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La pena fino a sei anni di reclusione per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza non è irragionevole. La sentenza della Corte costituzionale

 The penalty of up to six years in prison for the undue receipt of the citizenship income is not unreasonable. The ruling of the Constitutional Court

 dalla Redazione

Con la sentenza Corte cost., 9 febbraio 2026, ud. 20 marzo 2026, n. 1538, Pres. Amoroso, Rel. Sandulli, sono state analizzate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze in ordine alla fattispecie incriminatrice disciplinata dall’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. l. 28 marzo 2019, n. 26, aventi ad oggetto l’indebita percezione del reddito di cittadinanza.

In estrema sintesi, il giudice a quo aveva premesso di dover giudicare la condotta di un soggetto che avrebbe falsamente dichiarato il possesso di requisiti per ottenere le erogazioni previste dalla normativa di settore, rimarcando come l’abrogazione dello strumento, ad opera dell’art. 1, comma 318, l. 29 dicembre 2022, n. 197, non avrebbe importato – come anche chiarito da Cass., Sez. III, 21 febbraio 2024, n. 7541 alcuna abolitio criminis.

Per il resto, il Tribunale aveva sottolineato l’eccessività del trattamento sanzionatorio previsto dalla norma, nonché l’irragionevolezza della scelta operata quoad poenam dal legislatore atteso che alcune fattispecie in comparazione, ovverosia gli artt. 640-bis c.p. in tema di truffa aggravata ai danni dello Stato, e 316-ter c.p., sull’indebita percezione, prevedono una cornice edittale assai più contenuta.

Le questiones sono state rigettate per infondatezza dalla Consulta, che ha evidenziato come la soluzione sposata dal legislatore non si porrebbe in tensione con i parametri costituzionali indicati dal remittente, osservando come, di massima, il Parlamento godrebbe di ampia discrezionalità nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

Del resto, si è soggiunto, il trattamento punitivo di rigore sarebbe stato giustificato – ha aggiunto la Consulta – per via della facilità di ottenimento dei benefici de quibus, nonché per presidiare fondi destinati ad interventi sociali di natura emergenziale.

Sul punto, occorre ricordare, in ogni caso, che con sentenza Corte cost., 20 marzo 2025, n. 31, Pres. Amoroso, Rel. Ambrosini, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme di riferimento nella parte in cui prevedevano la concedibilità del beneficio solo ai residenti da dieci anni, anziché da cinque. In argomento, vd. Tribunale Cassino, 23 luglio 2025, n. 668, reperibile in Dejure, per cui «i cittadini stranieri che non appartengono a un Paese dell’Unione Europea, possono richiedere il Reddito di Cittadinanza, se si trovano in una di queste condizioni: familiari di cittadino italiano o dell’Unione Europea titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner; cittadini di un Paese terzo in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso. In tema di reati in materia di reddito di cittadinanza, non può essere condannato il prevenuto che ha presentato domanda di accesso al beneficio del reddito di cittadinanza quando, pur non possedendo il requisito della decennalità, risultava residente in Italia da cinque anni, avendo fatto ingresso sul territorio nazionale nel 2015 ed avendo ottenuto il codice fiscale immediatamente dopo l’ingresso nel medesimo anno».

La sentenza è consultabile al seguente link: https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/04/Corte-costituzionale-Reddito-di-cittadinanza.pdf