6 minuti

Depistaggio come reato di pericolo concreto: l’onere della prova sulla capacità della condotta di sviare le indagini incombe sull’accusa

 Misdirection as a crime of concrete danger: the burden of proof on the ability of the conduct to divert the investigation lies with the prosecution

 dalla Redazione

Con la sentenza Cass., Sez. VI, 9 aprile 2026, ud. 10 marzo 2026, Pres. Aprile, Rel. Di Geronimo, la Corte suprema ha scrutinato il ricorso avverso un provvedimento pronunciato dal Tribunale del riesame, confermativo di ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto responsabile, in thesi, di aver tenuto condotte idonee a depistare le indagini relative all’omicidio del Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella, commesso nel 1980 e, in particolare, perpetrate in relazione alla sorte di un reperto, nella specie, un guanto di pelle rivenuto, illo tempore, nell’abitacolo dell’autovettura utilizzata dagli autori dell’omicidio.

A fronte della presunta sottrazione del reperto, avvenuta subito dopo l’omicidio, le false dichiarazioni rese nel 2024 dall’indagato, ad avviso dell’accusa, avrebbero avuto l’effetto di “riattualizzare” la condotta illecita, sub specie del reato di depistaggio, di cui all’art. 375 c.p., a quel tempo concretante favoreggiamento.

L’interessato, allora, aveva spiegato impugnazione dinnanzi alla suprema Corte, rimarcando, tra l’altro, l’infondatezza dell’accusa mossa nei propri confronti, evidenziando l’impegno investigativo profuso subito dopo il delitto, nella veste di membro delle forze di polizia giudiziaria intervenute nel corso delle indagini. Del resto – si era soggiunto – sarebbero difettate pure le esigenze cautelari, attesa, peraltro, l’insussistenza di rapporti attuali dell’indagato con gli ambienti investigativi.

La Cassazione ha accolto il ricorso, rintracciando gravi lacune logiche nella ricostruzione accusatoria. Una pluralità di elementi, difatti, avrebbe militato in senso opposto rispetto alla tesi della volontà dell’indagato di favorire, a seguito dell’omicidio, i responsabili del delitto. Conseguentemente, ad avviso della Corte, la tesi della Procura si sarebbe fondata su un depistaggio volto a “coprire” un favoreggiamento originario del tutto indimostrato, mancando, per di più, la prova della idoneità, in concreto, delle recenti dichiarazioni rese ad incidere sul corso delle indagini e, dunque, sull’offensività della condotta contestata nel prisma della fattispecie incriminatrice di riferimento.

A tal riguardo, la Cassazione ha affermato: «il delitto di depistaggio viene contestato nella forma “dichiarativa”, con specifico riferimento a quanto riferito nel 2024, in merito alle modalità di acquisizione, conservazione e destinazione del guanto seguite nelle prime fasi delle indagini svolte nel 1980. È bene precisare che il reato di cui all’art. 375 c.p., sia nella forma del depistaggio materiale che dichiarativo, deve essere qualificato quale reato di pericolo in concreto, occorrendo non già l’effettiva compromissione dell’attività di indagine ed essendo sufficiente la concreta idoneità ingannatoria della condotta in relazione all’accertamento in corso. Per quanto attiene, invece, all’elemento soggettivo, la giurisprudenza ha già chiarito che ai fini della integrazione del dolo specifico del delitto di depistaggio, occorre che il pubblico agente sia animato dall’intenzione di deviare l’indagine o il processo penale rispetto al corso in origine da essi assunto e che, dunque, abbia consapevolezza che le proprie dichiarazioni sono idonee a cagionare un pregiudizio per l’una o per l’altro. Si è anche precisato che è proprio il dolo specifico a costituire l’aspetto specializzante della relativa fattispecie incriminatrice rispetto ai delitti di false informazioni al pubblico ministero.

La potenzialità ingannatoria della condotta deve essere verificata contestualizzando i fatti oggetto di accertamento, al fine di verificare se, in concreto, la condotta illecita è o meno idonea ad alterare il risultato dell’indagine stessa. In particolare, lì dove il depistaggio è contestato in forma dichiarativa, la prova del reato non può discendere dalla mera prova della falsità delle dichiarazioni (condotta che può al limite integrare altre ipotesi di reato), occorrendo la dimostrazione dell’incidenza di tali dichiarazioni rispetto a specifiche esigenze investigative che risultino frustrate per effetto di tale reato. Come condivisibilmente segnalato già da altra pronuncia, solo a tali condizioni i limiti edittali previsti per il reato in esame risultano rispettosi del principio di offensività, giustificando il maggior rigore del trattamento sanzionatorio rispetto a fattispecie finitime di falso».

La Cassazione, dunque, sulla scorta dell’espressione di tali principi generali, ha rimarcato come nel corso del giudizio cautelare si fosse del tutto omesso di affrontare il tema del come le dichiarazioni, asseritamente false, di recente rese dall’individuo, avrebbero potuto incidere sull’indagine in corso, «non consentendo di reperire il guanto o, comunque, di individuare le ragioni e gli artefici della sua sottrazione alle indagini svolte nell’immediatezza dell’omicidio Mattarella. Si tratta, invero, di un’affermazione che avrebbe richiesto un ben più attento vaglio in ordine all’effettiva idoneità delle dichiarazioni a condurre al rinvenimento di un indumento di cui si sono perse le tracce da oltre 45 anni».

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/04/Cassazione-depistaggio.pdf