Per la tutela del principio costituzionale di proporzionalità della pena, la Corte richiede una sorta di “concelebrazione” con il giudice comune guidato dall’interpretazione costituzionalmente orientata 

To safeguard the constitutional principle of the proportionality of punishment, the Court requires a form of “joint celebration” with the ordinary judge, guided by a constitutionally oriented interpretation

di Carlo Morselli

 

Abstract [ITA]: Dalla recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 120/2026 che, per via del disvalore della condotta vietata, giustifica una pena «improntata a eccezionale asprezza» in ordine al reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (c.d. “decreto Cutro”), e dalla precedente sentenza della Consulta n. 113/2025, intervenuta in ordine al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, pure duramente sanzionato, emerge una linea interpretativa che accredita la cooperazione del giudice comune per assicurare il riequilibrio dell’impianto normativo, al fine di salvaguardare la proporzionalità della pena, costituzionalmente imposta. Questa impostazione è espressione di un self restraint della Corte, la quale cerca di evitare il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi, responsabilizzando il giudice ordinario rispetto alla risoluzione a monte di possibili questioni di incostituzionalità legislative. Il disegno è quello della cospicua riduzione in quantitate di tali questioni per mano dell’organo decentrato.

Abstract [ENG]: A clear interpretive trend emerges from the brief commentary on the very recent Constitutional Court Judgment No. 120/2026 – which justifies an extraordinarily severe penalty – characterized by “exceptional harshness”, for the crime of “death or injury resulting from offenses related to illegal immigration” (the so-called Cutro Decree) – and from the reference to the earlier Constitutional Court Judgment No. 113 of 2025 regarding the heavily sanctioned crime of kidnapping for extortion. This trend highlights the fundamental role of the ordinary judge in rebalancing the legislative framework to safeguard the constitutionally protected principle of sentencing proportionality. According to the author, this emphasis on the role of the trial judge reflects a certain reticence on the part of the Constitutional Court; the Court appears to be pursuing an undeclared yet systematic revision of the established principle of centralized judicial review of legislation, effectively co-opting the trial judge into the process of addressing – and ultimately resolving – potential issues of unconstitutionality. The underlying aim is to achieve a substantial reduction in the volume of such constitutional challenges handled by the central body by having them resolved at the local level. 

Parole chiave: Giudizio di incostituzionalità – giudice comune – pena eccezionalmente severa – principio costituzionale di proporzionalità della pena

Keywords: Review of constitutionality – ordinary court – exceptionally severe penalty – constitutional principle of proportionality of punishment

SOMMARIO: 1. Premessa: il contesto della questione d’incostituzionalità. – 2. Il c.d. “Decreto Cutro”. L’onomaturgia “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”. – 3.  Il rescritto della Consulta: la sentenza n. 120/2026 si interroga sul principio costituzionale della proporzionalità della pena, ritenendolo rispettato con l’opera adeguatrice del giudizio comune. – 4. Il riordino della pena, nel telaio della proporzionalità, affidato, ma sul piano ottativo, al giudice comune, rinunciandosi a stabilire ex ante una pena proporzionata quale vincolo costituzionale per il legislatore. – 5. Si pensa ad una sorta di “concelebrazione” tra due giudici quanto al rispetto del principio di proporzionalità della pena. La Corte accredita un modello misto, accentrato-diffuso. – 6. Il dictum della Corte costituzionale, nella sentenza n. 120 del 2026.

 

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