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CORTE COSTITUZIONALE N. 97 SENTENZA 5 – 22 maggio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Divieto di scambiare oggetti - Necessaria applicazione 
anche ai detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialita' - Irragionevolezza e contrasto con il finalismo rieducativo della
 pena - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f). 
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma. 

(GU n.22 del 27-5-2020 )

 
 
   LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
 Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano
 PETITTI, 
 
 ha pronunciato la seguente 
 
    SENTENZA 
  nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), promossi dalla Corte di
cassazione, sezione prima penale, nei procedimenti a carico di G. G. e C. G., con due ordinanze del 23 ottobre 2019, rispettivamente
iscritte ai numeri 222 e 223 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie
speciale, dell'anno 2019. 
 Visti gli atti di costituzione di G. G. e di C. G. nonche' gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;  
 udito il Giudice relatore Nicolo' Zanon ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1) lettere a)
e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 5 maggio 2020; 
 deliberato nella camera di consiglio del 5 maggio 2020 
 Ritenuto in fatto 
 
 1.- La Corte di cassazione, sezione prima penale, con due ordinanze di analogo tenore, adottate in pari data e nella medesima
composizione collegiale (rispettivamente iscritte ai numeri 222 e 223 del registro ordinanze 2019), ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), «nella parte in
cui prevede che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta
impossibilita' di scambiare oggetti per i detenuti in regime differenziato appartenenti al medesimo gruppo di socialita'». 
 2.- Nel giudizio iscritto al r.o. n. 222 del 2019, il collegio rimettente riferisce che la vicenda sottoposta al vaglio di
legittimita' nasce dal reclamo al Magistrato di sorveglianza di Spoleto proposto da G. G., detenuto sottoposto al regime
differenziato ex art. 41-bis ordin. penit., avverso l'ordine di servizio del 15 marzo 2015 con il quale la direzione dell'istituto
penitenziario ha comunicato il divieto di scambiare oggetti di qualunque genere, quand'anche realizzato tra detenuti appartenenti al
medesimo gruppo di socialita', a seguito delle innovazioni apportate al citato regime differenziato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Secondo il reclamante, lo scambio di oggetti, e in particolare di generi alimentari 
«provenienti dai consueti canali (pacco famiglia, acquisti effettuati attraverso il circuito interno dell'istituto penitenziario 
in base al cd. mod. 72)», non poteva mettere a rischio il perseguimento delle finalita' cui e' preordinato il regime carcerario
previsto dall'art. 41-bis ordin. penit., considerato che i detenuti interessati allo scambio erano gia' stati ammessi «a fruire in comune
la cd. socialita'». 
 Espone ancora il rimettente che il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato ai sensi
dell'art. 35-bis ordin. penit., conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma l, della circolare del 2 ottobre 2017, n.
3676/6126, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (d'ora innanzi: DAP), non potendosi riconoscere la sussistenza di alcun
diritto soggettivo avente ad oggetto «il passaggio di generi alimentari ad altri ristretti». 
 Tale provvedimento di inammissibilita' era oggetto di reclamo, accolto, dinnanzi al Tribunale di sorveglianza di Perugia. Secondo il
collegio, lo scambio di oggetti (e di generi alimentari in particolare, provenienti dai pacchi famiglia, dal sopravvitto, dal
cibo somministrato dalla stessa amministrazione penitenziaria) riceverebbe tutela in base al combinato disposto degli artt. 35-bis e
69, comma 6, lettera b), della legge n. 354 del 1975. Dovrebbe in particolare riconoscersi un diritto soggettivo «a fruire di momenti
di socialita' tra persone ristrette» anche al detenuto sottoposto a regime differenziato, il quale puo' condividere la cosiddetta
socialita' all'interno del relativo "gruppo", secondo quanto previsto dallo stesso art. 41-bis ordin. penit. e dall'art. 3.1 della citata
circolare del DAP. Del resto, sempre secondo il Tribunale di sorveglianza, essendo lo scambio di oggetti comunque limitato a 
quelli di «modico valore» - in base alla previsione generale dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta') -
non sarebbe possibile configurare alcuna «posizione di supremazia» tra i detenuti. In definitiva, il divieto di scambio tra soggetti del
medesimo gruppo di socialita' non sarebbe giustificabile in forza di «ragioni di sicurezza», non potendosi rilevare «alcuna congruita' tra
lo stesso e il fine perseguito dal regime differenziato, costituito dalla necessita' di recidere i collegamenti tra il detenuto e
l'associazione criminale di appartenenza». Infine, sempre secondo il collegio, poiche' i detenuti appartenenti al medesimo gruppo di
socialita' possono incontrarsi liberamente, dovrebbe escludersi che, attraverso il divieto di scambio di oggetti di modico valore (e di
generi alimentari), possa essere «neutralizzato il pericolo per l'ordine e la sicurezza costituito dal passaggio di comunicazioni non
consentite, potendo le stesse essere trasmesse oralmente». 
 Riferisce la Corte di cassazione rimettente che, sulla base di tali premesse, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con
ordinanza, ha disposto la disapplicazione dell'art. 4, comma l, della circolare del DAP del 2 ottobre 2017 e dell'ordine di servizio della
direzione della casa di reclusione, oggetto dell'originaria impugnazione. Ricorda inoltre la Corte come sia stato ordinato alla
stessa direzione di emettere un diverso ordine di servizio, volto a consentire il passaggio di oggetti e di generi alimentari tra i
detenuti facenti parte del medesimo gruppo di socialita' cui il reclamante e' assegnato. 
 Contro questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della giustizia, sostenendo che l'interpretazione fornita
dal Tribunale di sorveglianza di Perugia sarebbe «contraria all'inequivoco tenore letterale» della disposizione censurata.
Quest'ultima, «secondo quanto confermato dalla giurisprudenza di legittimita'», non consentirebbe di superare il divieto di scambio di
oggetti anche tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialita': secondo il ricorrente, la formulazione letterale della
disposizione, «chiarissima nello statuire che solo il divieto di comunicazione ammette deroga all'interno del medesimo gruppo di
socialita'», si giustificherebbe con la considerazione che lo scambio di oggetti non sarebbe «cosi' essenziale alla socializzazione come il
comunicare», risultando quindi ragionevole il divieto di procedervi nell'ambito del «bilanciamento tra l'interesse alla socializzazione
del detenuto e l'interesse (fondante il regime del 41-bis) ad arginare flussi informativi tra detenuti in regime speciale». 
 2.1.- Cio' premesso in punto di fatto, il collegio rimettente evidenzia che la disposizione censurata prevede, testualmente, la
adozione di «tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, 
volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilita' di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialita',
scambiare oggetti e cuocere cibi».  
