Processo civile, espropriazione forzata presso terzi (artt. 548 e 549 c.p.c.). Pubblicata la sentenza Sentenza 20 giugno 2019 n. 172: Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Processo civile – Espropriazione forzata presso terzi – Potere del giudice dell’esecuzione di decidere, in contraddittorio, sulle contestazioni insorte sul credito, con ordinanza impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi. – Codice di procedura civile, artt. 548 e 549, come modificati dall’art. 1, comma 20, numeri 3) e 4), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2013)», e come successivamente riformulati dall’art. 13, comma 1, lettere m-bis) e m-ter), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processua le civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Espropriazione forzata presso terzi - Potere del giudice dell'esecuzione di decidere, in contraddittorio, sulle contestazioni insorte sul credito, con ordinanza impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi. - Codice di procedura civile, artt. 548 e 549, come modificati dall'art. 1, comma 20, numeri 3) e 4), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», e come successivamente riformulati dall'art. 13, comma 1, lettere m-bis) e m-ter), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132. -
(GU n.29 del 17-7-2019 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Silvana
SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto
Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco
VIGANO', Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 20,
numeri 3) e 4), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», sostitutivi degli artt. 548
e 549 del codice di procedura civile, come, rispettivamente,
modificati dall'art. 13, comma 1, lettere m-bis) e m-ter), del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia
fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e
funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, promossi dal
giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Viterbo con
ordinanze del 10 gennaio e del 7 marzo 2018, iscritte ai nn. 142 e
143 registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2018.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2019 il Giudice
relatore Mario Rosario Morelli.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso di un procedimento civile di pignoramento presso
terzi - nel quale la societa' terza aveva negato di essere debitrice
della societa' esecutata e il creditore pignorante aveva contestato
tale negativa dichiarazione - l'adito giudice dell'esecuzione del
Tribunale ordinario di Viterbo, chiamato a decidere tale
controversia, sollevava (con ordinanza iscritta al n. 155 del r. o.
2016) questione incidentale di legittimita' costituzionale degli
artt. 548 e 549 del codice di procedura civile, come novellati
dall'art. 1, comma 20, numeri 3) e 4), della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», per contrasto
con gli artt. 2, 3, 24, commi primo e secondo, 81 e 111, commi primo,
secondo, sesto e settimo, della Costituzione.
1.1.- Nel motivare il sospetto di violazione dei parametri
evocati, il rimettente muoveva dalla considerazione che, a differenza
del precedente regime processuale (in cui l'eventuale contestazione
del debito del terzo pignorato comportava la sospensione della
procedura esecutiva, l'instaurazione di un giudizio a cognizione
piena e l'accertamento con sentenza del diritto di credito del
debitore nei confronti del terzo), con le sopravvenute modifiche
degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ. (per effetto della richiamata
legge n. 228 del 2012), si sarebbe dovuto procedere ad un
accertamento sommario dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, in
cui, sotto plurimi profili, sarebbero venute meno diverse forme di
tutela processuale del terzo pignorato, oltre che dello stesso
creditore pignorante.
2.- Decidendo su tale questione, questa Corte, con ordinanza n.
64 del 2017, ha disposto la restituzione degli atti al giudice a quo,
per il riesame della rilevanza alla luce delle modifiche legislative
nel frattempo apportate alle disposizioni oggetto di censura
dall'art. 13, comma 1, lettere m-bis) e m-ter), del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e
processuale civile e di organizzazione e funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni,
nella legge 6 agosto 2015, n. 132.
3.- Lo stesso giudice, con ordinanza iscritta al n. 143 del r.o.
2018, ha poi riproposto la riferita questione di legittimita'
costituzionale, reputando non satisfattive le modifiche introdotte
dal richiamato ius superveniens.
