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La prelazione in favore del promotore del project financing è contraria al diritto eurounitario: lo stabilisce il Consiglio di Stato

The pre-emption in favor of the promoter of the project financing is contrary to European Union law: the Council of State establishes it

 dalla Redazione

Con la sentenza CdS, Sez. V, 14 maggio 2026, ud. 7 maggio 2026, Pres. Caringella, Rel. Molinaro, il Giudice amministrativo è intervenuto su una delicata questione sottoposta da un’impresa che, in qualità di aggiudicataria di un appalto “misto” (progettazione, fornitura, posa in opera, manutenzione) di servizi igienici per il pubblico, aveva impugnato l’affidamento della commessa all’impresa che, quale promotrice dell’iniziativa di project financing, aveva esercitato la prelazione prevista dalla normativa di riferimento, concludendo il contratto con il Comune di Milano, cui era stata data parziale esecuzione.

La pronuncia di primo grado, dunque, sfavorevole alla parte ricorrente, è stata ribaltata in sede di appello, laddove il Consiglio di Stato ha rimarcato come l’affidamento, seppur conforme alla normativa interna e agli atti di procedura, si sarebbe posta in irrisolvibile contrasto con i principi di parità di trattamento, di concorrenza e di libertà di stabilimento stabiliti a livello euro-unitario e all’emergente giurisprudenza della Corte di giustizia che, per l’appunto, aveva già censurato, con alcuni pronunciamenti, la previsione della prelazione in favore del privato-promotore.

Talché, l’annullamento degli atti amministrativi gravati e del contratto stipulato inter partes, nonché l’accoglimento della domanda avente ad oggetto il subentro nell’esecuzione del contratto.

La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/06/Project-financing-CDS.pdf