 Ricostruisce, poi, l'interpretazione di tale disposizione offerta dalla giurisprudenza di legittimita', riproducendo, in particolare,
brani della motivazione della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima penale, 8 febbraio 2017, n. 5977, secondo cui «tenendo
conto del significato e della connessione delle parole e dei segni grafici utilizzati, nonche' del senso logico del testo», deve
ritenersi, «soprattutto in considerazione dell'inserimento del segno di interpunzione della virgola fra le parole "socialita'" e
"scambiare", (...) che, nel periodo sintattico in esame, le varieproposizioni riferite a comportamenti dei detenuti, in ordine ai
quali va perseguita la "assoluta impossibilita'" di realizzazione, siano costituiti, per un verso, dalla comunicazione fra detenuti
appartenenti a diversi gruppi di socialita' e, per altro verso, dallo scambio di oggetti e dalla cottura di cibi». Diversamente, infatti,
«la disposizione avrebbe contemplato "la assoluta impossibilita' di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi
gruppi di socialita', e di cuocere cibi"». Pertanto, il perseguimento della "assoluta impossibilita'" deve ritenersi «riferito alle
comunicazioni fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialita', con l'ovvia conseguenza che non e' richiesto di impedire
in modo cosi' radicale le comunicazioni fra i detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialita'»; mentre «la necessita' di
assicurare la "assoluta impossibilita'" dello scambio di oggetti riguarda tutti gli scambi fra detenuti, e non e' limitata ai soli
scambi fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialita'». 
 Il collegio rimettente afferma di condividere tale interpretazione, ribadita in diverse successive pronunce della Corte 
di legittimita' (sono richiamate le sentenze della Corte di cassazione, sezione prima penale, 4 luglio 2019, n. 29301 e n. 29300,
e 1° febbraio 2018, n. 4993), sicche' esclude di poter pervenire «a un epilogo esegetico di significato opposto a quello fatto palese dal
significato delle parole che quell'enunciato compongono».  
 2.2.- Cio' premesso, ritiene la Corte di legittimita' che la disposizione censurata, nella parte in cui impone il divieto di
scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialita', proprio perche' non suscettibile di assumere un
differente significato, sia incompatibile con il dettato costituzionale. 
 Il giudice a quo muove dal presupposto che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la funzione della sospensione del
regime penitenziario ordinario prevista dall'art. 41-bis ordin. penit. sarebbe quella di «rescindere i collegamenti ancora attuali
sia tra i detenuti che appartengano a determinate organizzazioni criminali, sia tra gli stessi e gli altri componenti del sodalizio
che si trovano in liberta'». Un obiettivo perseguito mediante la previsione di una serie di significative restrizioni a quegli
istituti dell'ordinamento penitenziario che, ordinariamente rivolti a favorire il reinserimento sociale dei detenuti, sono tuttavia
suscettibili di favorire il mantenimento dei contatti con l'ambiente esterno e, in particolare, con la consorteria criminale di
appartenenza, consentendo ai reclusi di continuare a impartire direttive all'esterno o di mantenere, anche dall'interno del carcere,
il controllo sulle attivita' criminose dell'associazione (sono citate le pronunce n. 122 del 2017, n. 143 del 2013, n. 417 del 2004, n. 192
del 1998 e n. 376 del 1997).  
 Ricorda, tuttavia, che quella medesima giurisprudenza costituzionale avrebbe imposto due limiti al regime differenziato. 
 Il primo vincolo, direttamente discendente dall'art. 3 Cost., atterrebbe «alla congruita' della misura applicata rispetto allo
scopo che essa persegue», sicche' non potrebbero essere imposte misure non riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l'ordine
e la sicurezza e, come tali, aventi una «portata puramente afflittiva», ingiustificabile anche laddove mirassero a uno «scopo
"dimostrativo", volto cioe' a privare una categoria di detenuti di quelle che vengono considerate manifestazioni di "potere reale" e
occasioni per aggregare intorno ad essi "consenso" traducibile in termini di potenzialita' offensive criminali». Tale finalita'
andrebbe, piuttosto, perseguita attraverso la definizione e l'applicazione rigorosa e imparziale delle regole del trattamento
carcerario (viene richiamata la sentenza n. 351 del 1996). 
 Il secondo limite discenderebbe dai principi fissati nell'art. 27 Cost., in forza dei quali le restrizioni disposte ai sensi dell'art.
41-bis, comma 2, ordin. penit. non potrebbero mai essere tali da «vanificare completamente la necessaria finalita' rieducativa della
pena e da violare il divieto di trattamenti contrari al senso di umanita'» (sono richiamate le sentenze n. 149 del 2018, n. 351 del
1996 e n. 349 del 1993).  
 A parere del collegio rimettente, mentre il divieto di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialita' «appare
effettivamente funzionale a garantire gli obiettivi di prevenzione della misura», l'ulteriore disposizione, concernente il divieto di
scambio di oggetti, in quanto riferito, indifferentemente, a tutti i detenuti in regime differenziato, ancorche' appartenenti al medesimo
gruppo di socialita', non potrebbe, invece, ritenersi «funzionale a fronteggiare alcun pericolo per la sicurezza pubblica, assumendo "una
portata meramente afflittiva"». 
 Secondo il giudice a quo, infatti, solo lo scambio di oggetti tra soggetti assegnati a differenti gruppi di socialita' potrebbe
consentire di veicolare informazioni tra detenuti che l'amministrazione penitenziaria ha ritenuto di non ammettere ad alcun 
tipo di comunicazione tra loro, «proprio per interrompere ogni forma di relazione e per ovviare al pericolo della circolazione di
determinate conoscenze». Tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialita', viceversa, tale «essenziale esigenza» sarebbe, «per
definizione, inesistente, dal momento che proprio la comune appartenenza al medesimo gruppo consentirebbe, a monte, lo scambio di
qualunque contenuto informativo; e cio' senza dover ricorrere, appunto, allo scambio di oggetti». 
 Nella visione del collegio rimettente, neppure potrebbe ritenersi che il divieto di scambio di oggetti possa giustificarsi in rapporto
alla necessita' di impedire che taluno degli appartenenti al medesimo gruppo di socialita' possa acquisire, attraverso tale scambio, una
posizione di supremazia nel contesto penitenziario. Tale convincimento e' rafforzato nel rimettente dalla sentenza n. 186 del
2018 della Corte costituzionale, secondo cui il manifestarsi, all'interno del carcere, di forme di "potere" dei detenuti piu' forti
o piu' facoltosi, suscettibili anche di rafforzare le organizzazioni criminali, deve essere impedito «attraverso la definizione e
l'applicazione rigorosa e imparziale delle regole del trattamento carcerario» e «non potrebbe, per converso, considerarsi legittimo, a
questo scopo, l'impiego di misure piu' restrittive nei confronti di singoli detenuti in funzione di semplice discriminazione negativa,
non altrimenti giustificata, rispetto alle regole e ai diritti valevoli per tutti». 
 A tale proposito, ricorda ancora il rimettente, gia' la regola generale, posta dall'art. 15 del d.P.R. n. 230 del 2000, consente
solo la cessione o lo scambio di beni «di "modico valore"»: nel caso di specie, verrebbero in questione generi alimentari (zucchero,
caffe' et similia) o, comunque, di prima necessita' (per l'igiene personale o la pulizia della cella) inviati dall'esterno - e quindi
ulteriormente limitati ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera c), ordin. penit. - o acquistati al cosiddetto sopravvitto,
sicche' la possibilita' di un utilizzo di beni di rilevante valore quale mezzo di accrescimento del potere in ambito carcerario dovrebbe
«ritenersi esclusa in radice». 
 Gia' in relazione al solo art. 3 Cost., dunque, il divieto in esame configurerebbe «una ingiustificata disparita' di trattamento
rispetto ai ristretti in regime ordinario e una irragionevole limitazione dal significato inutilmente vessatorio». 
