L’istituto della revoca delle misure preventive a carattere patrimoniale: la decisione delle Sezioni Unite
The institution of the revocation of preventive measures of a patrimonial nature: the decision of the United Sections
dalla Redazione
Con la sentenza in rassegna, Cass., Sez. Un., 10 luglio 2025 (dep. 22 gennaio 2026), n. 2658, Pres. Cassano, Rel. Casa, le Sezioni Unite sono intervenute, su provvedimento di remissione della Quinta Sezione Penale, per chiarire la portata applicativa dell’istituto della revoca della confisca di prevenzione, nella formulazione antecedente all’entrata in vigore dell’art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. “Codice antimafia”).
Nei confronti di un proposto, nel 2014, a seguito di iniziativa intrapresa nel 2009, erano state applicate misure preventive a carattere personale, nonché la confisca, con provvedimento, da ultimo, confermato dalla Corte di cassazione nel 2020.
Deceduto, nell’anno 2021, il proposto, gli eredi di quest’ultimo avevano presentato, allora, istanza di revoca della confisca, in base all’art. 7 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, allegando prove, non introdotte nell’originario procedimento preventivo, al fine di contestare la sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura ablatoria.
Nel primo grado del giudizio, il Tribunale di Catania, tuttavia, aveva dichiarato l’istanza inammissibile, rilevando come le prove a sostegno non potessero considerarsi “nuove”, ovverosia sopravvenute al giudizio a quo o, comunque, che esse non potessero essere giudicate come non prodotte in quella sede per cause di forza maggiore. Tale pronuncia era stata confermata dalla Corte d’appello di Catania; talchè, il ricorso degli interessati davanti alla suprema Corte.
Prendendo atto di un contrasto giurisprudenziale sul concetto di “prova nuova”, la Quinta Sezione penale della Corte, allora, ha rimesso alle Sezioni Unite la definizione del suddetto lemma, nel prisma dell’art. 7 l. n. 1423/1956. Ciò sulla base del seguente quesito: «se, ai fini della revoca della confisca (nei procedimenti di prevenzione ai quali non si applica ratione temporis l’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la nozione di “prova nuova” includa anche le prove preesistenti alla definizione del procedimento che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state dedotte e valutate, in conformità alla nozione di “prova nuova” come elaborata ai fini della revisione ex art. 630 c.p.p.».
Volendo schematizzare la trama del pronunciamento, si osserva che le Sezioni Unite hanno affermato:
- che la “novità” della prova, comunque, dovrebbe essere valutata dal giudice rispetto alla posizione del proposto, parte del procedimento di prevenzione, e non degli eredi;
- l’irretroattività dell’art. 28 del Codice antimafia, regolante la revocazione della confisca;
- l’applicabilità, in via analogica, nel contesto della confisca di prevenzione, per colmare un vuoto normativo, dell’art. 7 della l. n. 1453/1956, in tema di revoca delle misure preventive personali, disposizione in realtà finalizzata, in origine, alla rimozione/modifica di dette misure al ricorrere di mutamenti in ordine alla pericolosità sociale del proposto;
- posto l’allargamento delle maglie, ad opera della giurisprudenza, della disposizione dianzi citata nell’ottica della rimozione della misura preventiva a carattere personale per carenza originaria dei presupposti, con efficacia ex tunc, con plurime pronunce, da tempo, è stata, altresì, estesa, in sede pretoria, la portata applicativa della norma anche ad ipotesi di vizi genetici della misura patrimoniale-confisca. Tale operazione ermeneutica, volta a garantire la possibilità di rimozione di errori giudiziari, ha lasciato, però, irrisolta la questione della definizione del concetto di “prove nuove”, indispensabili all’attivazione della revoca della confisca.
Dando atto della compresenza di due, diversi orientamenti su detta questione (uno “estensivo”, per il quale, in conformità dell’istituto della revocazione ex art. 630 c.p.p., sarebbe “prova nuova” ogni elemento comunque non valutato in giudizio; uno “intermedio”, per il quale sarebbero introducibili solo prove sopravvenute alla conclusione del giudizio nel corso del quale sia stata applicata la misura preventiva).
La Corte, allora, ha sposato tale ultimo orientamento, esprimendo la seguente massima: «La revoca della confisca di prevenzione a norma dell’art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione de/procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore».
Ciò in quanto:
- la confisca di prevenzione sarebbe assimilabile all’omonima misura di sicurezza di cui all’art. 240, comma 2, c.p. e, dunque, essa avrebbe natura “amministrativa” e non “penale-punitiva”. Ciò secondo costanti orientamenti della Cassazione, della Consulta e della Corte EDU;
- siffatta natura precluderebbe l’integrale applicazione, in materia preventiva, dello statuto di garanzie previste per il diritto penale e, nel contempo, di istituti penal-processuali, quale quello disciplinato dall’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.
Talché, il rigetto del ricorso.
La pronuncia delle Sezioni Unite è consultabile al seguente link: https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/02/Sezioni-Unite-revoca-confisca-prevenzione-2026.pdf
