Le Sezioni Unite Civili chiariscono la differenza tra notificazione inesistente e nulla, ammettendo la sanabilità ex tunc di quest’ultima
The United Civil Sections clarify the difference between non-existent and null service, admitting the remediability ex tunc of the latter
dalla Redazione
Con la sentenza Cass., Sez. Un., 18 marzo 2026, ud. 7 ottobre 2025, n. 6474, Pres. D’Ascola, Rel. Graziosi, la suprema Corte ha affrontato la questione controversa rimessa dalla Sez. I Civ. in ordine alla sanabilità ex tunc della notificazione inesistente, anche agli effetti della prescrizione.
La vicenda processuale origina da una revocatoria fallimentare promossa nei confronti di un istituto bancario, ex art. 62, comma 2, LF. La prima notifica dell’atto di citazione era stata eseguita presso la sede della convenuta, in realtà già incorporata in altro istituto di credito e cancellata dal registro delle imprese; talché il tribunale, adito in primo grado, aveva ordinato la rinnovazione della notifica, che era stata correttamente eseguita presso la sede della banca incorporante che, però, costituendosi in giudizio, aveva eccepito l’invalidità della prima notifica e, per l’effetto, nelle more, l’intervenuta prescrizione quinquennale dell’azione spiegata ex adverso, ex art. 2903 c.c.
Tale eccezione, rigettata in primo grado, essendosi ritenuta la notificazione “nulla”, era stata accolta, in relazione ai pagamenti intervenuti nel c.d. “periodo sospetto”, dalla Corte d’appello, che aveva affermato l’inesistenza della prima notifica e, per l’effetto, l’incapacità sanante con effetti ex tunc della rinnovazione della stessa, con l’effetto della prescrizione del credito azionato.
Rilevando il contrasto giurisprudenziale, la Sezione investita del ricorso dell’attore in revocatoria ha, dunque, rimesso la questione al Presidente della Corte e, conseguentemente, essa è stata devoluta alle Sezioni Unite.
In effetti, secondo un orientamento giurisprudenziale la prescrizione potrebbe essere interrotta solo da un atto notificatorio valido, trattandosi, per altro, di atto di natura recettizia. Secondo una linea ermeneutica, invece, nell’ipotesi della nullità della notifica, questa potrebbe essere sanata attraverso valida rinnovazione, con effetti ex tunc anche in tema di prescrizione.
Le Sezioni Unite, allora, investite del ricorso, hanno rilevato, innanzitutto, come la categoria giuridica dell’inesistenza dovrebbe ritersi del tutto residuale. Su questa base si è affermato che in caso di nullità della notificazione, il suo rinnovo consente la sanatoria con efficacia “da allora”.
La Corte, nell’occasione, ha anche rammentato come il regime della prescrizione e, in particolare, la sua interruzione, in taluni casi, non sia collegato al ricevimento da parte del debitore di un atto direttamente indirizzato dal creditore, ma, come nel caso della revocatoria fallimentare, dall’esercizio di un diritto attraverso la necessaria proposizione di azione giudiziaria.
Sicché, è stata espressa la massima per cui «la prescrizione del diritto è interrotta anche mediante un atto giudiziale la cui notificazione sia affetta da nullità, purché successivamente sanata mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c.; la sanatoria opera con efficacia retroattiva, rendendo l’atto idoneo a interrompere la prescrizione fin dal momento della sua consegna all’ufficiale giudiziario».
Talché, l’annullamento della sentenza impugnata, cassata con rinvio.
La sentenza è reperibile al seguente link: https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/03/6474_03_2026_civ_noindex.pdf