 La stessa preclusione, per altro, contrasterebbe anche con il principio del finalismo rieducativo della pena, di cui all'art. 27
Cost., oltre ad integrare una limitazione al regime penitenziario ordinario contraria al senso di umanita': una volta stabilito che il
diritto alla socialita' debba essere esercitato nell'ambito di un limitato gruppo di detenuti, selezionato dalla stessa amministrazione
penitenziaria in ragione della necessita' di impedire il mantenimento dei legami con il contesto criminale di provenienza, la ulteriore
limitazione conseguente all'applicazione del divieto imposto dalla disposizione censurata, nell'impedire «anche quelle forme "minime" di
socialita' che si estrinsecano nello scambio di oggetti di scarso valore e di immediata utilita' o di generi alimentari tra persone che
si frequentano "senza filtri" ogni giorno e in una prospettiva di normalita' di rapporti interpersonali», finirebbe per realizzare una
non consentita limitazione dei principi presidiati dall'art. 27 Cost. 
 2.3.- Quanto al profilo della rilevanza, il collegio rimettente evidenzia che solo la declaratoria di illegittimita' costituzionale,
sia pure in parte qua, dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f),  ordin. penit. «farebbe venire meno la base legale degli atti
dell'Amministrazione penitenziaria in relazione ai quali e' stato proposto il reclamo» e, segnatamente, dell'ordine di servizio 15
marzo 2015 e della circolare n. 3676/6126 del 2017 successivamente emanata dal DAP. Una tale pronuncia determinerebbe «il riespandersi,
anche per tale categoria di reclusi, delle previsioni generali legate al diritto alla socialita' quale momento essenziale del trattamento
penitenziario» e, dunque, anche della facolta' di cedere «oggetti di modico valore» accordata a detenuti e internati dall'art. 15, comma
2, del d.P.R. n. 230 del 2000, sicche' anche per i reclusi sottoposti al regime differenziato diventerebbe esperibile il reclamo previsto,
per il caso della lesione di diritti soggettivi, dal combinato disposto degli artt. 35-bis, comma 3, e 69, comma 6, lettera b),
ordin. penit., in virtu' dei quali il magistrato di sorveglianza, se accerta la sussistenza e l'attualita' del pregiudizio, ordina
all'amministrazione penitenziaria di porvi rimedio entro un determinato termine. Evidenzia il collegio rimettente, infatti, che,
sebbene il comma 2-sexies dell'art. 41-bis ordin. penit. abbia limitato il sindacato giurisdizionale sul regime detentivo speciale
alla verifica della sussistenza dei presupposti applicativi, deve comunque ritenersi esperibile un controllo giudiziale sul contenuto
dell'atto (viene richiamata la sentenza n. 190 del 2010 della Corte costituzionale), oggi esercitabile, appunto, attraverso lo strumento
del reclamo di cui all'art. 35-bis ordin. penit. 
 2.4.- Si e' costituito G. G., condividendo le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e chiedendo l'accoglimento delle
questioni di legittimita' costituzionale in essa sollevate. La parte sottolinea, in particolare, quanto affermato nella sentenza n. 186
del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater,
lettera f), ordin. penit., limitatamente alle parole «e cuocere cibi». 
 3.- Nel giudizio iscritto al r.o. n. 223 del 2019, il collegio rimettente espone, in punto di fatto, che C. G., sottoposto al regime
differenziato previsto dall'art. 41-bis, ordin. penit, ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 35-bis ordin. penit., al Magistrato di
sorveglianza di Spoleto, contro l'ordine di servizio n. 40 del 22 dicembre 2017, sulla cui base la direzione dell'istituto
penitenziario ha disposto che, in conformita' dell'art. 4 della circolare del DAP n. 3676/6126 del 2017, a decorrere dal 15 gennaio
2018 deve ritenersi vietato lo scambio di oggetti di qualunque genere, quand'anche realizzato tra detenuti appartenenti al medesimo
"gruppo di socialita'". Il reclamante si sarebbe trovato improvvisamente impossibilitato a scambiare, con i detenuti inclusi
nel gruppo di socialita' di appartenenza, generi alimentari e oggetti destinati all'igiene personale o alla pulizia della stanza detentiva. 
 Con ordinanza del 27 marzo 2018, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha accolto il reclamo, ordinando alla direzione dell'istituto
penitenziario di adottare un ordine di servizio tale da circoscrivere il divieto in questione ai soli detenuti non facenti parte del
medesimo gruppo di socialita'.  
 Contro il provvedimento di accoglimento ha proposto reclamo il Ministero della giustizia, chiedendo al Tribunale di sorveglianza di
Perugia l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sulla base della considerazione che il divieto di scambio di generi alimentari
"infragruppo" sarebbe funzionale, non solo ad impedire posizioni di predominio tra i detenuti, ma anche ad evitare che vengano occultati
beni, oggetti o messaggi diretti a mantenere i contatti con il sodalizio criminoso. 
 Il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo, per motivi analoghi a quelli illustrati al precedente punto 2. In
aggiunta, ha osservato che gli scambi in esame, quando ancora autorizzati, non hanno mai previsto la traditio diretta del bene tra
un detenuto e l'altro, essendo inibito ai reclusi di portare con se' degli oggetti all'uscita della stanza detentiva, con le modeste
deroghe (bottiglietta d'acqua, pacchetto di fazzoletti di carta, eccetera) previste dall'art.11.2 della piu' volte citata circolare
DAP del 2 ottobre 2017 e sussistendo, in ogni caso, «il filtro del controllo visivo quale ulteriore meccanismo a presidio di eventuali
comunicazioni fraudolente».  
 Avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della giustizia,
articolando le medesime considerazioni gia' illustrate in precedenza, in relazione al giudizio r.o. n. 222 del 2019. 
 3.1.- In punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza, il giudice a quo adduce argomentazioni coincidenti con quelle
dell'ordinanza iscritta al r.o. n. 222 del 2019, illustrate ai precedenti punti 2.2 e 2.3. 
 3.2.- Si e' costituito C. G., aderendo all'impostazione dell'ordinanza di rimessione e chiedendo l'accoglimento delle
questioni di legittimita' costituzionale.  
 4.- In entrambi i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, depositando atti di analogo tenore e concludendo per la non fondatezza delle questioni. 
 Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, se la funzione del regime speciale e' quella di impedire determinate comunicazioni,
risulta «evidente» che anche la socialita', nei particolari termini in cui e' consentita, «non e' altro che un momento di dialogo che,
necessario perche' il detenuto conservi la possibilita' di mantenere i rapporti sociali, puo' comunque trasformarsi in uno strumento per
la trasmissione di messaggi all'esterno, che possono transitare ai familiari di taluno degli interlocutori». 
 Al fine di ridurre tale concreto rischio, il legislatore non solo avrebbe circoscritto gli incontri intramurari del detenuto sottoposto
al regime differenziato al solo gruppo di socialita' di appartenenza, ma avrebbe anche disposto che all'interno di tale gruppo le
comunicazioni non assumano modalita' diverse da quelle forme, gestuali o verbali, con le quali si intrecciano, primariamente, le
relazioni umane.  
