Le Sezioni Unite si soffermano sul tema della perizia contrattuale e degli effetti dell’avvio della procedura negoziale sulla prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa
The United Sections focus on the issue of contractual expertise and the effects of the start of the negotiation procedure on the prescription of the insurance contract
dalla Redazione
Con la sentenza in rassegna (Cass., Sez. Un., 30 aprile 2026, ud. 25 novembre 2025, n. 7665, Pres. D’Ascola, Rel. Pazzi), le Sezioni Unite si sono soffermate sul tema della perizia contrattuale.
In particolare, una compagnia assicuratrice aveva agito in giudizio al fine di ottenere l’accertamento e declaratoria della prescrizione del diritto alla copertura garantita ad una oreficeria, per i danni provocati da una rapina, nonché della decadenza del diritto alla prestazione contrattuale per via di inadempimenti comunicativi imputabili all’assicurato.
Nel giudizio di primo grado si era costituito l’assicurato che, in estrema sintesi, aveva dedotto il difetto di giurisdizione, per essere la questione oggetto di clausola compromissoria compendiata nel contratto assicurativo, rilevando, altresì, l’infondatezza delle domande di accertamento spiegate ex adverso, nonché domandando, in via riconvenzionale, la condanna della controparte a indennizzare l’assicurato.
Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Padova, che aveva accolto le domande della parte attrice, dichiarando prescritto il diritto dell’assicurato, aveva spiegato gravame tale ultimo soggetto ma la Corte d’appello di Venezia aveva confermato il decisum. Talchè, il ricorso per cassazione, articolato sulla base di plurimi motivi.
La questione relativa alla qualificazione della previsione pattizia, in termini di arbitrato o di perizia contrattuale, incidente sulla giurisdizione, era stata rimessa, dunque, alle Sezioni Unite.
Il supremo consesso, allora, si è soffermato a lungo sul tema della perizia contrattuale, rilevando, in estrema sintesi, che si tratterebbe di uno schema negoziale atipico, con cui le parti deferiscono ad un terzo la decisione di uno o più elementi, insistenti sul proprio accordo, controversi o potenzialmente tali, rinunciando, dunque, a deferire tale questione al giudice.
La differenza sostanziale tra tale contratto atipico e la clausola compromissoria risiederebbe, allora, nella circostanza che con quest’ultima, espressa, previsione, le parti converrebbero di rinunciare ad agire in giudizio, in caso di controversie, davanti al giudice ordinario, intendendo assegnare alla decisione di arbitrato efficacia esecutiva (arbitrato rituale) oppur no (irrituale).
Nel caso di specie, allora, la Corte, nel rilevare la natura di perizia contrattuale della previsione oggetto di scrutinio – per via dell’insussistenza di una espressa rinuncia ad agire in giudizio – a confermato le statuizioni rese sul punto dal giudice a quo, rigettando lo specifico motivo spiegato dal ricorrente.
Per altro verso, tuttavia, in accoglimento di uno degli altri motivi sottoposti dall’assicurato, la Corte, in riforma della sentenza della Corte territoriale, ha rilevato come la denuncia del ricorrente fosse stata tempestiva e che, trattandosi di perizia contrattuale, l’avvio della procedura avrebbe determinato, in sostanza, la sospensione della prescrizione del diritto alla copertura assicurativa per tutto il tempo in cui si era articolata la procedura negoziale-valutativa. Talché, l’annullamento con rinvio.
Ciò esprimendo i seguenti principi di diritto:
«i) la perizia contrattuale consiste, in genere, in una clausola contrattuale con cui i contraenti vogliono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, per il cui chiarimento è necessaria l’applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito porrà in essere; ii) la perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell’art. 808-ter c.p.c. e preveda una definitiva rinunzia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinunzia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare; iii) la perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di introdurre un’azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito; una simile condotta assume valore di inadempimento ed espone la parte ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata; iv) l’esercizio del diritto attuato attraverso l’atto di “chiamata” della perizia contrattuale pura e il conseguente avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, secondo le modalità contrattualmente previste, costituiscono una condotta (di prolungato adempimento di questa obbligazione contrattuale) incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell’art. 2934 c.c., giustifica il decorso della prescrizione e comporta un effetto interruttivo de die in diem per tutto l’arco delle operazioni in cui consiste tale perizia, sino alla sua definizione ovvero alla scadenza del termine a tal fine contrattualmente stabilito».
La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/05/perizia-contrattuale-sezioni-unite.pdf
