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L’associazione sportiva dilettantistica risponde ex art. 2049 c.c. del reato commesso da soggetti che abbiano agito per suo conto anche se non legati da rapporto di lavoro dipendente

 The amateur sports association is liable pursuant to Article 2049 of the Italian Civil Code for the crime committed by persons who have acted on its behalf even if not linked by an employment relationship

 dalla Redazione

Con la sentenza Cass., Sez. V Pen., 31 marzo 2026, ud. 24 febbraio 2026, n. 12258, Pres. Pezzullo, Rel. Giordano, la Corte suprema ha esaminato il ricorso, spiegato da una parte civile, avverso una sentenza emessa dalla Corte d’appello di Venezia che, pur confermando la responsabilità penale dell’imputato, giocatore di rugby, per il delitto di lesioni, aveva escluso quella dell’associazione sportiva dilettantistica di cui faceva parte l’atleta, evocata in giudizio come responsabile civile.

La Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ha premesso che l’art. 2049 c.c., secondo cui «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti», «rappresenta una forma di responsabilità sostanzialmente oggettiva, che si fonda sul principio cuius commoda eius et incommoda, in ragione del quale, quando un soggetto, nell’espletamento della propria attività, si avvale dell’opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita e che integrano il rischio specifico assunto dal debitore».

Talché, per l’integrazione della responsabilità ex art. 2049 c.c., «è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto, un altro esplichi un’attività per conto del primo».

Né – ha proseguito la Corte – «assume rilievo, purché il preposto al momento del fatto sia inserito nell’organizzazione del preponente, la continuità dell’incarico affidato, al punto che la responsabilità può sussistere anche rispetto a fatti illeciti commessi da un soggetto normalmente alle dipendenze altrui».

Ciò che caratterizza, allora, la responsabilità di cui all’art. 2049 c.c. è il c.d. “rapporto di occasionalità necessaria”, ovverosia che il fatto lesivo sia stato provocato nel momento in cui il soggetto abbia eseguito l’incombenza affidata e che l’attribuzione dell’incombenza medesima abbia agevolato o reso possibile l’evento dannoso, costituendo la condotta contra ius un “normale sviluppo” dell’esercizio della mansione.

«Deve dunque essere enunciato il principio per il quale nel processo penale sussiste la responsabilità civile di cui all’art. 2049 c.c. delle associazioni o federazioni sportive, anche dilettantistiche, per i reati commessi dai soggetti dei quali si avvalgono nelle competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente e/o a titolo oneroso tra preponente e preposto, ove sia accertato un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività del preposto e l’illecito».

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/04/Cass.-2026-associazioni-dilettantistiche.pdf