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La Corte costituzionale sul “DASPO anti-rissa”

The Constitutional Court on the “anti-brawl DASPO”

dalla Redazione

 Con la sentenza Corte cost., 12 gennaio 2026, n. 20, pubblicata il 25 febbraio 2026, la Consulta è intervenuta sulle questioni legittimità costituzionale dell’art. 13-bis, commi 1 e 1-bis, e ss.mm.ii., del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 (recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”), convertito, con modificazioni, dalla l. 18 aprile 2017, n. 48, in tema di “prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento”[1], sollevate dal Tribunale di Firenze.

Il giudice a quo aveva premesso di dover giudicare un imputato, già gravato da altre misure di prevenzione, per aver trasgredito quelle impostegli dal questore ai sensi del comma 1-bis della disposizione dianzi citata, nel prisma della fattispecie incriminatrice di cui al successivo comma 6.

Sicché, ad avviso del remittente, le disposizioni indubbiate si sarebbero rilevate in contrasto con la Carta costituzionale in quanto, in estrema sintesi, la sommatoria delle misure di cui era risultato gravato l’imputato avrebbero dovuto indurre a ritenere che il c.d. “DASPO anti-rissa” avesse assunto, in concreto, la natura restrittiva non della mera libertà di circolazione, bensì della libertà personale dell’individuo. Ai sensi dell’art. 13 Cost., dunque, la competenza ad emanare tale ultima misura preventiva avrebbe dovuto essere attribuita al giudice, e non al Questore.

Sulla stessa linea, il Tribunale toscano aveva sollevato questione di legittimità in ordine alla portata retroattiva delle disposizioni denunciate, in quanto applicabili a fatti realizzati dal proposto prima dell’entrata in vigore della legge.

La Consulta, allora, brevemente ripercorse le modifiche legislative che hanno interessato l’impianto del citato art. 13-bis, ha evidenziato come la differenza tra misure limitative della libertà di circolazione e di quella personale debba essere apprezzata sotto il profilo di qualità e intensità degli effetti “afflittivi”, del grado di compressione della sfera individuale, da apprezzarsi non rispetto alla vicenda che coinvolga il singolo, bensì in astratto, in ordine agli effetti potenziali dello strumento preventivo.

Per l’effetto, è stato escluso che il comma 1 dell’art. 13-bis descriva una misura idonea a incidere sulla libertà personale, non rappresentando il limite ivi imposto particolarmente eccessivo, «in quanto il destinatario del provvedimento resta in grado di frequentare, anche abitualmente, altri esercizi pubblici e locali della medesima natura, ove potrà non solo approvvigionarsi di quanto necessario, ma anche costituire eventuali nuovi legami sociali».

«Viceversa, questa Corte ritiene che il provvedimento di cui al censurato art. 13-bis, comma 1-bis, risolvendosi in un divieto di accedere a taluni luoghi, costituisca una restrizione della libertà personale ai sensi dell’art. 13 Cost., perché estesa all’intero territorio provinciale, dovendosi quindi essere subordinato alle garanzie costituzionali relative, allorquando, invece, la convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore è limitata solo al caso in cui venga impartito al proposto l’ordine di comparizione periodico presso gli uffici di polizia, ai sensi del comma 5 del citato art. 13-bis».

«L’illegittimità costituzionale nella quale il legislatore è incorso introducendo consiste allora nell’aver accentuato i tratti afflittivi della misura, senza adeguarla alla disciplina costituzionale della libertà personale e, in particolare, alla riserva di giurisdizione contenuta nell’art. 13 Cost. Per tale ragione, l’art. 13-bis, comma 1-bis, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del questore ivi stabilito si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 6, commi 3 e 4, della l. n. 401 del 1989».

Talché, è stata accolta la questione principale sollevata, e dichiarate assorbite le restanti.

La sentenza si rivela di particolare interesse, in quanto sembra poter aprire nuovi orizzonti sulla (ri-)valutazione della natura delle misure di sicurezza personali, strumento antico che è ritornato prepotentemente in voga negli ultimi anni, per l’effetto della riscoperta da parte del legislatore della potenzialità di tali mezzi di controllo, a fronte di nuove emergenze di pericolosità sociale, alimentando, però, questioni che attengono, tra l’altro, all’applicabilità in subiecta materia delle garanzie caratteristiche dello ius criminale rispetto a misure che le corti, invece, qualificano come amministrative/di polizia[2].

La sentenza è consultabile al seguente link: https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/03/Corte-cost.-sentenza-25-febbraio-2026-n.-20-su-DASPO-Anti-rissa.pdf

[1] La disposizione nella formulazione sottoposta a vaglio così recita: «1. Fuori dei casi di cui all’art. 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’art. 604-ter c.p., oppure per i reati di cui all’art. 4 della l. 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 c.p., qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati. 1-bis. Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell’intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall’autorità giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli artt. 284 e 285 c.p.p., ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva. 1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l’accesso. 2. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni. Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto. 3. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. 4. Il questore può prescrivere, per la durata massima di due anni, alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dai commi 1 e 1-bis di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato. 5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 6, commi 3 e 4, della l. 13 dicembre 1989, n. 401. 6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente articolo è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro».

[2] Su questi argomenti, vd. A. Montagna, “DASPO” ed effetti della violazione del termine a difesa in sede di convalida del provvedimento del questore, in Cass. Pen., 2010, 3, 1104 ss; F. Vergine, Misure urgenti del governo per la sicurezza urbana. Il c.d. “DASPO urbano”, in Com. It., 2017, 4-5, 15 ss; P. Gonnella, Le nuove norme sulla sicurezza urbana: decoro “versus” dignità, in www.costituzionalismo.it, 31 maggio 2017; E. Follieri, Il DASPO urbano, in Giust.Amm.it, 2017, 3, 23; G. Pighi, La sicurezza urbana nel prisma del sistema punitivo, in www.lalegislazionepenale.org, 13 aprile 2018; G. Napolitano, Le misure in materia di pubblici esercizi, in Disc. Comm. Serv., 2018, 4, 105 ss; G. Amato, DASPO urbano implementato e più divieti di accesso, in Guida al Dir., 2019, 4, 71 ss; A. Pulvirenti, La convalida del DASPO con obbligo di presentazione: una tutela giurisdizionale effettiva?, in Rass. Dir. Econ. Sport, 2019, 2, 249 ss; A. Costantini, Il DASPO è una “sanzione penale” agli effetti della CEDU? Riflessi in materia di “ne bis in idem” processuale, in Dir. Pen. Proc., 2019, 8, 1158 ss; F. Curi, Un nemico per tutte le stagioni: il tifoso violento. Le (troppo) versatili misure di prevenzione personali, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2020, 2, 1021 ss; L. Di Giacomo, L’indipendenza tra il DASPO e il processo penale alla luce della sistematica delle misure di prevenzione e del principio convenzionale di “ne bis in idem”, in Rass. Dir. Econ. Sport, 2021, 1, 126 ss; G. De Marzo, Le novità processual-penalistiche del d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, in Foro It., 2021, 2, 5, 21 ss; M. Pelissero, DASPO urbano: i rischi di un’amministrativizzazione del diritto penale, in Antigone, 2022, 1, 1 ss; Marcello Grande, Le condizioni per l’applicabilità del DASPO ai partecipanti a competizioni sportive, in Cass. Pen., 2022, 1, 269 ss; I. Altana, DASPO: tra questioni di sicurezza pubblica e di legittimità costituzionale, in www.federalismi.it., 2023, 26, 1 ss; F. D’Errico, La Consulta salva il DASPO urbano, in Dir. Pen. Proc., 2024, 8, 1029 ss.