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La Cassazione si pronuncia sulle fattispecie di adescamento e pedopornografia

Some clarifications of the Supreme Court on the cases of solicitation and virtual pornography

dalla Redazione

Con la sentenza in rassegna (Cass., Sez. III, 8 maggio 2026, ud. 19 novembre 2025, n. 16564, Pres. Liberati, Rel. Gentili) la suprema Corte ha affrontato il ricorso presentato da un imputato che, nelle fasi di merito, era stato condannato per i delitti di cui agli artt. 609-quater, per aver “adescato”, secondo la prospettazione accusatoria, una minore infraquattordicenne, inducendola, attraverso comunicazioni a distanza, a compiere atti sessuali su sé stessa, nonché 600-ter, comma 4, c.p., per aver ricevuto e poi ceduto immagini a contenuto sessuale, precedentemente trasmessi dalla giovane, a terzi.

Il ricorso, articolato attraverso plurimi motivi di doglianza, era teso a negare la fondatezza degli addebiti, in quanto, ad avviso dell’interessato, non sarebbe stato accertato un nesso tra la condotta dell’imputato medesimo e gli atti di autoerotismo oggetto del processo (non essendo stata comprovata la data in cui i filmati fossero stati realizzati); per altro verso – secondo la prospettazione difensiva – l’invio del materiale pedopornografico al terzo, ovverosia ad una parente della persona offesa, sarebbe stato finalizzato ad informare la famiglia dell’adolescente circa i pericoli correlati al comportamento di quest’ultima.

La Corte ha rigettato il ricorso, attraverso un’articolata motivazione. In ordine al reato di cui all’art. 609-quater c.p., la Cassazione ha rilevato che la fattispecie de qua ben potrebbe integrarsi “a distanza” e senza esigenza di contestualità tra la condotta del reo e quella compiuta dalla vittima, essendo sufficiente la sussistenza di un nesso causale laddove, però, il condizionamento sarebbe – ad avviso della Corte – più flebile rispetto a quello che supporta la responsabilità per la violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p.

Sebbene, allora, la pronuncia presti il fianco a riserve in termini di chiarezza espositiva, essa si colloca in linea con orientamenti dominanti in giurisprudenza, per i quali, in estrema sostanza, la fattispecie incriminatrice in disamina si innesterebbe sulla particolare debolezza, dipendente dall’immaturità, del soggetto passivo, tanto da rendere rilevanti comportamenti induttivi, comunque idonei a sollecitare il compimento di atti sessuali da parte del minore. Per altro verso, persistono le perplessità rispetto all’applicazione della figura – che s’innesta sulla descrizione del fatto di chi “compie atti sessuali con persona che…” – in ipotesi quale quella oggetto del pronunciamento, poiché alla luce del contenuto letterale della disposizione il suo impiego nel contesto di atti di autoerotismo, per di più compiuti a distanza, è frutto di una interpretazione di legittimità controvertibile al cospetto del divieto di analogia.

Quanto all’accusa di pedopornografia, la Corte, invece, posta l’induzione della minore (in realtà, la Cassazione ha operato riferimento al concetto di utilizzazione del minore, fornendone, anche in questo caso, una interpretazione alquanto lasca, laddove, invece, il primo comma dell’art. 600-ter c.p. richiama, per l’appunto, anche all’induzione), ha rimarcato come la fattispecie contestata si regga sul dolo generico, tanto da rendere punibile la cessione di materiale illecito indipendentemente dalla finalità sottendente alla condotta. Sebbene l’affermazione sia, allora, di correttezza ineccepibile, resta il fatto che il pronunciamento si rivela alquanto oscuro poiché non è stata compiutamente analizzata la motivazione sottendente alla trasmissione a terzi del materiale che, per quanto desumibile da alcuni passaggi della sentenza, l’imputato aveva ricondotto ad esigenze di tutela della minore (il che evoca una causa di giustificazione).

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/05/Adescamento-pedopornografia.pdf