successivamente, a seguito della trasformazione della tassa in tariffa disposta dal Dlgs. n. 22/97 art. 47 per effetto del Dlgs. 446/97 art. 52 e del D.L. 26/1/1999 n. 8 art. 1 convertito nella legge n. 75 del 2513/1999) non comporta la illegittimità delle delibere tariffarie adottate in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina, non avendo i predetti termini carattere perentorio, e non essendo quindi configurabile alcun obbligo di adeguamento a carico dei competenti organi comunali.

Quanto prima assunto, risulta in linea con i principi affermati dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5616 dell’11/8/2010 sulla neccessità di adeguata motivazione a giustificazione dell’aumento tariffario e dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 8875/2010 sull’eventuale non esonero dall’obbligo di pagamento della tassa rifiuti nel caso di dichiarazione di illegittimità di una delibera tariffaria con l’obbligo, comunque, di pagare il dovuto applicando la tariffa vigente in precedenza.

Ne consegue che a fronte della riconosciuta tassabilità dei locali detenuti, il ricorrente non è liberato da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta dei rifiuti, continuando, invece, a trovare applicazione, ai sensi dell’art. 69 comma 1 Dlgs. 507/93, la tariffa precedentemente vigente.

Pertanto, ritenuto che il costo del servizio di raccolta rifiuti deve essere addebitato al ricorrente per il principio prima esposto e nella considerazione che la SIMETO AMBIENTE S.p.A. ATO 3 Catania interviene nel servizio di raccolta rifiuti in sostituzione e in prosieguo dell’attività originariamente svolta dal comune competente territorialmente, va dichiarato che non è dovuta la tassa nella misura portata nella fattura opposta essendo invece dovuta nella misura fissata nell’ultima deliberazione approvata dal Consiglio Comunale di Paternò ai sensi dell’art. 69 comma 1 Dlgs. 507/93 e vigente prima che tale servizio fosse espletato dalla società d’ambito territoriale.

Va dichiarata illegittima l’applicazione dell’IVA in violazione dell’art. 12 della legge 498/92 essendo stato sottoposto ad IVA un tributo e sulla questione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza 3756 del 9 marzo 2012, ha nuovamente modificato l’interpretazione sulla natura giuridica della TIA, stabilendo che “gli importi richiesti a titolo di tariffa d’igiene ambientale non sono suscettibili di essere assoggettati ad IVA”.

E’ dovuta l’Add.le Provinciale in quanto, prevista dall’art. 9 del Dlgs. n. 504/92 e soppressa con Dlg. 152/06 del 3/4/2006, è stata reintrodotta con Dlgs. n.4 del 16/1/2008.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, le spese processuali vanno interamente compensate.

PQM

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara dovuta la tassa nella misura fissata nell’ultima deliberazione approvata dal Consiglio Comunale di Paternò ai sensi dell’art. 69 comma 1 Dlgs. 507/93. Manda alla SIMETO AMIBIENTE ATO 3 CATANIA per il relativo ricalcolo. Compensa le spese.
Catania li, 18 maggio 2016
Depositata in segreteria il 23 maggio 2016

Commissione Tributaria Provinciale Catania – Sez. 3 – del 23.05.2016, Sentenza 6003

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