Per la Cassazione nel delitto di peculato commesso attraverso operazioni bancarie on line, la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui si trovano giacenti le somme distratte
In the crime of embezzlement committed through online banking transactions, territorial jurisdiction is determined by the place where the misappropriated sums are stored
dalla Redazione
Con la sentenza Cass., Sez. VI, 10 marzo 2026, ud. 16 dicembre 2025, n. 9180, Pres. Ricciarelli, Rel. De Amicis, la suprema Corte ha scrutinato il ricorso promosso dall’imputato che era stato condannato in fase di merito per il delitto di peculato. In estrema sintesi, l’accusa si era fondata sul fatto che il soggetto, delegato alla vendita in talune procedure di esecuzione immobiliari, disponendo di accesso tramite sistema di banking on line al conto corrente delle procedure, si fosse appropriato di somme ivi giacenti, riversandole su proprio conto personale.
Avverso la decisione emessa in grado di appello, l’interessato, allora, era ricorso per cassazione, deducendo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, che aveva giudicato in primo grado. Secondo la prospettazione dell’istante, in particolare, le operazioni oggetto di giudizio sarebbero state realizzate presso il proprio studio professionale, sito in Castellammare di Stabia, mentre il conto corrente personale sarebbe stato acceso presso una filiale bancaria ubicata in Torre del Greco.
Conseguentemente, tenendosi conto di questi elementi, la competenza avrebbe dovuto essere individuata, in entrambi i casi, in quella del Tribunale di Torre Annunziata.
La Cassazione ha rigettato il ricorso rilevando che il delitto di peculato si consuma al momento dell’appropriazione della res, attraverso l’interversione del titolo del possesso. Conseguentemente – ha proseguito la Corte – «nel delitto di peculato la competenza territoriale si radica nel luogo in cui il delitto si consuma attraverso l’interversione del possesso. Il luogo fisico in cui si trovava il denaro, ovverosia nella filiale di una banca a Napoli, e l’interversione del possesso è intervenuta al momento dell’esecuzione dei bonifici on line. Ciò vale a dire che l’interversione si è verificata nel luogo in cui le somme erano accumulate. Non rileva il luogo in cui sono stati disposti i bonifici, né dove sono pervenute le somme distratte, oggetto di appropriazione».
Tale orientamento è conforme a Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2025, n. 9180: «nel peculato, che si consuma quando ha luogo l’appropriazione della res o del denaro e, dunque, l’interversione del titolo del possesso, la competenza per territorio si radica nel luogo in cui tale interversione si realizza, ai sensi dell’art. 8 c.p.p. Allorquando le somme affluiscono su conti correnti bancari non on line intestati a procedure esecutive, la disponibilità rilevante è quella che si concretizza nei conti correnti su cui affluiscono le somme inerenti allo svolgimento dell’incarico, sicché il luogo di consumazione del reato coincide con il luogo fisico di apertura e gestione di tali conti, ove le somme sono accumulate, gestite e destinate in modo difforme dalla funzione pubblica. Sono, di contro, irrilevanti, ai fini della competenza territoriale, sia il luogo da cui sono stati disposti i bonifici tramite home banking, sia il luogo di apertura del conto personale di destinazione delle somme, non incidendo tali elementi sulla individuazione del locus commissi delicti».
Si tratta, per il vero, di una linea esegetica alquanto discutibile e che si pone in contrasto con quegli orientamenti che si sono formati nel contesto del delitto di truffa. Vd., ad esempio, Cass., Sez. II, 1 luglio 2025, n. 25992: «il delitto di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on-line, in cui il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si perfeziona nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa»[1].
La sentenza è consultabile al seguente link: https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/03/Cass.-Sez.-VI-10-marzo-2026-n.-9180-Peculato-competenza-per-territorio.pdf
[1] Conf. Cass., Sez. II, 21 febbraio 2023, n. 10570. Più di recente, vd. Cass., Sez. II, 10 giugno 2022, n. 27012 ; Cass., Sez. II, 20 ottobre 2016, n. 48027.