La motivazione di questa ordinanza si sofferma, peraltro,
pressoche' esclusivamente sull'art. 549 cod. proc. civ., che, anche a
seguito della sua nuova formulazione, violerebbe, infatti, secondo il
rimettente, l'art. 111, primo comma, Cost., per avere abrogato il
procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo (che, prima, si
svolgeva nelle forme ordinarie, a norma del libro secondo del codice
di rito civile) e la sospensione necessaria del processo esecutivo,
sostituendoli con una procedura non sufficientemente regolata dalla
legge e rimessa, quasi completamente, alla interpretazione del
giudice dell'esecuzione; gli artt. 111, secondo comma, e 24, primo e
secondo comma, Cost., in quanto prevederebbe una procedura tuttora
priva di adeguate ed effettive garanzie relative al "contraddittorio"
nei confronti del terzo pignorato e al diritto di difesa; l'art. 111,
commi sesto e settimo, Cost., per la mancata previsione di una
adeguata motivazione dell'ordinanza con cui e' chiamato a provvedere
il giudice dell'esecuzione, e per l'omessa precisazione della sua
natura e ricorribilita' in cassazione; gli artt. 2 e 3 Cost., per il
diverso trattamento, che ne deriverebbe, di fattispecie uguali, in
tema di accertamento del credito e per lesione dei diritti
fondamentali della persona in relazione al principio del giusto
processo; l'art. 81 Cost., per aver introdotto una procedura
sommaria, interna al procedimento esecutivo, nel contesto di una
legge di bilancio e programmazione economica, cui e' estranea la
materia processuale.
4.- Con altra precedente ordinanza, iscritta al n. 142 del r.o.
2018, lo stesso giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di
Viterbo, in analoga procedura di pignoramento presso terzi, aveva
gia' sollevato questione sostanzialmente identica, per l'oggetto e i
parametri evocati, a quella poi riproposta con l'ordinanza iscritta
al n. 143 del r.o. 2018.
5.- In entrambi i giudizi costituzionali e' intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, contestando, sotto ogni
profilo e con diffuse argomentazioni, la questione sollevata.
Considerato in diritto
1.- Con le due ordinanze di cui si e' in narrativa detto - e che,
per l'identita' del petitum, possono riunirsi per essere
unitariamente esaminate e decise - il giudice dell'esecuzione del
Tribunale ordinario di Viterbo, a seguito di restituzione degli atti
(relativi alla prima delle due procedure a quibus), disposta da
questa Corte per ius superveniens, con ordinanza n. 64 del 2017, ha
riproposto la gia' sollevata questione di legittimita' costituzionale
degli artt. 548 e 549 del codice di procedura civile, come
riformulati (rispettivamente) dai numeri 3) e 4), del comma 20
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», «anche tenendo conto delle
modifiche», reputate non satisfattive, «introdotte dall'art. 13,
comma 1, lettera m-ter, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, [convertito,
con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132]», applicabili
ai giudizi pendenti, «nella parte in cui stabiliscono le forme del
nuovo procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo
pignorato in caso di "contestazioni" sulla sua dichiarazione,
nell'ambito della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi»,
per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, commi primo e secondo, 81 e
111, commi primo, secondo, sesto e settimo, della Costituzione.
2.- Come chiaramente risulta dalla motivazione delle ordinanze di
rimessione, il sospetto di incostituzionalita' investe di fatto il
solo art. 549 cod. proc. civ., come da ultimo modificato, che attiene
alla ipotesi di «[c]ontestata dichiarazione del terzo» (quale appunto
ricorrente nei due procedimenti a quibus) e non anche il pure (solo
formalmente) richiamato nuovo art. 548 cod. proc. civ., che
disciplina la diversa ipotesi in cui «il terzo non compare
all'udienza stabilita», in ordine al quale la questione sollevata e',
pertanto, manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.
3.- Prima della attuale sua riformulazione (ad opera dell'art.
13, comma 1, lettera m-ter, del d.l. n. 83 del 2015, come
convertito), l'art. 549 cod. proc. civ., nel testo riscritto
dall'art. 1, comma 20, numero 4, della legge n. 228 del 2012,
disponeva che «[s]e sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il
giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari
accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di
assegnazione ed e' impugnabile nelle forme e nei termini di cui
all'articolo 617».
