L’intercettazione telefonica costituisce “corpo del reato” in riferimento al delitto di cui all’art. 391-ter c.p.
Telephone interception constitutes the “body of the crime” with reference to the crime referred to in art. 391-ter of the Criminal Code
dalla Redazione
Con la sentenza Cass., Sez. VI Penale, 25 maggio 2026, ud. 15 aprile 2026, n. 17971, Pres. De Amicis, Rel. Rosati, è stato affrontato il ricorso spiegato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP presso il medesimo tribunale sull’accusa mossa nei confronti di un detenuto per aver questi utilizzato, in violazione di quanto previsto dall’art. 391-ter c.p., all’interno di una struttura carceraria, un telefono cellulare per comunicare con l’esterno.
Il pronunciamento assolutorio, in particolare, si era fondato sul presupposto che l’utilizzo indebito dell’apparecchio fosse stato dimostrato attraverso intercettazioni disposte in relazione ad altro procedimento penale e a carico di terze persone (per l’ipotesi di tentato omicidio) e che, difettando i presupposti dell’art. 270 c.p.p., le intercettazioni non sarebbero state utilizzabili nei confronti dell’imputato.
La Cassazione, allora, nell’accogliere il ricorso e annullando con rinvio la decisione, ha rilevato che le intercettazioni costituirebbero “corpo del reato” di cui al citato art. 391-ter c.p., trattandosi di illecito comunicativo. Ciò esprimendo il seguente principio di diritto: «con riferimento al reato di indebito utilizzo da parte del detenuto di un apparecchio telefonico o di altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, previsto dall’art. 391-ter, comma 3, c.p., la conversazione o comunicazione da lui effettuata ed intercettata costituisce corpo del reato e, come tale, è utilizzabile nel processo a suo carico, benché l’intercettazione sia avvenuta nell’ambito di diverso procedimento ed in assenza dei presupposti di cui all’art. 270 c.p.p.».
La sentenza è consultabile al seguente link:https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/06/18797_05_2026_pen_noindex.pdf
