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Non si configura conflitto negativo di competenza tra giudici che emettono ordinanze cautelari in via provvisoria: lo stabiliscono le Sezioni Unite

There is no negative conflict of jurisdiction between judges who issue provisional precautionary orders: this is established by the United Sections

dalla Redazione

Con la sentenza Cass., Sez. Unite, 29 maggio 2026, ud. 15 gennaio 2026, n. 19652, Pres. Mogini, Rel. Boni, è stata analizzata la questione relativa alla configurabilità del conflitto negativo di competenza per territorio tra giudici che abbiano adottato, in riferimento al medesimo fatto, ordinanze cautelari, dichiarandosi reciprocamente competenti.

Il procedimento riguardava fatti di truffa aggravata, commessi in varie località italiane, con uno schema ricorrente: gli imputati contattavano telefonicamente persone anziane, fingendosi forze dell’ordine o avvocati, e convincevano le vittime a versare denaro per presunti incidenti causati da parenti.

Le misure cautelari richieste dal PM di Verbania erano state accolte dal GIP che, tuttavia, per alcuni imputati e in relazione ad alcuni fatti, si era dichiarato contestualmente incompetente, individuando la competenza della Procura e del Tribunale di Alessandria.

Su successiva richiesta del PM di Alessandria, il locale GIP aveva emesso, per alcuni imputati ed in relazione ad alcune accuse provvisorie, nuova ordinanza cautelare ma, ritenendosi incompetente, aveva sollevato davanti alla Cassazione conflitto negativo di competenza, ritenendo che questa spettasse agli Uffici giudiziari di Verbania.

Sicchè, rilevandosi un contrasto giurisprudenziale, la questione della configurabilità, in siffatte situazioni, di un conflitto negativo di competenza è stata rimessa alle Sezioni Unite che, come emerge dal testo della pronuncia, aderendo all’orientamento maggioritario, hanno negato tale soluzione, rimarcando la validità ed efficacia della misura adottata dal secondo giudice.

Viene affermato il seguente principio di diritto: «non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l’applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell’art. 27 c.p.p., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell’art. 28 c.p.p., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto. La misura cautelare emessa tempestivamente nel rispetto del termine di venti giorni cui all’art. 27 c.p.p. dal secondo giudice resta valida ed efficace».

Il conflitto sollevato dal GIP di Alessandria è dichiarato, dunque, insussistente.

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/06/19652_2026__noindex.pdf