3.1.- Siffatta modifica dell'art. 549 cod. proc. civ. aveva
appunto dato luogo alla precedente denuncia di illegittimita'
costituzionale da parte del giudice rimettente, secondo il quale - a
differenza del precedente regime processuale, in cui l'eventuale
contestazione del debito del terzo pignorato determinava la
sospensione della procedura esecutiva, l'instaurazione di un giudizio
a cognizione piena e l'accertamento con sentenza del credito del
debitore nei confronti del terzo - il riscritto art. 549
"dequalificava" l'accertamento dell'obbligo del terzo a mero
incidente di esecuzione, interno alla procedura esecutiva, da
definirsi, dallo stesso giudice dell'esecuzione, in base ad un
subprocedimento sommario, in cui sarebbero venute meno plurime forme
di tutela del terzo pignorato. E cio' con riferimento, in
particolare, alla mancanza di garanzie di un contradditorio effettivo
e pieno; al difetto di indicazione dell'oggetto e del titolo della
domanda azionabile nei suoi confronti; alla carenza di una specifica
previsione sulla necessaria assistenza di un difensore nel suo
interesse; alla mancanza di una strutturazione del giudizio di
accertamento e della previsione di specifici poteri in capo al
giudice dell'esecuzione; all'assenza di un'adeguata tutela
impugnatoria.
4.- A seguito della novella del 2015, l'art. 549 cod. proc. civ.
(intitolato appunto «Contestata dichiarazione del terzo»)
testualmente dispone ora che «[s]e sulla dichiarazione sorgono
contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo
non e' possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del
debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione su istanza
di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti
nel contradditorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce
effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata
sul provvedimento di assegnazione ed e' impugnabile nelle forme e nei
termini di cui all'articolo 617».
Per effetto di tale ultima riscrittura, resta confermata la
scelta di attribuire il potere di risolvere i contrasti, in relazione
all'accertamento dell'obbligo del terzo o a problemi relativi
all'individuazione dei crediti o dei beni del debitore in possesso
del terzo, allo stesso giudice dell'esecuzione, che vi provvede
mediante l'adozione di un'apposita ordinanza; ma detto giudice
procede all'accertamento «su istanza di parte», deve essere comunque
assicurato «il contradditorio tra le parti e con il terzo», e si fa
espresso riferimento alla necessita' di una «esatta identificazione
del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo».
4.1.- Le riferite modifiche, secondo il rimettente, non avrebbero
pero' dissolto i dubbi di legittimita' costituzionale, pur sempre
derivanti dalla sommarieta' del rito cui e' affidata la risoluzione
delle controversie relative alla negativa o contestata dichiarazione
del terzo.
In particolare, secondo detto giudice a quo, risulterebbero
tuttora violati:
a) gli artt. 24 e 111, primo comma, Cost., atteso che «il
processo di accertamento dell'obbligo del terzo [...] appare talmente
poco "regolato dalla legge" da essere totalmente rimesso alla
elaborazione giurisprudenziale nei suoi aspetti fondamentali», dando
«ampio spazio alla creativita' dei singoli giudici dell'esecuzione
nello stabilire sia quali accertamenti possano essere compiuti e
quali no», con conseguente «compromissione dei diritti di difesa dei
singoli, i quali non sono posti in condizione di conoscere
preventivamente, in modo sufficientemente certo, la normativa
applicabile al processo che li riguarda»;
b) l'art. 111, secondo comma, Cost., poiche', in violazione del
principio del contraddittorio, il procedimento non chiarirebbe «con
quali modalita' ed in quali termini e forme il terzo pignorato
diventa parte del processo (se lo diventa)», non prevederebbe che il
creditore procedente individui gli elementi costitutivi della
domanda, ne' l'assistenza di un difensore tecnico per il terzo;
c) l'art. 111, commi sesto e settimo, Cost., per la mancata
previsione di una adeguata motivazione dell'ordinanza con cui il
giudice dell'esecuzione e' chiamato a provvedere e per l'omessa
precisazione della sua natura e ricorribilita' in cassazione;
d) l'art. 2 Cost., per violazione del diritto fondamentale della
persona ad un giusto processo;
e) l'art. 3 Cost., per l'attuato diverso trattamento di
fattispecie uguali relative alle modalita' di accertamento del
credito e di formazione giudiziale di un titolo esecutivo,
differenziate solo in considerazione di un ingiustificato e
generalizzato favore per i creditori gia' muniti di titolo esecutivo,
i quali potrebbero ottenere un ulteriore titolo esecutivo nei
confronti di un soggetto estraneo, il terzo quale debitor debitoris,
con una procedura estremamente accelerata e poco garantista;
f) l'art. 81 Cost., per aver introdotto una procedura sommaria,
interna al procedimento esecutivo, nel contesto di una legge di
bilancio e programmazione economica, cui e' estranea la materia
processuale.