 La scelta del legislatore di vietare lo scambio o la cessione di oggetti anche con altri detenuti appartenenti al medesimo gruppo di
socialita' avrebbe lo scopo di neutralizzare (o quantomeno ridurre) «il concreto e serio rischio che si vanifichino le peculiari
finalita' che quel regime mira a tutelare»: in assenza del divieto censurato, infatti, si consentirebbe «di veicolare all'interno del
gruppo informazioni il cui contenuto sarebbe difficilmente intellegibile da parte del personale dell'Amministrazione, nonostante
gli eventuali controlli auditivi o visivi apprestati, [...] anche qualora ne fosse autorizzata l'intercettazione da parte dell'A.G.». 
 Secondo l'Avvocatura, a qualunque oggetto sarebbe possibile attribuire convenzionalmente un determinato «significato
comunicativo», anche quando la res sia priva di una valenza simbolica intrinseca, sicche', tramite lo scambio di oggetti fra detenuti
appartenenti allo stesso gruppo di socialita', si finirebbe per consentire anche l'eventuale «passaggio di informazioni criptate fra
detenuti sottoposti al regime speciale all'interno dell'ambiente carcerario e poi, per il tramite dei colloqui di costoro con i
familiari, anche all'esterno». 
 In definitiva, il legislatore, con una scelta «non irragionevole», avrebbe voluto evitare che lo scambio di oggetti, sia
pure all'interno dello stesso gruppo di socialita', possa essere utilizzato come forma di comunicazione non verbale e, come tale, «di
assai piu' difficile leggibilita' nello svolgimento dei necessari controlli a cui i detenuti sono sottoposti». 
 Inoltre, sempre secondo l'Avvocatura generale, per il tramite dello scambio o della cessione di oggetti potrebbero affermarsi,
all'interno dello stesso gruppo di socialita', logiche di sopraffazione che condurrebbero «il detenuto piu' debole, per carisma
personale o per carica rivestita all'interno dell'organizzazione criminale di appartenenza, a soggiacere alle prevaricazioni di uno di
quei pochi soggetti con i quali egli puo' avere contatti con immaginabili conseguenze in termini di sicurezza all'interno
dell'istituto penitenziario».  
 Per gli stessi motivi, l'Avvocatura considera «non pertinente» il richiamo operato dalle ordinanze di rimessione alla sentenza della
Corte costituzionale n. 186 del 2018, con la quale e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt.
3 e 27 Cost., l'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), ordin. penit., limitatamente alle parole «e cuocere cibi». L'interveniente,
infatti, riconosce che il divieto di cuocere cibi, che la norma invalidata imponeva ai soli detenuti in regime differenziato,
implicava una deroga ingiustificata all'ordinario regime carcerario, perche' dotata di valenza «meramente e ulteriormente afflittiva,
incongrua e inutile» rispetto alle esigenze che giustificano il regime differenziato. Ritiene, pero', che quella medesima valutazione
non si attagli al divieto di scambio di oggetti tra detenuti sottoposti al regime suddetto: diversamente dal divieto di cuocere
cibi (attivita' quest'ultima ritenuta ontologicamente estranea al concetto di comunicazione), il divieto qui censurato «sottende la
necessita' di evitare [...] che lo scambio di oggetti possa essere utilizzato come forma di comunicazione non verbale tra detenuti, di
complessa decifrabilita' in fase di controllo». 
 5.- Entrambe le parti, in prossimita' dell'udienza, hanno depositato memorie, ribadendo le conclusioni gia' avanzate negli atti
di costituzione.  
 Esse replicano all'argomento addotto dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo cui all'oggetto scambiato si potrebbe attribuire
un significato comunicativo convenzionale da trasmettere all'esterno:
in particolare, la parte costituita nel giudizio iscritto al r.o. n. 222 del 2019 osserva che, nel corso dei colloqui visivi con i
familiari, i detenuti non possono portare alcun oggetto, «fatta eccezione per una bottiglia di acqua (priva dell'etichetta) e un
pacchetto di fazzoletti di carta» e che tali colloqui sono video registrati, sicche' «qualunque gesto o parola di dubbio significato
viene annotata e segnalata alla competente Autorita'». 
 6.- L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, in data 15 aprile 2020, e dunque tardivamente, ulteriori memorie. 
 7.- In data 28 aprile 2020, in forza delle nuove modalita' previste dal punto 1), lettera c), del decreto della Presidente della
Corte costituzionale del 20 aprile 2020, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, in entrambi i giudizi, brevi note finalizzate a
svolgere alcune puntualizzazioni, alla luce delle considerazioni sviluppate dalle parti nelle memorie depositate in vista
dell'udienza, ribadendo, in conclusione, la richiesta di rigettodelle questioni di legittimita' costituzionale, in quanto non
fondate. Con la nota relativa al giudizio iscritto al r.o. n. 223 del 2019, ha aggiunto di ritenere «necessario che il legislatore
individui divieti specifici, sottratti alla discrezionalita' della singola struttura, al fine di pervenire al raggiungimento delle
predette esigenze di sicurezza sottese all'istituto dell'art 41 bis ord. pen.», non potendo rimettersi «ad una valutazione "caso per
caso"» il divieto di cessione di oggetti o cose tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialita'. 
 
   Considerato in diritto 
 
 1.- La Corte di cassazione, sezione prima penale, con due
ordinanze di analogo tenore, solleva, in riferimento agli artt. 3 e
27 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della liberta'), «nella parte in
cui prevede che siano adottate tutte le necessarie misure di
sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta
impossibilita' di scambiare oggetti per i detenuti in regime
differenziato appartenenti al medesimo gruppo di socialita'». 
 2.- In entrambi i giudizi, la Corte di legittimita' rimettente si
trova a decidere su ricorsi proposti dal Ministero della giustizia
avverso ordinanze emesse dal Tribunale di sorveglianza di Perugia,
investito da reclami proposti in ordine alle modalita' attuative del
regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis ordin.
penit. e, in particolare, del divieto di scambio di oggetti tra
detenuti previsto dal comma 2-quater, lettera f) dell'articolo da
ultimo citato e applicato dall'amministrazione penitenziaria con
appositi ordini di servizio, anche in esecuzione della circolare del
2 ottobre 2017, n. 3676/6126, del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria (d'ora innanzi: DAP). 
 Il Tribunale di sorveglianza di Perugia - nel primo caso
accogliendo il reclamo del detenuto, nell'altro rigettando quello del
Ministero della giustizia - ha ordinato ai direttori degli istituti
penitenziari di consentire lo scambio di oggetti (in particolare,
generi alimentari provenienti dai pacchi famiglia, dal sopravvitto o
dal cibo somministrato dalla stessa amministrazione penitenziaria,
nonche' beni di prima necessita', per l'igiene personale o la pulizia
della cella) tra detenuti soggetti al regime speciale ai sensi
dell'art. 41-bis ordin. penit., e appartenenti al medesimo gruppo di
socialita'. 
 La disposizione censurata prevede, testualmente, l'adozione di
«tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso
accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a
garantire che sia assicurata la assoluta impossibilita' di comunicare
tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialita', scambiare
oggetti» («e cuocere cibi», recitava la norma prima della sentenza n.
186 del 2018 di questa Corte, che l'ha dichiarata costituzionalmente
illegittima in questa parte). Il giudice del reclamo,
nell'interpretare la disposizione, ha ritenuto che il divieto in essa
stabilito, ove applicato anche ai detenuti appartenenti al medesimo
gruppo di socialita', non sarebbe giustificabile in forza di «ragioni
di sicurezza». 
