La Cassazione torna sul tema della trascrizione dell’atto di nascita in riferimento alla maternità surrogata
The Supreme Court returns to the issue of the transcription of the birth certificate with reference to surrogacy
dalla Redazione
La vicenda che sottende alla pronuncia Cass., Sez. I Civ., 31 marzo 2026, ud. 25 febbraio 2026, n. 5877, Pres. e Rel. Acierno, vede da protagonista un uomo che aveva intrapreso con la propria moglie un percorso di “gestazione per sostituzione”, negli Stati Uniti. Tale scelta era stata dettata dalla patologia tumorale di cui era affetta la donna. Dopo la stipula di un contratto preliminare, quest’ultima era deceduta e il ricorrente aveva proseguito l’iter, sottoscrivendo un ulteriore contratto. La filiazione, da parte di entrambi i coniugi, era stata comunque disposta, da un tribunale straniero, che aveva valorizzato il progetto unitario della coppia.
Nata la minore, il padre-genitore aveva, allora, richiesto la trascrizione integrale dell’atto di nascita, ma l’ufficiale di stato civile aveva, però, trascritto solo la paternità. Talché l’impugnazione, rigettata dal Tribunale e dalla Corte d’appello e il conseguente ricorso per cassazione
La questione sottoposta all’attenzione del supremo Collegio era, allora, se, a fronte di un provvedimento straniero di filiazione e di un atto di nascita estero che abbia indicato due genitori (padre biologico e madre intenzionale), sia possibile ottenerne la trascrizione integrale in Italia, nonostante il divieto di gestazione per altri e i limiti di ordine pubblico.
La particolarità del caso specifico era anche costituita, per l’appunto, dalla circostanza che la “madre intenzionale” era deceduta prima della fase avanzata e attuativa del percorso, e il fatto che la bambina era nata circa due anni dopo.
La Cassazione, allora, ha rigettato il ricorso, con un percorso argomentativo centrato su due pilastri:
il “consenso” della moglie è rimasto allo stadio iniziale e non fonda una genitorialità giuridicamente riconoscibile. Nel caso di specie, dopo l’atto preliminare, la donna era deceduta, prima che venissero stipulati l’accordo con la portatrice, la formazione dell’embrione in vitro, l’impianto.
In secondo luogo, per la Corte, non sarebbe possibile trascrivere una maternità “sganciata” da biologia, relazione e progetto genitoriale compiuto, perché in violazione dell’ordine pubblico[1].
La sentenza in rassegna è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/04/Cassazione-maternita-surrogata.pdf
[1] Sul tema di rammenta che con Cass., Sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5656 è stata rimessa al Primo Presidente, ai fini della devoluzione alle Sezioni Unite, la questione se il modello di riconoscimento dello status, previsto per i figli concepiti da parenti o affini stretti, garantisca adeguato bilanciamento tra principi di ordine pubblico internazionale e tutela del minore, concepito con la tecnica della gestazione per altri; ciò a fronte dei limiti e delle criticità sottese alla procedura.