5.- La questione e', sotto ogni profilo, non fondata.
5.1.- Non sussiste, in primo luogo, la denunciata violazione
dell'art. 111, primo comma, Cost., per il profilo della asserita
carente disciplina dell'espropriazione presso terzi (affidata a un
provvedimento finale adottato sulla base di accertamenti rimessi alla
discrezionalita' del giudice dell'esecuzione).
La nuova disciplina del procedimento in esame risponde, infatti,
a una precisa scelta del legislatore; quella di fare, al riguardo,
ricorso ad una istruttoria deformalizzata in vista dell'obiettivo, di
rilievo costituzionale, di assicurare, nel rispetto dei principi
fondamentali che governano il processo, la celerita' e con cio' la
"ragionevole durata" dello stesso.
Scelta, questa, che innegabilmente rientra nell'ampio margine di
discrezionalita' riservato al legislatore in materia processuale (ex
plurimis, sentenze n. 45 del 2018 e n. 191 del 2016) e che, comunque,
risponde ad una logica non estranea al sistema del nostro codice di
rito.
In questo senso il riferimento va, tra l'altro, alla risoluzione
delle controversie distributive in sede esecutiva (art. 512 cod.
proc. civ.), in ordine alle quali e' del pari previsto che il giudice
provveda con ordinanza, «compiuti i necessari accertamenti»; e va
soprattutto al procedimento sommario di cognizione (art. 702-ter cod.
proc. civ.), ove pure il giudice, «omessa ogni formalita' non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu'
opportuno agli atti di istruzione», che reputi indispensabili in
relazione all'oggetto del provvedimento richiesto.
5.2.- Non risultano del pari violati gli artt. 111, secondo
comma, e 24 Cost., quanto ai prospettati vulnera al principio del
contraddittorio e al diritto di difesa.
Il nuovo art. 549 cod. proc. civ. presuppone, infatti,
chiaramente l'indispensabilita' dell'impulso di parte (ad opera,
ovviamente, dei soggetti legittimati e titolari del relativo
interesse, che si identificano con il creditore procedente e con
quelli, eventualmente intervenuti, muniti di titolo esecutivo).
Impulso che - proprio perche' riferibile a un procedimento
deformalizzato di tipo non cognitivo - non ha le caratteristiche di
una domanda giudiziale, ma deve comunque necessariamente enunciare le
ragioni dell'istanza, in modo da garantire il diritto di difesa dei
convenuti attraverso l'individuazione del rapporto assunto come
esistente tra il debitore e il terzo, oltre che del quantum
dell'obbligo, almeno nel suo massimo.
Quanto alla fase istruttoria, le relative modalita' sono appunto
demandate al giudice dell'esecuzione, in funzione del compimento dei
necessari accertamenti finalizzati alla decisione sull'oggetto della
dichiarazione del terzo contestata, come in altri giudizi a
cognizione sommaria. E', dunque, lo stesso giudice - sulla base delle
istanze probatorie proposte dalle parti nei rispettivi atti
costitutivi o, comunque, nel termine giudizialmente fissato
(dovendosi escludere l'operativita' di termini preclusivi propri del
giudizio a cognizione piena) - a individuare i mezzi probatori piu'
idonei allo scopo, rimanendo naturalmente impregiudicato il diritto
delle parti a produrre i documenti considerati rilevanti, ai quali
non potra' non riconoscersi l'efficacia propriamente stabilita dalle
norme del codice civile e del codice di procedura civile.