 Non si potrebbe, infatti, riconoscere «alcuna congruita'» tra la
suddetta interdizione e «il fine perseguito dal regime differenziato,
costituito dalla necessita' di recidere i collegamenti tra il
detenuto e l'associazione criminale di appartenenza». 
 Cio' premesso in punto di fatto, il collegio rimettente
sottolinea che compito dell'interprete e' «quello di verificare la
compatibilita' costituzionale delle disposizioni di legge non
suscettibili, senza forzature ermeneutiche, di assumere un differente
significato normativo», investendo, se del caso, questa Corte delle
relative questioni di legittimita' costituzionale. 
 In sostanza, il giudice a quo sottolinea di non poter pervenire
alla medesima interpretazione, in ipotesi costituzionalmente
conforme, accolta dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, giacche'
si tratterebbe di un'esegesi di segno opposto a quello fatto palese
dal significato proprio delle parole utilizzate dal legislatore,
secondo la loro connessione. Aderisce, percio', all'interpretazione
accolta dalla giurisprudenza di legittimita', secondo cui «tenendo
conto del significato e della connessione delle parole e dei segni
grafici utilizzati, nonche' del senso logico del testo», «la
necessita' di assicurare la "assoluta impossibilita'" dello scambio
di oggetti riguarda tutti gli scambi fra detenuti, e non e' limitata
ai soli scambi fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di
socialita'» (e' citata, in particolare, la sentenza della Corte di
cassazione, sezione prima penale, 8 febbraio 2017, n. 5977). 
 Chiarito il contenuto normativo della disposizione, il collegio
rimettente la ritiene in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.,
sollevando le indicate questioni di legittimita' costituzionale. 
 2.1.- Premette il giudice a quo che, secondo la giurisprudenza
costituzionale, la funzione della sospensione delle regole del regime
penitenziario ordinario prevista dall'art. 41-bis ordin. penit.
sarebbe quella di «rescindere i collegamenti ancora attuali sia tra i
detenuti che appartengano a determinate organizzazioni criminali, sia
tra gli stessi e gli altri componenti del sodalizio che si trovano in
liberta'» (sono richiamate le pronunce n. 122 del 2017, n. 143 del
2013, n. 417 del 2004, n. 192 del 1998 e n. 376 del 1997). 
 Ricorda, tuttavia, anche i limiti che quella medesima
giurisprudenza costituzionale avrebbe imposto al regime
differenziato. 
 Il primo di essi, direttamente collegato all'art. 3 Cost.,
atterrebbe «alla congruita' della misura applicata rispetto allo
scopo che essa persegue»; l'altro, imposto dal rispetto dell'art. 27
Cost., impedirebbe alle restrizioni ordinate ai sensi dell'art.
41-bis, comma 2, ordin. penit. di «vanificare completamente la
necessaria finalita' rieducativa della pena» e di «violare il divieto
di trattamenti contrari al senso di umanita'» (sono richiamate le
sentenze n. 149 del 2018, n. 351 del 1996 e n. 349 del 1993). 
 Alla luce di tali principi, il divieto di scambio di oggetti, in
quanto riferito, indifferentemente, a tutti i detenuti sottoposti al
regime speciale di cui si discute, ancorche' appartenenti al medesimo
gruppo di socialita', non potrebbe ritenersi «funzionale a
fronteggiare alcun pericolo per la sicurezza pubblica, assumendo "una
portata meramente afflittiva"», ingiustificabile anche laddove mirata
ad evitare l'instaurazione di posizioni di dominio all'interno della
comunita' carceraria. 
 L'incongruita' rispetto al fine di recidere i collegamenti ancora
attuali tra i detenuti soggetti al regime di cui all'art. 41-bis
ordin. penit. e tra gli stessi e gli altri componenti del sodalizio
che si trovano in liberta', discenderebbe dal fatto che la comune
appartenenza al medesimo gruppo di socialita' consente, «a monte, lo
scambio di qualunque contenuto informativo; e cio' senza dover
ricorrere, appunto, allo scambio di oggetti». 
 L'inutilita' del divieto censurato sarebbe, altresi', evidente
anche in rapporto alla necessita' di prevenire la formazione o il
consolidamento di logiche di prevaricazione all'interno del medesimo
gruppo di socialita', a tanto bastando - secondo principi ribaditi,
da ultimo, nella sentenza n. 186 del 2018 di questa Corte - «la
definizione e l'applicazione rigorosa e imparziale delle regole del
trattamento carcerario», tra le quali rileva, in particolare, la
regola generale dettata dall'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative
della liberta'), che consente la cessione o lo scambio unicamente di
«oggetti di modico valore». 
 Il divieto in esame, inoltre, sarebbe in contrasto anche con il
principio del finalismo rieducativo della pena, presidiato dall'art.
27 Cost., oltre ad integrare una limitazione al regime penitenziario
ordinario contraria al senso di umanita'. 
 2.2.- Quanto al profilo della rilevanza, il collegio rimettente
evidenzia che solo la dichiarazione di illegittimita' costituzionale,
sia pure in parte qua, dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f),
ordin. penit. «farebbe venire meno la base legale degli atti
dell'Amministrazione penitenziaria in relazione ai quali e' stato
proposto [l'originario] reclamo», consentendo al magistrato di
sorveglianza di disapplicarli e di impartire all'amministrazione
stessa ordini di segno opposto. 
 3.- Le due ordinanze di rimessione censurano la stessa
disposizione ed evocano i medesimi parametri costituzionali. I
relativi giudizi vanno percio' riuniti, per essere decisi con
un'unica sentenza. 
 4.- Il giudice a quo solleva le ricordate questioni di
legittimita' costituzionale dopo aver individuato, sulla base di
un'univoca interpretazione testuale, il significato normativo della
disposizione censurata, e dopo aver precisato che una diversa lettura
e' impedita proprio dal suo tenore letterale. 
 Al lume della giurisprudenza costituzionale, va preliminarmente
sottolineato che questo iter argomentativo, percorso in entrambe le
ordinanze, e' corretto e consente l'accesso al merito. Infatti,
questa Corte afferma in modo ormai costante che, laddove il
rimettente abbia considerato la possibilita' di un'interpretazione
idonea a eliminare il dubbio di legittimita' costituzionale, e
l'abbia motivatamente scartata, la valutazione sulla correttezza
dell'opzione ermeneutica prescelta riguarda non gia' l'ammissibilita'
della questione sollevata, bensi' il merito di essa (ex multis,
sentenze n. 50 e n. 11 del 2020, n. 241 e n. 189 del 2019, sentenza
n. 135 del 2018). 
 5.- Con la legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia
di sicurezza pubblica), contenente un ampio ventaglio di interventi
nella materia evocata dal titolo della legge stessa, appunto la
sicurezza pubblica, e' stata profondamente incisa anche la disciplina
recata dall'art. 41-bis ordin. penit., attraverso una serie di
modifiche volte chiaramente a irrigidire il regime carcerario
speciale. 
