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Esclusione dalle attività in comune del detenuto: non è incostituzionale il sistema di applicazione del provvedimento di competenza del consiglio di disciplina

 Exclusion of the prisoner from joint activities: the system of application of the measure by the disciplinary council is not unconstitutional

 dalla Redazione

Con la sentenza Corte cost., 17 marzo 2026, ud. 26 gennaio 206, n. 31, Pres. Amoroso, Rel. Petitti, la Consulta ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Firenze in ordine agli artt. 33, comma 1, lett. b), 39, comma 1, n. 5, nonché 40 della l. 26 luglio 1975, n. 354 (recante norme sull’ordinamento penitenziario), che regolano la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune del detenuto.

Più in dettaglio, il giudice remittente aveva sollevato il dubbio di legittimità del complesso normativo sopra descritto, alla luce di plurimi parametri costituzionali, censurando, in estrema sintesi:

– l’ammissibilità, in radice, della sanzione, correlata all’isolamento, al cospetto del principio di rieducazione;

– la violazione della riserva di giurisdizione, trattandosi di provvedimento restrittivo della libertà personale adottato dal consiglio di disciplina, ovverosia da organo amministrativo.

La Consulta ha rigettato le questioni sottoposte.

Ad avviso della Corte, la previsione (ad opera dell’art. 39 ord. pen.) di un limite massimo di durata della misura (quindici giorni), nonché i controlli, anche a carattere sanitario, imposti dalla legge per la sua applicazione, unitamente alla possibilità di svolgere colloqui familiari (art. 33 ord. pen.) renderebbero la sanzione non incompatibile col principio di rieducazione sottendente al sistema penale e, in particolare, a quello penitenziario.

Per altro verso, la possibilità di reclamo, avverso la misura, davanti al magistrato di sorveglianza, nonché l’estensione del sindacato dell’organo giurisdizionale anche al “merito”, seppur ex post, ad avviso della Corte, determinerebbero l’infondatezza della questione sollevata in ordine alla competenza disciplinare assegnata dall’art. 40 al consiglio.

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/03/Corte-cost.-n.-31-del-2026.pdf