Gli accertamenti reputati necessari dal giudice dell'esecuzione
devono essere, comunque, «compiuti [...] nel contraddittorio tra le
parti e con il terzo»; e, nel rispetto dei principi generali di cui
agli artt. 3 e 24 Cost., e' poi evidente che le parti possono farsi
rappresentare dai difensori gia' costituiti per la procedura
esecutiva e che abbiano la facolta' di nominarne di nuovi nelle forme
previste dal codice di rito.
5.3.- Il nuovo art. 549 cod. proc. civ. resiste anche alle
censure di violazione dell'art. 111, commi sesto e settimo, Cost.
Il procedimento in questione si conclude, infatti, con una
ordinanza, e cioe' con un provvedimento che, ex art. 134 cod. proc.
civ., comunque assicura una, sia pur succinta, motivazione.
Detta ordinanza «e' impugnabile nelle forme e nei termini di cui
all'articolo 617», senza che sia prevista una limitazione delle
ragioni impugnatorie a soli vizi formali; e (come nel caso dell'art.
512 cod. proc. civ.) e' soggetta al ricorso straordinario per
cassazione (Corte di cassazione, sezione terza, sentenza 20 luglio
2011, n. 15903).
Avverso l'esecuzione, che venga poi proposta sulla base
dell'ordinanza di assegnazione, il terzo puo' ancora avvalersi della
opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (Corte di cassazione, sezione
terza civile, 28 ottobre 2018, n. 26702).
Va, infine, considerato che - come testualmente precisato
nell'ultimo periodo dello stesso art. 549 cod. proc. civ. -
l'ordinanza in questione «produce effetti ai [soli] fini del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di
assegnazione» e non da' quindi luogo alla formazione di un giudicato
sull'an o sul quantum del debito del terzo nei confronti
dell'esecutato. Per cui resta in facolta' del terzo pignorato anche
il successivo esercizio di un'azione di ripetizione per indebito
oggettivo.
5.4.- La normativa scrutinata neppure contrasta con gli artt. 2 e
3 Cost.
Le considerazioni gia' svolte, in tema di attuata garanzia del
principio del contraddittorio e del diritto di difesa e con riguardo
ai rimedi impugnatori a disposizione del terzo, escludono che questi,
in quanto debitor debitoris, possa dirsi discriminato (rispetto ad
ogni altro debitore esecutato), per il solo fatto che il creditore
che agisce nei suoi confronti si avvalga di un titolo esecutivo gia'
ottenuto nei confronti di un altro soggetto.
5.5.- Infine, la censura di violazione dell'art. 81 Cost. - priva
di giuridica consistenza nei confronti dell'art. 1, comma 20, numeri
3) e 4), della cosiddetta legge di stabilita' n. 228 del 2012, in
quanto trattavasi di norma non incidente sul bilancio dello Stato -
e' poi comunque non pertinente nei confronti dell'art. 13, comma 1,
lettera m-ter), della legge 132 del 2015, che e' legge (non di
stabilita' ma) propriamente attinente alla materia processuale e
all'amministrazione giudiziaria.
6.- Da cio', appunto, la non fondatezza della questione
sollevata, sotto ognuno dei suoi prospettati profili.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 548 del codice di procedura
civile, come modificato dall'art. 1, comma 20, numero 4), della legge
24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'
2013)», e come successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1,
lettera m-bis), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure
urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di
organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132,
sollevata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di
Viterbo, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, commi primo e secondo,
81 e 111, commi primo, secondo, sesto e settimo, della Costituzione,
con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 549 cod. proc. civ., come modificato
dall'art. 1, comma 20, numero 3), della legge n. 228 del 2012, e come
successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lettera m-ter),
del d.l. n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 132 del 2015, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, commi
primo e secondo, 81 e 111, commi primo, secondo, sesto e settimo,
Cost., con le medesime ordinanze.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
