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L’art. 45 c.p.c., che non consente al giudice ad quem di promuovere regolamento negativo di competenza per valore, non è incostituzionale

Art. 45 of the Code of Civil Procedure, which does not allow the judge ad quem to promote negative regulation of jurisdiction by value, is not unconstitutional

dalla Redazione

Con la sentenza Corte cost., 28 maggio 2026, ud. 12 marzo 2026, n. 92, Pres. Amoroso, Rel. San Giorgio, sono state analizzate le questioni relative alla legittimità costituzionale dell’art. 45 c.p.c. nella misura in cui tale disposizione non consente al giudice civile ad quem di sollevare d’ufficio regolamento negativo in relazione alla competenza per valore, essendo tale possibilità limitata a quella per materia e territorio.

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Tribunale di Piacenza, in riferimento agli articoli 3, 25, 97 e 111 della Costituzione.

Il giudice rimettente aveva contestato la disposizione nella parte in cui, secondo l’interpretazione consolidata, non consente al giudice davanti al quale la causa è riassunta, dopo una declinatoria di competenza per valore, di sollevare d’ufficio il regolamento di competenza. Secondo il Tribunale, ciò permetterebbe al giudice originario di spogliarsi arbitrariamente della competenza, senza rimedio, anche in caso di errore manifesto.

La Corte ha invece confermato la legittimità della disciplina, sottolineando che la scelta legislativa di limitare il regolamento d’ufficio ai soli casi di conflitto per materia o per territorio inderogabile risponde a criteri di economia processuale e ragionevole durata del processo. La Corte ha ribadito che, anche in caso di errore sulla competenza per valore, il sistema offre comunque rimedi alle parti (regolamento di competenza a istanza di parte o appello), e che la mancata impugnazione rende la decisione definitiva secondo regole generali e astratte, senza violare il principio del giudice naturale precostituito per legge.

La sentenza esclude, inoltre, la violazione dei principi di eguaglianza, buon andamento e riserva di legge, ritenendo che eventuali abusi o errori applicativi trovino già rimedio nell’ordinamento processuale e non incidano sulla legittimità costituzionale della norma.

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/06/Corte-cost.-92-2026.pdf