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Sentenza penale di assoluzione e processo tributario: la Corte Costituzionale conferma la legittimità dell’art. 21-bis del d.lgs. 74/2000

 Criminal acquittal sentence and tax trial: the Constitutional Court confirms the legitimacy of art. 21-bis of Legislative Decree no. 74/2000

 dalla Redazione

Con la sentenza Corte cost13 aprile 2026, ud. 27 gennaio 2026, n. 1538, Pres. Amoroso, Rel. Antonini, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità dell’art. 21-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, che attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione (“perché il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”) nel processo tributario, quando i fatti materiali sono identici.

Le questioni sono state sollevate da due Corti di giustizia tributaria (Piemonte e Roma), in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 97, 102 e 111 Cost., contestandosi la lesione del diritto di difesa dell’Agenzia delle entrate; la disparità di trattamento rispetto ad altri giudizi civili e amministrativi; la compressione dell’autonomia del giudice tributario.

La Corte ha respinto la tesi secondo cui l’Agenzia delle entrate sarebbe priva di tutela nel processo penale: «Non è peraltro corretta, da più punti di vista, la premessa logica da cui muovono le ordinanze di rimessione, cioè che, in forza della prospettata assenza dell’Agenzia delle entrate, il credito fiscale non troverebbe adeguata tutela all’interno del processo penale», evidenziandosi il ruolo del Pubblico Ministero e il raccordo istituzionale garantito dalla normativa speciale con l’Agenzia medesima.

La Corte ha, altresì, escluso l’arbitrarietà della norma rispetto all’art. 652 c.p.p.: «il confronto della disposizione censurata con la previsione di cui all’art. 652 del codice di rito, in questa prospettiva, dati i differenti ambiti cui le norme si riferiscono, non fa emergere un’arbitraria violazione del principio di eguaglianza… risulta chiara la diversità di prospettiva dell’uno e dell’altro ambito di applicazione delle disposizioni poste a confronto: … nel caso di cui all’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 viene in rilievo non già un diritto individuale, bensì l’interesse generale all’assolvimento del dovere tributario».

La Corte, dunque, ha riconosciuto ampia discrezionalità al legislatore nelle scelte processuali in materia: «va anche considerato che la previsione attua una precisa indicazione del legislatore delegante che si è riferito solo alla sentenza di assoluzione… non appare oltrepassare la soglia della manifesta irragionevolezza, secondo il parametro con cui questa Corte è solita giudicare la scelta discrezionale del legislatore in materia di norme processuali».

In ogni caso, la Corte ha proposto una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina: «l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 impone di ritenere che la sentenza penale di assoluzione cui si riferisce tale disposizione abbia sempre efficacia di giudicato nel processo tributario, salve le ipotesi in cui: a) vengano in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche del processo tributario, inapplicabili a quello penale; b) l’assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente in conseguenza dell’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale, le quali siano suscettibili però di esserlo, in quanto formate nel rispetto delle regole fiscali, in quello tributario».

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/04/Corte-cost.-n.-50-del-2026.pdf