 Per la parte che qui particolarmente interessa, il comma 2-quater
dell'art. 41-bis e' stato modificato, eliminandosi ogni
discrezionalita' nella applicazione delle condizioni detentive
speciali come e' fatto palese dal tenore letterale della
disposizione, secondo cui il provvedimento ministeriale di
sospensione delle regole di trattamento carcerario «prevede», e non
piu' «puo' prevedere», le misure dettagliate alle successive lettere
(salvo quanto disposto dalla lettera a del medesimo comma, di cui si
dira' piu' avanti al punto 8). La novella, in sostanza, elenca una
serie di misure specifiche, che costituiscono il contenuto tipico e
necessario del regime speciale (sentenze n. 186 del 2018 e n. 122 del
2017). Dette misure, frutto di una valutazione svolta in via
generale, ex ante, dal legislatore, devono percio' essere
obbligatoriamente applicate a tutti i detenuti sottoposti a tale
regime. 
 Tra le misure in questione figurano quelle disposte alla lettera
f) dell'art. 41-bis, comma 2-quater, ordin. penit., oggetto del
presente giudizio di legittimita' costituzionale. Esse, pur
assicurando anche ai detenuti in questione indispensabili momenti e
forme di "socialita'" intramuraria, circoscrivono queste relazioni
all'interno di gruppi ristretti, costituiti da non piu' di quattro
persone, limitandone altresi' la durata massima. 
 I gruppi di socialita' rappresentano la modalita' prescelta dal
legislatore per conciliare, da una parte, la finalita' essenziale del
regime differenziato (evitare che i detenuti piu' pericolosi possano
mantenere vivi i propri collegamenti con le organizzazioni criminali
di riferimento) e, dall'altra, l'esigenza di garantire le accennate
forme indispensabili di socialita'. 
 In questa chiave, e' soprattutto fatto carico all'amministrazione
penitenziaria di adottare «tutte le necessarie misure di sicurezza,
anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di
detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta
impossibilita' di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi
gruppi di socialita', scambiare oggetti». 
 La disposizione ha dunque l'obbiettivo essenziale di mantenere
gli incontri intramurari all'interno di determinati "gruppi di
socialita'", e di evitare invece contatti tra detenuti appartenenti a
gruppi diversi. La composizione di ciascun singolo gruppo, sempre
opportunamente modificabile secondo le esigenze che via via si
presentino, e' governata da complessi criteri (attualmente previsti
al punto 3.1 della circolare del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, del
DAP), ispirati alla necessita' di evitare ogni occasione di
rafforzamento delle consorterie criminali, nonche' ogni possibilita'
che vengano scambiati con l'esterno ordini, informazioni e notizie. 
 Per questo, come si e' detto, contenuto essenziale della citata
lettera f) e' la «assoluta impossibilita' di comunicare fra detenuti
appartenenti a diversi gruppi di socialita'», sul presupposto che,
invece, una inevitabile relazione comunicativa possa svilupparsi fra
i detenuti che al medesimo gruppo di socialita' siano assegnati. 
 Tuttavia, nella lettura del rimettente, assume distinto rilievo
anche l'ulteriore divieto, relativo allo scambio di oggetti.
Sintatticamente e morfologicamente separato dal primo, esso assume un
significato non gia' servente e accessorio al divieto di
comunicazioni tra detenuti assegnati a gruppi diversi, ma una portata
normativa autonoma, con efficacia per tutti i detenuti soggetti al
regime speciale, pur se appartenenti al medesimo gruppo di
socialita', impedendo percio' lo scambio di oggetti anche tra i
detenuti gia' autorizzati a trascorrere insieme, all'interno del
carcere, alcune ore della giornata. 
 Per vero, tale distinta portata non fu oggetto di esame nei
lavori preparatori della ricordata legge n. 94 del 2009, e la stessa
prima circolare DAP successiva a tale legge (4 agosto 2009, n.
286202, recante la disciplina dell'«[o]rganizzazione delle sezioni
detentive adibite al contenimento di detenuti sottoposti al regime
detentivo speciale») forni' una parafrasi non testuale della
disposizione censurata, evidenziando la necessita' di assicurare «la
assoluta impossibilita' di comunicare e scambiare oggetti tra
detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialita'». 
 Sta di fatto, pero', ed e' quel che conta, che la giurisprudenza
di legittimita' (a partire da Cassazione penale, sezione prima
penale, 8 febbraio 2017, n. 5977) si e' in seguito attestata sulla
lettura accolta dalle ordinanze di rimessione, nel senso che «il
divieto di scambio di oggetti ha portata generale e che, pertanto,
non e' ammessa una diversa interpretazione che ne restringa l'ambito
applicativo al caso di eterogeneita' dei gruppi di socialita'»
(cosi', in particolare, Cassazione penale, sezione prima penale, 16
settembre 2019, n. 38223). 
 6.- Della disposizione cosi' ricostruita nel suo significato
normativo va pertanto vagliata la legittimita', alla luce dei
parametri costituzionali evocati dal rimettente. 
 Si tratta, cosi', di accertare se il divieto legislativo di
scambiare oggetti, in quanto necessariamente applicato anche ai
detenuti in regime differenziato appartenenti al medesimo gruppo di
socialita', determini effetti congrui e proporzionati, sia rispetto
alle finalita' del regime stesso, sia ai limiti cui e' soggetta la
sua applicazione, quali delineati dalla costante giurisprudenza di
questa Corte. 
 Quanto alle finalita', il regime differenziato previsto dall'art.
41-bis, comma 2, ordin. penit. mira a contenere la pericolosita' di
singoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in
particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle
organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si
trovino in liberta': collegamenti che potrebbero realizzarsi
attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento
penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento
sociale (sentenze n. 186 del 2018, n. 122 del 2017 e n. 376 del 1998;
ordinanze n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998). 
 Cio' che l'applicazione del regime differenziato intende
soprattutto evitare e' che gli esponenti dell'organizzazione in stato
di detenzione, sfruttando l'ordinaria disciplina trattamentale,
possano continuare (utilizzando particolarmente, in ipotesi, i
colloqui con familiari o terze persone) a impartire direttive agli
affiliati in stato di liberta', e cosi' mantenere, anche dall'interno
del carcere, il controllo sulle attivita' delittuose
dell'organizzazione stessa (ancora sentenze n. 186 del 2018, n. 122
del 2017 e n. 143 del 2013). 
 Quanto ai limiti cui soggiace l'applicazione del regime
differenziato, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che, in
base all'art. 41-bis, comma 2, ordin. penit., e' possibile sospendere
solo l'applicazione di regole e istituti dell'ordinamento
penitenziario che risultino in concreto contrasto con le richiamate
esigenze di ordine e sicurezza. Correlativamente, ha affermato non
potersi disporre misure che, a causa del loro contenuto, non siano
riconducibili a quelle concrete esigenze, poiche' si tratterebbe in
tal caso di misure palesemente incongrue o inidonee rispetto alle
finalita' del provvedimento che assegna il detenuto al regime
differenziato. Se cio' accade, non solo le misure in questione non
risponderebbero piu' al fine in vista del quale la legge consente
siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, «divenendo
ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una
portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione
attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale» (sentenza n.
351 del 1996). 
 7.- Questa verifica, operata sulla disposizione censurata,
fornisce esito negativo, sicche' le sollevate questioni risultano
fondate, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. 
