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La governance del patrimonio nelle aziende sanitarie: tra responsabilità contabile, gestione del rischio e innovazione tecnologica

The governance of assets in healthcare companies: between accounting liability, risk management and technological innovation

di Gerardo Lupo[1]

 

Abstract [ITA]: Il contributo si interroga sull’incidenza delle tecnologie di monitoraggio continuo e di manutenzione predittiva dei beni sanitari sullo standard di diligenza esigibile dalla dirigenza preposta alla gestione del patrimonio delle aziende sanitarie e sulle relative conseguenze probatorie. Dopo aver ricostruito il quadro di diritto positivo (regime del patrimonio, obblighi manutentivi, sicurezza delle cure, gestione informativa digitale delle opere), il lavoro sostiene che la tecnologia non costituisce oggetto di un obbligo generale, ma entra nel giudizio di responsabilità attraverso le clausole generali e le nozioni normative di colpa grave, secondo un parametro dinamico fondato su maturità tecnologica, proporzionalità economica e criticità del bene. Si evidenzia quindi l’ambivalenza del dato prodotto da tali sistemi nel giudizio civile e in quello contabile, anche alla luce della l. n. 1 del 2026, e se ne traggono i riflessi sul circuito informativo previsto dal d.m. n. 232 del 2023 e sulla componente organizzativa del danno di origine tecnica. La tesi conclusiva è che la diligenza esigibile si sposta dal possesso dell’informazione al governo della risposta all’informazione.

Abstract [ENG]: The paper examines whether continuous monitoring and predictive maintenance technologies for healthcare assets affect the standard of diligence required of managers responsible for the assets of Italian healthcare trusts, and what consequences follow in terms of evidence. After outlining the positive legal framework (legal regime of assets, maintenance duties, patient safety, digital information management of public works), the paper argues that the technology is not the object of a general obligation, but enters liability assessments through general clauses and statutory notions of gross negligence, according to a dynamic standard based on technological maturity, economic proportionality and asset criticality. It then highlights the ambivalent nature of monitoring data in civil and public accounting liability proceedings, also in light of Law no. 1 of 2026, and draws implications for the information flows required by Ministerial Decree no. 232 of 2023 and for the organisational component of technically caused harm. The conclusion is that required diligence shifts from possessing information to governing the response to it.

Parole chiave: patrimonio sanitario – sistemi di monitoraggio – manutenzione predittiva – colpa grave – onere della prova

Keywords: healthcare assets – monitoring systems – predictive maintenance – gross negligence – burden of proof

SOMMARIO: 1. Il problema e la tesi. – 2. Il quadro di diritto positivo: patrimonio, obblighi manutentivi e gestione informativa digitale. – 3. Sistemi di monitoraggio e manutenzione predittiva: dalla nozione tecnica alla rilevanza giuridica. – 4. La diligenza esigibile dalla dirigenza: un parametro dinamico e i suoi limiti. – 5. Le conseguenze probatorie nel giudizio civile di responsabilità della struttura sanitaria. – 6. Le conseguenze probatorie nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile. – 7. L’ambivalenza del dato: conoscenza del rischio e dovere di reazione. – 8. Riflessi assicurativi: dal circuito informativo del d.m. n. 232 del 2023 alla copertura personale del dirigente. – 9. Prospettive de iure condendo. – 10. Conclusioni.

 

[1] L’Autore dichiara che il lavoro è stato redatto a titolo personale, nell’ambito dell’attività di studio e ricerca e al di fuori dei compiti d’ufficio; non è stato commissionato né finanziato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno ove presta la propria attività lavorativa e si fonda esclusivamente su fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali pubbliche, senza utilizzo di dati, documenti o informazioni di cui l’A. abbia conoscenza in ragione del proprio ufficio. Le considerazioni svolte hanno carattere generale, non costituiscono valutazione dell’operato dell’Azienda, dei suoi organi o del suo personale ed esprimono esclusivamente il punto di vista dell’A., senza impegnare l’Amministrazione di appartenenza.

 

Il contributo è consultabile al seguente link: La governance del patrimonio nelle aziende sanitarie: tra responsabilità contabile, gestione del rischio e innovazione tecnologica (G. Lupo)