7 minuti

Per il delitto di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis c.p. non sono necessari accertamenti tecnici

For the ascertainment of the crime of environmental pollution referred to in art. 452-bis of the Criminal Code, technical investigations are not necessary

dalla Redazione

Con la sentenza Cass., Sez. III Pen., 23 febbraio 2026, ud. 11 febbraio 2026, n. 7066, Pres. Ramacci, Rel. Galanti, la suprema Corte ha affrontato il ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’appello di Napoli con la quale era stata pronunziata condanna per il reato di cui all’art. 452-bis c.p.[1]. In particolare, l’istante aveva lamentato l’assoluta carenza di prova, non essendo stata svolta alcuna attività di carattere tecnico-scientifico. Ad avviso del ricorrente, quindi, sarebbe mancata la rigorosa dimostrazione della significatività e della misurabilità dell’inquinamento, che non avrebbero potuto essere provate mediante mere deposizioni testimoniali.

Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha rilevato, innanzitutto, come nel contesto della figura incriminatrice di riferimento, che rappresenta reato di danno retto dal dolo generico, il concetto di deterioramento dovrebbe essere inteso come uno «squilibrio strutturale, ossia una riduzione della cosa che ne costituisce l’oggetto in misura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l’uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un’attività non agevole». Per altro verso, la compromissione si realizzerebbe nel caso di «uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare».

Quanto al termine “significativo”, esso denoterebbe la condotta incriminata sotto il profilo della importanza, mentre “misurabile” starebbe ad indicare degli effetti «oggettivamente rilevabili». Insomma, il primo sarebbe un attributo a carattere qualitativo, il secondo quantitativo. «Appare difatti evidente – si è soggiunto – che, in presenza di un danno che non è neppure misurabile con strumentazione scientifica, probabilmente si è in presenza di una condotta inoffensiva, in quanto il bene ambiente, nelle sue varie matrici, non è stato vulnerato».

Ad avviso della Corte «la struttura della norma non richiede una tendenziale irreversibilità del danno (elemento che distingue la fattispecie in argomento dal delitto di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater c.p.)», tanto che le «condotte poste in essere successivamente all’iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un post factum non punibile, ma integrano invece singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale».

La condotta, per essere tipica – ha rammentato la Corte – deve essere anche «abusiva, intendendosi con tale locuzione non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative».

Volgendo al profilo probatorio, la Corte, invece, ha ribadito l’orientamento, già espresso da Cass., Sez. III, 24 gennaio 2023, n. 17400 secondo il quale, ai fini della prova dell’integrazione del reato, non sarebbe indispensabile l’espletamento di specifici accertamenti tecnici, potendosi «verificare situazioni nelle quali simili situazioni siano di macroscopica evidenza, come nel caso di distruzione di flora o fauna immediatamente percepibili, ovvero quando, una volta individuato un determinato contesto ambientale e le caratteristiche che lo contraddistinguono, possano poi direttamente apprezzarsi le conseguenze della condotta contestata. Sicché, in tema di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis c.p., per la realizzazione delle condotte di “deterioramento” o “compromissione”, “significative” e “misurabili”, del bene ambiente, non si richiede necessariamente l’espletamento di specifici accertamenti tecnici, essendo possibile desumere l’evento di inquinamento dalle concrete circostanze di fatto, ove immediatamente ed agevolmente percepibili».

Nel caso di specie, allora, la Corte ha rimarcato come nel corso dei sopralluoghi eseguiti dalle competenti autorità fosse stato accertato lo sversamento da parte di un’impresa che si occupava dell’allevamento di bufali, riferibile all’imputato, sul suolo e in un corpo idrico superficiale delle deiezioni di circa mille animali, raccolto in un vascone e sversato attraverso un sistema di tubazioni.

Del resto, posta la mancanza di autorizzazione, «i testimoni avevano riferito di uno sversamento massiccio e continuativo, che aveva interessato ampie porzioni di territorio determinando una compromissione dello stesso, come dimostrava la presenza sul fondo di massicci depositi fecali allo stato solido e liquido, che addirittura si presentavano con stratificazioni essiccate, tanto da ostacolare il passaggio».

[1] Per il lettore, si riporta qui di seguito il testo della disposizione: «1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 2. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi».

La sentenza è consultabile al seguente link: https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/03/Cass.-7066-2026.pdf