 In lesione dell'art. 3 Cost., il divieto di scambiare oggetti,
nella parte in cui si applica anche ai detenuti inseriti nel medesimo
gruppo di socialita', non risulta ne' funzionale ne' congruo rispetto
alla finalita' tipica ed essenziale del provvedimento di
sottoposizione del singolo detenuto al regime differenziato,
consistente nell'impedire le sue comunicazioni con l'esterno. In
queste condizioni, non e' giustificata la deroga - da tale divieto
disposta - alla regola ordinariamente valida per i detenuti, che
possono scambiare tra loro «oggetti di modico valore» (art. 15, comma
2, del d.P.R. n. 230 del 2000), e la proibizione in parola finisce
per assumere un significato meramente afflittivo, in violazione anche
dell'art. 27, terzo comma, Cost. 
 Come meglio si dira', infine, in ulteriore lesione dei parametri
ricordati, il carattere non proporzionato del divieto in questione si
evidenzia considerando la scelta legislativa di farne contenuto
necessario del regime differenziato, da applicarsi - a prescindere
dalle esigenze del caso concreto - ogni qualvolta sia disposto il
provvedimento di assegnazione del detenuto al regime differenziato. 
 7.1.- Questa stessa Corte ha riconosciuto - peraltro, in
riferimento al diverso divieto di scambiare con l'esterno libri e
riviste, quale risultante dall'applicazione delle misure di cui alle
lettere a) e c) del comma 2-quater dell'art. 41-bis - che «qualsiasi
oggetto si presta astrattamente ad assumere - per effetto di una
precedente convenzione, per la sua valenza simbolica intrinseca o
semplicemente per i rapporti interpersonali tra le parti - un
determinato significato comunicativo, quando non pure a fungere da
sostituto "anomalo" dell'ordinario supporto cartaceo per la redazione
di messaggi, o da contenitore per celarli al suo interno» (sentenza
n. 122 del 2017). 
 Nel nostro caso, il significato simbolico o convenzionale insito
nell'oggetto scambiato potrebbe efficacemente tradursi, in ipotesi,
in una comunicazione da veicolare all'esterno, magari in occasione di
un colloquio con familiari o (negli eccezionali casi in cui e'
consentito) terze persone. 
 A ben vedere, tuttavia, questa prima giustificazione non
convince, proprio sul piano della sua congruita' all'obbiettivo. 
 Il fatto e' che i detenuti appartenenti al medesimo gruppo di
socialita' hanno varie occasioni di comunicare qualsiasi messaggio
tra loro in forma orale, senza poter essere ascoltati, salve le
casuali percezioni degli agenti comunque presenti per sorvegliare gli
spazi comuni, e salve le specifiche captazioni o intercettazioni
ambientali, che tuttavia devono essere appositamente autorizzate
dall'autorita' giudiziaria. In quelle stesse occasioni, pur essendo
sottoposti a continua videosorveglianza, i detenuti ben possono
inoltre scambiare comunicazioni in forma gestuale, dal significato
non facilmente intelligibile. 
 Cio' accade nelle due ore giornaliere d'aria, nei cosiddetti
"cortili passeggio", ove e' consentito svolgere esercizi fisici e
portare solo pochissimi oggetti, per tipologie e quantita'
espressamente indicate. Accade altresi' nelle comunicazioni da cella
a cella, posto che, in base alle comuni regole del regime
differenziato, le porte blindate delle camere di detenzione restano
aperte dalle ore 7 alle ore 22 (d'estate) oppure fino alle ore 20
(d'inverno), e in questi orari ai detenuti appartenenti al medesimo
gruppo di socialita' e' consentito parlare tra loro, essendo le
rispettive celle generalmente collocate non lontane l'una dall'altra. 
 E' abitualmente prevista, poi, la predisposizione di "salette" -
adibite a biblioteca, palestra e sala hobby - per l'attivita' in
comune di tipo culturale, ricreativo e sportivo, possibile per un'ora
al giorno (secondo le turnazioni stabilite dalla direzione
d'istituto) e attraverso strumenti messi a disposizione
dall'amministrazione. 
 I "cortili passeggio" e le "salette" vengono peraltro perquisiti
ogni qualvolta esce e accede un gruppo, e anche nella saletta e nella
palestra e' consentito portare solo pochi oggetti, per tipologia e
quantita' espressamente indicate. 
 In tutte queste occasioni di socialita', anche a non voler
considerare i messaggi (in ipotesi inascoltati) dal contenuto
inequivocabile, e' ben immaginabile che il piu' criptico significato
simbolico o convenzionale di un oggetto scambiato possa essere
agevolmente sostituito da un'esternazione orale o gestuale,
apparentemente casuale, ma in realta' dal contenuto chiaro (solo)
all'altro detenuto che ascolta od osserva. 
 In ultima analisi, vale per questa ipotetica giustificazione del
divieto - impedire la trasmissione all'esterno del carcere di
messaggi funzionali all'attivita' criminale dell'organizzazione
malavitosa - un giudizio di incongruita' rispetto allo scopo, cui non
puo' non accompagnarsi, di conseguenza, la sottolineatura del
carattere inutilmente e meramente afflittivo della misura. 
 E' la stessa valutazione che questa Corte (sentenza n. 143 del
2013) ebbe a dare sui limiti di cadenza e di durata previsti dalla
legge n. 94 del 2009 per i colloqui dei detenuti soggetti al regime
differenziato con i propri difensori: non potendo, ovviamente, la
disposizione cancellare del tutto quei colloqui, essa introduceva
limiti suscettibili, bensi', di penalizzare la difesa, ma inutili a
impedire, anche parzialmente, il temuto passaggio di direttive e
informazioni tra il carcere e l'esterno. In quel caso - osservo' la
sentenza - alla indiscutibile compressione del diritto di difesa
indotta dalla disposizione censurata, non corrispondeva un
paragonabile incremento della tutela dell'interesse alla salvaguardia
dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. 
 Anche in questo caso, in definitiva, alla certa compressione di
una forma minima di socialita' - estrinsecantesi, peraltro,
nell'ambito di una cerchia assai ristretta di soggetti, e consistente
nello scambio di cose di scarso valore e di immediata utilita', nella
prospettiva di una (assai parziale) "normalita'" di rapporti
interpersonali - non corrisponde un accrescimento delle garanzie di
difesa sociale e sicurezza pubblica. 
 Comprensibile se riferito a detenuti appartenenti a diversi
gruppi di socialita', il divieto in esame mostra la sua
irragionevolezza se necessariamente applicato anche ai detenuti
assegnati al medesimo gruppo. 
 7.2.- La valutazione non muta nemmeno a considerare l'altra
possibile ratio dell'applicazione del divieto all'interno del
medesimo gruppo di socialita', laddove cioe' si ritenga che la
proibizione si giustifichi al fine d'impedire che taluno degli
appartenenti al gruppo possa acquisire, attraverso lo scambio di
oggetti, una posizione di supremazia nel contesto penitenziario,
simbolicamente significativa nell'ottica delle organizzazioni
criminali e da comunicare, come tale, all'esterno del carcere. 
 Questa Corte (sentenza n. 186 del 2018) ha in effetti gia'
affermato che il manifestarsi, all'interno del carcere, di forme di
"potere" dei detenuti piu' forti o piu' facoltosi, suscettibili anche
di rafforzare le organizzazioni criminali, deve essere impedito
«attraverso la definizione e l'applicazione rigorosa e imparziale
delle regole del trattamento carcerario» e «non potrebbe, per
converso, considerarsi legittimo, a questo scopo, l'impiego di misure
piu' restrittive nei confronti di singoli detenuti in funzione di
semplice discriminazione negativa, non altrimenti giustificata,
rispetto alle regole e ai diritti valevoli per tutti». 
