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Abuso d’ufficio “tango”? Il Parlamento europeo approva la proposta di Direttiva contro la corruzione

Abuse of office tango“? European Parliament approves proposal for a Directive against corruption

dalla Redazione

Si segnala ai lettori della Rivista che il 26 marzo 2026 il Parlamento europeo ha approvato definitivamente la proposta di Direttiva contro la corruzione, che dovrà essere approvata dal Consiglio. Si prevede che, pubblicato l’atto normativo, gli Stati membri avranno a disposizione un termine di ventiquattro mesi per recepirla, adattando i sistemi interni.

I punti “caldi” della Direttiva sono rappresentati dagli obblighi di criminalizzazione correlati al traffico di influenze illecite e all’abuso d’ufficio, entrambi di recente al centro di interventi normativi interni, già oggetto di scrutinio da parte della Consulta, nel 2025.

L’art. 6 della nuova Direttiva, sotto la rubrica “traffico di influenze”, prevede: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, le condotte seguenti costituiscano reato: a) promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura a una qualsiasi persona al fine di esercitare un’influenza impropria su un’azione o un’omissione di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni, in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico; b) il fatto che una persona solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura o accetti l’offerta o la promessa di un siffatto vantaggio da parte di una qualsiasi persona al fine di esercitare un’influenza impropria su un’azione o un’omissione di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni, in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico. Ai fini del presente articolo, gli arbitri e i giurati sono considerati funzionari pubblici. 2. Affinché le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano reato è irrilevante che l’influenza sia esercitata o meno o che la presunta influenza porti o meno ai risultati voluti».

L’attuale testo dell’art. 346-bis c.p. così recita: «1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, in relazione all’esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un’altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. 2. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. 3. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. 4. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all’articolo 322-bis. 5. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».

A prime lettura, sembrerebbe emergere, allora, almeno un disallineamento della disciplina interna (natura del vantaggio indebito solo di natura economica, rispetto ad una previsione di più ampia portata a livello europeo).

Quanto all’abuso d’ufficio, invece, il successivo art. 7 della Direttiva, sotto la rubrica “Esercizio illecito di funzioni pubbliche”, stabilisce che: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, costituiscano reato almeno determinate violazioni gravi della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni. Gli Stati membri possono limitare l’applicazione del presente articolo a determinate categorie di funzionari pubblici».

La disposizione, seppur non impeccabile sotto il profilo definitorio, allora, sembra riferirsi proprio a condotte in passato riconducibili alla figura compendiata nell’art. 323 c.p., senza peraltro contenere i “limitatori di penalità” introdotti a sistema prima della scelta del Parlamento (invero assai discutibile) di abrogare del tutto la fattispecie.

Le assai poco convincenti motivazioni sottendenti all’intervento demolitorio (la “paura della firma” da parte dei funzionari pubblici; lo scarso impiego della figura nella prassi e, comunque, il ristretto numero di processi culminati in sentenza di condanna), hanno prodotto, con tutta evidenza, un vuoto di tutela penale rispetto agli abusi di soggetti qualificati ai danni del cittadino.

A prima lettura sembrerebbe, allora, che la Direttiva sia idonea ad attivare un vero e proprio “tango”.

La proposta di Direttiva del Parlamento europeo è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/03/Direttiva-anticorruzione.pdf