 A tale proposito, la gia' ricordata regola generale, posta
dall'art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 230 del 2000, consente la
cessione o lo scambio unicamente di beni di "modico valore", sicche'
la possibilita' di un utilizzo di beni di rilevante valore quale
mezzo di accrescimento del potere in ambito carcerario e'
ragionevolmente da escludersi, gia' grazie all'applicazione della
regola generale. 
 Nei giudizi a quibus, ad esempio, i beni che si intendevano
scambiare con gli altri membri del gruppo di socialita' consistevano
in generi alimentari (zucchero, caffe' et similia) o, comunque, di
prima necessita' (per l'igiene personale o la pulizia della cella)
inviati dall'esterno - e quindi ulteriormente limitati ai sensi
dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera c), ordin. penit. - o
acquistati al cosiddetto sopravvitto. 
 Osserva ancora l'Avvocatura generale dello Stato che lo scambio
di oggetti puo' essere "imposto" all'interno del medesimo gruppo di
socialita' dal membro di maggiore caratura criminale, allo scopo di
dimostrare, attraverso l'esercizio della capacita' di costringere gli
altri componenti a privarsi di beni essenziali e comunque posseduti
in quantita' limitata, la sua attitudine a mantenere, o rafforzare,
la propria posizione di supremazia, creando "condizioni di
sudditanza" all'interno del gruppo, anch'esse tanto piu'
simbolicamente significative, nell'ottica delle organizzazioni
criminali, in quanto comunicabili in varia forma all'esterno del
carcere. 
 Anche a questo riguardo, tuttavia, l'applicazione delle regole
penitenziarie specificamente dettate per i gruppi di socialita'
consente la costante osservazione dei gruppi e l'eventuale tempestiva
modifica della loro composizione, che ben puo' essere suggerita
proprio dalla rilevazione di un'anomala frequenza e unidirezionalita'
degli scambi. 
 In conclusione, la valutazione della ratio in parola non conduce
a mutare le considerazioni gia' svolte, confermandosi anche sotto
questo profilo la lesione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. 
 8.- Cosi' come non esiste un diritto fondamentale del detenuto
sottoposto al regime differenziato a cuocere cibi (sentenza n. 186
del 2018), non esiste un suo diritto fondamentale a scambiare
oggetti, nemmeno con i detenuti assegnati al suo stesso gruppo di
socialita'. E tuttavia, sia cuocere cibi, sia scambiare oggetti, sono
facolta' dell'individuo, anche se posto in detenzione, che fanno
parte di quei «piccoli gesti di normalita' quotidiana» (ancora
sentenza n. 186 del 2018), tanto piu' preziosi in quanto costituenti
gli ultimi residui in cui puo' espandersi la liberta' del detenuto
stesso (analogamente, sentenza n. 349 del 1993, seguita dalle
sentenze n. 20 e n. 122 del 2017 e n. 186 del 2018). 
 Pertanto, la compressione della possibilita' di scambiare oggetti
con gli altri detenuti del medesimo gruppo - espressione, questa, di
una pur minimale facolta' di socializzazione - e la conseguente
deroga all'applicazione delle regole ordinarie, potrebbe
giustificarsi non in via generale e astratta, ma solo se esista,
nelle specifiche condizioni date, la necessita' in concreto di
garantire la sicurezza dei cittadini, e la motivata esigenza di
prevenire - come recita l'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera a),
ordin. penit. - «contatti con l'organizzazione criminale di
appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di
organizzazioni criminali contrapposte, interazione con altri detenuti
o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre
ad essa alleate». 
 Da questo punto di vista, l'applicazione necessaria e
generalizzata del divieto di scambiare oggetti anche ai detenuti
appartenenti al medesimo gruppo di socialita', sconta il limite di
essere frutto di un bilanciamento condotto ex ante dal legislatore, a
prescindere, percio', da una verifica in concreto dell'esistenza
delle ricordate, specifiche, esigenze di sicurezza, e senza
possibilita' di adattamenti calibrati sulle peculiarita' dei singoli
casi. 
 E', in definitiva, la previsione ex lege del divieto assoluto a
costituire misura sproporzionata, anche sotto questo profilo in
contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. 
 Invece, anche dopo la presente sentenza di accoglimento, in forza
della disposizione di cui alla lettera a) del comma 2-quater
dell'art. 41-bis, ordin. penit. - secondo cui la sospensione delle
regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 puo'
comportare «l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed
esterna» - restera' consentito all'amministrazione penitenziaria di
disciplinare le modalita' di effettuazione degli scambi tra detenuti
appartenenti al medesimo gruppo (ad esempio, qualora concernenti
oggetti di cui non sia consentita la detenzione durante i momenti di
socialita', prevedendo in proposito una annotazione in appositi
registri), nonche' di predeterminare le condizioni per introdurre
eventuali limitazioni (con riferimento a certi oggetti che, piu' di
altri, si prestano ad essere veicolo di comunicazioni difficilmente
decifrabili, come gia' previsto, ad esempio, per il divieto - gia'
disciplinato dalla citata circolare DAP del 2 ottobre 2017 in via
autonoma rispetto a quello, generale, qui censurato - di scambiare
libri o copie parziali tra detenuti). 
 Naturalmente, tali limitazioni dovrebbero risultare giustificate
da precise esigenze, da motivare espressamente, e sotto questi
profili ben potrebbero essere sindacate, di volta in volta, in
relazione al caso concreto, dal magistrato di sorveglianza, in
attuazione di quanto disposto dagli artt. 35-bis, comma 3, e 69,
comma 6, lettera b), ordin. penit. 
 9.- In definitiva, il divieto di scambiare oggetti prescritto
dalla norma censurata, se applicato necessariamente a detenuti
assegnati al medesimo gruppo di socialita', viola gli artt. 3 e 27,
terzo comma, Cost. Si giustifica percio', ad opera di questa Corte,
l'adozione di un dispositivo di accoglimento che riconduca la
disposizione censurata entro i limiti del rispetto dei citati
parametri costituzionali, ne elimini la necessaria applicazione anche
ai detenuti che a tale medesimo gruppo siano assegnati, e ne
circoscriva l'applicazione ai detenuti appartenenti a diversi gruppi
di socialita'. 
 L'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), ordin. penit., deve
pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte
in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte
a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilita' di
comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialita',
scambiare oggetti» anziche' «la assoluta impossibilita' di comunicare
e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di
socialita'». 
 
 
    per questi motivi 
   LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
 riuniti i giudizi, 
 dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui prevede
l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilita' di comunicare tra detenuti
appartenenti a diversi gruppi di socialita', scambiare oggetti» anziche' «la assoluta impossibilita' di comunicare e scambiare
oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialita'». 
 Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2020. 
 
    F.to: 
   Marta CARTABIA, Presidente 
   Nicolo' ZANON, Redattore 
   Roberto MILANA, Cancelliere 
 
 Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2020. 
 
   Il Direttore della Cancelleria 
   F.to: Roberto MILANA 
 

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